Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2584 del 05/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 13632-2019 proposto da:
IACOBELLI GIANNI EMILIO difensore di R.M.O.,
C.M.T., C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA 74, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11482/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016 osserva;
L’Avv. Gianni Emilio Iacobelli quale procuratore e difensore di R.M.O., C.S. e C.M.T. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 11482/18, depositata il 11.5.2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e avverso la sentenza della CTR della Campania n. 150/2011 depositata il 21.6.2011, ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese in favore dei ricorrenti, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto istanza.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; non sono state depositate memorie;
l’Avv. Gianni Emilio Iacobelli difensore dei ricorrenti, aveva chiesto, nel ricorso, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese legali; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578).
Questa Corte ha, peraltro, affermato che “La richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese” (Cass. 8085/2006).
Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 11482/18, depositata il 11.5.2018 sia corretto aggiungendo ” da distrarsi in favore dell’Avv. Gianni Emilio Iacobelli ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese processuali”; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 11482/18, depositata il 11.5.2018, sia corretto aggiungendo “da distrarsi in favore dell’Avv. Gianni Emilio Iacobelli ex art. 93 c.p.c.” dopo le parole “spese processuali”; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020