Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2584 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2584 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALIFF0 FRANCESCO PAOLO

elettivamente domiciliato in

Roma, via Eleonora Duse presso lo studio
dell’Avv.Giorgio Sbarbaro che lo rappresenta e difende
per procura in calce al ricorso.
-ricorrente-

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„7–

AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrentee nei confronti di

Data pubblicazione: 05/02/2014

FALLIMENTO della EUROBUILDING S.R.L.,

in persona del

Curatore pro tempore.
-intimato-

avverso
Tributaria

la

sentenza
Regionale

n.6/7/09
del

della

Lazio,

Commissione

depositata

il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13.11.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per il ricorrente l’Avv.Giorgio Sbarbaro;
udito per la controricorrente l’Avv.

Alessandro

Maddalo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A carico della Eurobuilding s.r.1,
a mezzo processi

verbali di constatazione, venivano accertate per l’anno
di imposta 1997 una maggiore irpeg ed ilor nonché un
debito iva, oltre interessi e sanzioni.
conseguenti

avvisi

di

accertamento

(distintamente emessi per irpeg ed ilor ed iva)
notificati a Francesco Paolo Galiffo, nella qualità di
amministratore di fatto della Società, venivano da
questi impugnati innanzi alla competenti Commissione
Tributaria Provinciale la quale, con distinte sentenze,
accoglieva i ricorsi rilevando che la notificazione
degli avvisi di accertamento era stata effettuata a
soggetto estraneo ai fatti accertati.
Gli appelli avverso dette decisioni, proposti

2

29.1.2009;

dall’Agenzia delle Entrate venivano, previa riunione,
accolti dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.
Al giudizio in appello prendeva parte anche il
Fallimento della Eurobuilding s.r.1., in persona del
Curatore pro tempore.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di appello
riteneva il Galiffo amministratore di fatto della
motivato con la circostanza che il Galiffo non aveva
contestato la sua ingerenza nella gestione sociale la
quale, peraltro, risultava dimostrata anche da altri
elementi fattuali acquisiti al processo (quali l’avere
sottoscritto i rilievi contestati dalla Guardia di
Finanza in sede di accesso presso la sede della Società
nonché partecipato ad un contratto di compravendita di
azioni intervenuta con F.P.G s.r.l. del quale il
Galiffo era formalmente legale rappresentante).
Nel merito dell’accertamento la Commissione Tributaria
regionale rilevava che la contestata inesistenza delle
operazioni fatturate si basava su argomentazioni
supportate da documenti e fatti idonei a fini probatori
laddove, invece, la contribuente non aveva fornito
alcuna prova in ordine all’effettivo passaggio di
denaro con riferimento ai contratti di acquisto di beni
immobili, oggetto di accertamento.
Avverso la sentenze ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, Francesco Paolo
Galiffo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il Fallimento della Eurobuilding s.r.l. non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo

-rubricato violazione e falsa

applicazione di norme di diritto- il ricorrente lamenta
che il Giudice di appello gli avrebbe attribuito la
qualifica di amministratore di fatto senza “alcuna
motivazione giuridica” ed in assenza di alcun atto

3

Società. L’accertamento del Giudice di merito era

gestorio, non rispondendo al vero la circostanza
affermata nella sentenza impugnata secondo cui egli non
avrebbe contestato di essersi ingerito nella gestione
sociale.
1.1.11

motivo

va

incontro

alla

sanzione

di

inammissibilità per inadeguatezza del plurimo quesito
formulato ai sensi dell’art.366 bis c.p.c. (applicabile
al ricorso in esame essendo stata la sentenza impugnata
Va, infatti, rilevato che il principio di diritto che
la parte è tenuta a formulare a pena di
inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi
logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio
del giudice di legittimità, esposta in modo tale che
dalla risposta (affermativa o negativa) che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l’accoglimento o il
rigetto del gravame (Cass. 4044/09, S.U. 3519/08, S.U.
20360/07). Ne deriva che non può ritenersi adeguato,
con conseguente inammissibilità del relativo motivo di
ricorso, il quesito formulato in modo generico e
limitatamente alla riproduzione del contenuto del
precetto di legge, senza alcun riferimento al concreto
thema decidendum, poiché del tutto inidoneo ad assumere
una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del
corrispondente motivo perchè insufficiente a chiarire
l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta controversia (Cass. S.U.
18759/08).
2.3. Nella specie, il ricorrente, nel plurimo quesito
proposto ex art. 366 bis c.p.c., chiede:
A)

“in assenza

di

qualsiasi atto gestorio, tale non

essendo certamente la mera sottoscrizione per delega
del processi verbali di constatazione da parte di un
soggetto estraneo ad una Società di capitali è
configurabile in capo allo stesso la qualifica di
“amministratore di fatto”?”. A fronte del detto tenore
testuale appare evidente l’inammissibilità del quesito
in quanto non viene in alcun modo esplicitato l’errore

