Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25839 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25839 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 29247-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
TOMBESI CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NAPOLEONE III n. 28, presso lo studio dell’avvocato LEPPE
DANIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLOTTI
SERGIO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente
Q1804

;15

Data pubblicazione: 18/11/2013

avverso la sentenza n. 8426/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 26.10.2010, depositata il 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Ric. 2011 n. 29247 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

Ordinanza

La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il procuratore di Poste italiane spa ha depositato verbale di conciliazione della
controversia sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2012.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 16
settembre 2013

Il ricorso per cassazione è stato proposto da Poste italiane contro la decisione della
Corte d’appello di Roma che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro stipulato con Cristina Tombesi.

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