Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25839 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25839

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SVILUPPO 80 SRL, in persona del legale rappresentante ed

amministratore unico sig. T.V., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio

dell’avvocato MERLO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO DI MARTINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PREFETTI

30, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MENSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PIGOLOTTI

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 582/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1999 la società Sviluppo 80 s.r.l. convenne dinanzi al Tribunale di Brescia C.M., esponendo:

(-) di essere proprietaria dell’immobile sito a (OMISSIS);

(-) che dal sovrastante appartamento, di proprietà del convenuto, erano provenute infiltrazioni di acqua che avevano danneggiato il proprio immobile.

Chiese perciò la condanna del convenuto al risarcimento dei danni causati dalle suddette infiltrazioni.

2. Con sentenza 25.10.2006 n. 3537 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non esservi prova d’un nesso di causa tra la proprietà del convenuto e le infiltrazioni lamentate dalla società attrice.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 8.5.2013 n. 582, rigettò il gravame proposto dalla Sviluppo 80.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Sviluppo 80 con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito C.M. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la sentenza d’appello è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c..

Assume che tale nullità deriverebbe dall’adozione d’una motivazione “viziata”, e che la motivazione sarebbe viziata perchè la Corte d’appello ha:

(a) trascurato di esaminare le analitiche censure mosse dall’appellante alla decisione del Tribunale, ed alla consulenza tecnica eseguita in quel grado di giudizio;

(b) pedissequamente richiamato gli argomenti adottati dal Tribunale, senza “autonomamente delineare l’iter logico argomentativo che ha condotto al rigetto dell’appello”.

1.2. Il motivo è infondato.

Una sentenza di merito può dirsi nulla per un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in due soli casi:

(-) quando la motivazione manchi del tutto;

(-) quando la motivazione sia totalmente incomprensibile (così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nessuna di queste due ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la Corte d’appello ha dato conto delle ragioni che a suo avviso escludono la responsabilità del convenuto (pp. 5 e 6 della sentenza impugnata). Nemmeno una sentenza può dirsi “nulla”, ex art. 132 c.p.c., nel caso in cui il giudice non abbia esaminato e confutato analiticamente tutti gli argomenti difensivi spesi dalle parti: il giudice di merito non ha infatti un tale obbligo, e può limitarsi a fondare la propria decisione su argomenti incompatibili con quelli prospettati dalle parti.

Lo stabilire, poi, se gli argomenti adottati dal giudice di merito siano coerenti o meno con le prove raccolte, ovvero se queste consentivano altre soluzioni, sono tipiche questioni di fatto, non prospettabili in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato tale norma in quanto:

(-) essendo stato dimostrato il nesso tra la proprietà del convenuto e le infiltrazioni, il convenuto era tenuto a risponderne a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 2051 c.c.;

(-) in ogni caso l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno doveva rimanere a carico del custode.

2.2. Il motivo è infondato.

Nonostante la sua intitolazione, il motivo in larga parte torna a insistere sulla erroneità del modo in cui la Corte d’appello ha valutato le prove, ed in questa parte la censura è ovviamente inammissibile. E’, invece, infondato nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., in quanto la Corte d’appello ha negato la sussistenza d’un valido nesso causale tra la proprietà del convenuto e il danno patito dall’attrice, e dunque non v’è stata alcuna violazione dell’art. 2051 c.c..

V’è solo da aggiungere che non giova alla ricorrente la decisione di questa Corte n. 19045 del 2010, da essa invocata.

In quella sentenza, infatti, non si è affatto affermato il principio secondo cui, quando all’esito del giudizio permanga incertezza sul nesso di causa tra la cosa ed il danno, il custode debba rispondere di quest’ultimo.

Si è affermato un principio ben diverso, e cioè che è il custode, se vuole andare esente da responsabilità, a dover provare che il danno è stato causato non dalla cosa, ma da un caso fortuito; se dunque vi è incertezza su questo nesso di causa (ovvero tra il caso fortuito ed il danno, non tra la cosa e il danno), resta ferma la responsabilità del custode.

Per contro, l’incertezza sull’esistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa e il danno, poichè investe uno dei fatti costitutivi della pretesa, non può che comportare il rigetto della domanda, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c..

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Sviluppo 80 s.r.l. alla rifusione in favore di C.M. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Sviluppo 80 s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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