Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25839 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 18/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1038/2016 proposto da:

Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giovanni Franzese, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini, n.

6, nello studio dell’Avv. Renato Macro, in forza di procura speciale

alle liti a margine del ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Comune di Terlizzi, nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Costantino Ventura, insieme al

quale elettivamente domicilia in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24,

presso il Dott. Marco Gardin, giusta procura speciale a margine del

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI, n. 1580/2015,

pubblicata il 14 ottobre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, appellata dal Comune di Terlizzi nei confronti della Cooperativa Progetta 2000 a r.l., ha dichiarato inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata dalla Cooperativa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 29 aprile 2005, instaurato dal Comune di Terlizzi, e ha dato atto che la Cooperativa aveva ricevuto dal Comune la somma di Euro 19.052,79.

2. La Corte di appello ha affermato l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., perché domanda nuova che non poteva essere proposta dall’opposto nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo e che la somma corrisposta spontaneamente dal Comune alla Cooperativa, pari ad Euro 19.052,79, risultava essere l’adeguato corrispettivo delle prestazioni eccedenti in quantità quelle previste contrattualmente, cui faceva riferimento l’istanza del 28 aprile 2005, con la quale la Cooperativa aveva insistito nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo depositata in data 28 aprile 2005.

3. La Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura.

4. Il Comune di Terlizzi ha depositato controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112,115,167,184 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo errato la Corte di appello nell’affermare che la domanda posta a fondamento della procedura monitoria era una domanda basata su un titolo contrattuale, rispetto alla quale la domanda ex art. 2041 c.c., avanzata dalla Cooperativa nel giudizio di opposizione era diversa e, in quanto tale, inammissibile.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112,115,167,184 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte di appello omesso la pronuncia sull’eccezione sulla sussidiarietà dell’azione e la presenza di altra azione tipica che comunque presupponeva la fondatezza della domanda sostanziale.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2042,1664,2041,2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non avendo la Corte di appello tenuto conto della domanda, del contratto e delle singole clausole pattuite e non avendo operato alcun controllo sulla facoltà dell’appaltatore di richiedere la revisione del corrispettivo.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché degli artt. 100,112 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo state valutate correttamente le risultanze probatorie acquisite in atti e non avendo i soggetti onerati provveduto ad adempiere agli obblighi posti a loro carico dalla legge.

5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Terlizzi, che ha dedotto di avere notificato la sentenza della Corte di appello di Bari, impugnata in questa sede, il 23 ottobre 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 30 dicembre 2015, lo stesso giorno della richiesta effettuata all’UNEP di Bari dalla società ricorrente e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata (allegata al controricorso, unitamente al duplicato dell’avviso di ricevimento, attestante la notifica perfezionatasi il 23 ottobre 2015 del controricorso).

5.1 Deve, innanzi tutto, precisarsi che il ricorso è procedibile in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

5.2 Il ricorso e’, tuttavia, inammissibile in quanto intempestivamente notificato.

Va rilevato, infatti, che a fronte della avvenuta notifica della sentenza, in data 23 ottobre 2015, la notifica del ricorso è avvenuta in data 30 dicembre 2015 (momento di perfezionamento anche per il soggetto notificante), dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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