Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2584 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14217-2015 proposto da:

C.E.P. S.P.A., C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), concessionaria

pubblica gestione delle entrate tributarie del Comune di Gallicano

nel Lazio, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SELVANETTI,

che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.L., COMUNE DI GALLICANO DEL LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7105/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 12/02/2014 e depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Corrado Salvanetti, per la ricorrente, che si

riporta agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, visti gli atti;

rilevato che con precedente ordinanza resa all’adunanza in Camera di consiglio del 15 giugno 2016 era stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, non essendosi ritenuta validamente perfezionata la notifica del ricorso per cassazione nei confronti della sig.ra L.G.L.;

dato atto che parte ricorrente ha rinnovato la notifica provvedendo a rinotificare il ricorso presso il domicilio eletto dalla parte presso il difensore costituito nel giudizio di secondo grado avv. Tina Chiarelli;

rilevato, tuttavia, che, nel momento (27.6/1/7/16) in cui si è provveduto al relativo incombente, era ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza in data 25 novembre 2014, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla parte personalmente, ex art. 330 c.p.c., u.c.;

ritenuto, pertanto, che debba essere disposta l’ulteriore rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., di detta notifica, da ritenersi nulla (cfr. Cass. sez. un. n. 14916/16).

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’ulteriore rinnnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla sig.ra L.G.L. entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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