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depositata il 29.1.2009).

di diritto imputato alla sentenza impugnata laddove, in
realtà, si censura inammissibilmente, in questa sede di
legittimità, l’accertamento in fatto compiuto dal
Giudice di merito.
Egualmente inammissibili, per le ragioni sopra svolte,
gli ulteriori quesiti laddove il quesito sub B)
(“esistono nell’ordinamento giuridico italiano ed in
particolare nel complesso di norme che regolano la
dovute da altri diverse da quelle tipiche previste
espressamente dall’ordinamento”)

si risolve in un

interrogativo generico e tautologico privo di
riferimenti concreti alla fattispecie e quello sub C
(in caso di decesso del legale rappresentante di una
società di capitali e di sua mancata sostituzione da
parte dell’assemblea l’amministrazione finanziaria e
per essa l’Ufficio delle Entrate competente deve fare
ricorso alla procedura di cui all’art.78 c.p.c. per la
nomina di un curatore speciale al fini della notifica
degli atti tributari)

attiene ad una questione che non

risulta avere trovato rituale ingresso nel giudizio di
merito.
2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.5 c.p.c., che la Commissione Tributaria
Regionale non avrebbe motivato in ordine alla sollevata
eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per
mancanza di motivazione e con il terzo motivo che il
Giudice di appello non avrebbe esaminato l’eccezione di
novità della domanda per avere l’Amministrazione
Finanziaria mutato, in atto di appello, la qualifica
da “procuratore speciale” a “amministratore di fatto”.
2.1. Entrambi i motivi vanno incontro alla
sanzione di inammissibilità. Ed invero -a parte il
rilievo che i mezzi di ricorso, dedotti sotto l’egida
del vizio motivazionale, involgendo, invece, errores in
procedendo avrebbero dovuto essere più correttamente
proposti ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c.- gli stessi
difettano di specificità, con violazione dell’art.366

5

materia tributaria figure di “responsabile di imposte

c.p.c., laddove non vengono indicati gli atti difensivi
né tanto meno riportato il loro contenuto

in cui

sarebbero state sollevate le eccezioni la cui
valutazione si deduce come omessa dalla Commissione
tributaria laziale. Qualora, infatti, una determinata
questione giuridica non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la
suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
della censura, ha l’onere non solo di allegare
l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice
di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare
in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
trascrivendone il contenuto o le parti essenziali di
esso, onde dare modo alla Corte di controllare “ex
actis” la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa
(giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. V sez.
2.4.2004 n. 6542; id. III sez. 10.5.2005 n. 9765; id.
III sez. 12.7.2005 n. 14599; id. sez. lav. 11.1.2006 n.
230; id. III sez. 20.10.2006 n. 22540; id. III sez.
27.5.2010 n. 12912).
3.Infine, con il quarto motivo si deduce, ancora,
omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo
individuato dal ricorrente nella

“mancata valutazione

degli atti di compravendita come idonei a giustificare
il

valore delle operazioni indipendentemente

dall’effettivo pagamento del corrispettivi previsti
negli stessi essendo pienamente legittime forme di
pagamento diverse da quelle del pagamento effettivo al
venditore”.

Il passo motivazionale censurato è quello

in cui la Commissione Tributaria Regionale, con
riferimento all’utilizzo di fatture parzialmente
inesistenti, ha rilevato che -a fronte di acquisti di
immobili per un imponibile totale di lire
24.314.875,000 risultavano pagamenti effettuati per
sole lire 5.896.845.000, iva compresa- l’appellata

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evitare una statuizione di inammissibilità per novità

(Società) si era limitata a sostenere che le contestate
operazioni inesistenti risultavano dagli stessi atti di
compravendita.
Il motivo, così come formulato, appare inammissibile
per inconducenza.
A fronte della diffusa motivazione svolta sul
punto dalla Commissione Tributaria Regionale laziale la quale ha motivato la sua decisione, dando atto del

un’effettiva riscossione del prezzo nonché della
mancata allegazione da parte dell’appellata di
qualsiasi prova in ordine al “passaggio di denaro” non
essendo stati prodotti “né atti con cui sono stati
posti in essere gli accolli dei mutui, né le quietanze
di pagamento delle transazioni effettuate in contanti”non si apprezza, infatti, la decisività, idonea a
condurre ad una diversa soluzione della controversia,
del fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa dal
Giudice di appello anche per la genericità della
relativa deduzione (legittimità di

forme di pagamento

diverse da quelle del pagamento effettivo al
venditore).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
In ossequio al principio di soccombenza le spese,
liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri
di cui al D.M.n.140/2012,vanno poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese del grado che
liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

7

mancato riscontro presso le società contraenti di

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