Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25838 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 14/10/2019), n.25838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11519-2016 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato UMBERTO PALUMBO;

– ricorrenti –

e contro

T.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ITALO TOMASSONI;

– controricorrente –

e contro

T.L., T.G.;

– intimati –

nonchè

sul ricorso 11519-2016 proposto da:

T.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ITALO TOMASSONI;

– ricorrente incidentale –

contro

B.M., T.L., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Mistri Corrado, il quale ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso

incidentale;

uditi l’Avvocato Di Lauro per delega dell’Avvocato Palumbo e

l’Avvocato Tomassoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Notaio B.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi (violazione della L. n. 89 del 1913, art. 78 e degli artt. 2946,2956 e 2959 c.c.; omessa motivazione sull’eccezione di prescrizione estintiva e omesso esame di fatto decisivo) avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 184/2016 del 12 gennaio 2016.

T.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in due motivi (per violazione degli artt. 269 e 91 c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.). Rimangono intimati, senza svolgere difese, T.G. e T.L..

Il giudizio aveva avuto inizio con domanda del 28 marzo 2008 proposta dinanzi al Giudice di pace di Assisi dal notaio B.M. nei confronti della convenuta T.G., per sentir dichiarare la stessa obbligata al pagamento delle competenze professionali dovute con riferimento alla stipula di un atto di divisione del 30 marzo 1989. T.G., nel costituirsi, aveva eccepito l’avvenuto pagamento ed aveva altresì chiamato in causa i cugini T.G. e T.L., deducendo di aver conferito a questi ultimi l’incarico di pagare il compenso al notaio anche per la sua parte, e perciò chiedendo di essere comunque manlevata dai terzi chiamati per l’eventuale residuo obbligo accertato nei confronti dell’attore B.. T.L., anch’egli costituitosi, aveva dedotto di aver messo a disposizione del notaio B. le somme ricevute da T.G., in conformità all’incarico affidatogli insieme a T.G., specificando, tuttavia che le somme stesse “non risultarono sufficienti a coprire tutte le spese sostenute”. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato T.G. al pagamento dell’importo di Euro 1.421,50 in favore del notaio B.. Sull’appello proposto da T.G., il Tribunale di Perugia rigettava la domanda di pagamento, ritenendo sussistente l’eccepita prescrizione presuntiva, non incompatibile con il comportamento processuale da questa mantenuto, nè, in particolare, con l’eccezione della “avvenuta estinzione, anche per la sua quota parte, del pagamento al Notaio”. Quanto alla lettera raccomandata recante la richiesta di pagamento, essa era ritenuta inconferente dal Tribunale di Perugia, in quanto avvenuta soltanto nell’anno 2007, a fronte di una prestazione professionale risalente al 1998.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente fissò l’adunanza della camera di consiglio per il 31 maggio 2017. Con ordinanza interlocutoria del 20 giugno 2017 il Collegio ritenne, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso principale, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e la causa venne perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso del Notaio B.M. deduce la violazione della L. n. 89 del 1913, art. 78 e degli artt. 2946,2956 e 2959 c.c., avendo T.G. dedotto di aver pagato per il tramite dei terzi chiamati T.G. e T.L. solo “la propria quota” del debito dovuto per la prestazione professionale, ed essendo l’eccezione di prescrizione presuntiva in contrasto con quanto dichiarato dai convenuti nelle loro difese.

Il secondo motivo del ricorso principale censura la motivazione del Tribunale di Perugia, per aver questo ritenuto il credito reclamato dall’attore “largamente prescritto” e per non aver tenuto conto che T.G. avesse eccepito la prescrizione presuntiva ed allo stesso tempo contestato la propria legittimazione passiva e chiesto di essere manlevata dagli altri condebitori solidali.

Il terzo motivo di ricorso contesta l’omesso esame delle difese di T.G. e di T.L., il quale, in particolare, aveva affermato che le somme messe a disposizione dalla controricorrente non erano risultate sufficienti a coprire tutte le spese sostenute.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di T.G. deducono, rispettivamente, la violazione degli artt. 269 e 91 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., avendo il Tribunale di Perugia posto a carico di T.G., senza motivare alcunchè, le spese processuali sostenute dal terzo T.L., avendo, invece, la prima interesse a “chiamare in causa i cugini per accertare come effettivamente fossero andate le cose”.

I tre motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Quanto, in particolare, al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale, è applicabile in questo giudizio l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134. Per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio specifico denunciabile per cassazione è quello relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è quindi tuttora consentito intorno ai “fatti”, ai dati materiali, agli episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio. La risultante riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione comporta che sia attualmente denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Ora, secondo una consolidata elaborazione giurisprudenziale, l’ammissione in giudizio della mancata estinzione dell’obbligazione, che, a norma dell’art. 2959 c.c., impedisce l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore neghi l’esistenza, in tutto o in parte, del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il vero creditore sia persona diversa da quella che agisce in giudizio, o ancora che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento, oppure sostenga di avere soddisfatto il creditore in riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia. L’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della non avvenuta estinzione del debito, agli effetti dell’art. 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se però congruamente motivato sulle ragioni all’uopo adottate dal giudice del merito in quanto confacenti e coerenti (cfr. Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30058; Cass. Sez. L, 02/10/2009, n. 21107; Cass. Sez. 1, 13/03/1987, n. 2648).

In tal senso, da ultimo è stato riaffermato che la prescrizione presuntiva, a differenza della prescrizione ordinaria, si inserisce nell’ambito della prova presuntiva, come si desume sia, appunto, dall’art. 2959 c.c., il quale postula che il comportamento del debitore non sia stato difforme da quello di un soggetto che ha effettivamente prestato il pagamento dovuto, sia dalla constatazione che, riguardo alla prescrizione presuntiva, il tempo viene in rilievo per far ragionevolmente ritenere che, se nel trascorrere del breve periodo indicato dalla legge, il creditore non ha formulato messe in mora, è perchè ha già ricevuto il pagamento (Cass. Sez. 1, 14/06/2019, n. 16123).

Ne consegue che la prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., n. 3 del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione nel caso in esame, avendo la debitrice ammesso di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidata a terzi delegati per il pagamento (autonomi obbligati con funzione solutoria, dunque, in forza di delegatio solvendi), terzi delegati che, peraltro, la stessa debitrice ha provveduto a chiamare in manleva per esserne garantita nell’eventualità che il pagamento al professionista non risulti concretamente effettuato, ovvero nell’eventualità che questi non abbia comunque profittato del pagamento eseguito nelle mani di detti terzi. Nè può avvalersi dell’eccezione di prescrizione presuntiva il debitore solidale che sostenga di aver estinto l’obbligazione mediante la consegna ad altro condebitore di una somma pari alla sua quota dell’intero importo domandato dal creditore.

La motivazione espressa nella sentenza qui impugnata è, peraltro, obiettivamente perplessa ed incomprensibile.

Il Tribunale di Perugia, dando rilievo alla tardività dell’atto interruttivo costituito dalla richiesta di adempimento per lettera raccomandata inoltrata dal notaio nel 2007, a fronte di una prestazione professionale risalente all’anno 1989, ha confuso la prescrizione presuntiva e la prescrizione estintiva, le quali non sono reciprocamente fungibili, nè possono rappresentare espressioni di un’attività difensiva sostanzialmente unitaria, fondando l’una su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e l’altra sull’estinzione dell’avverso diritto derivante dall’inerzia del titolare e dal decorso del tempo. La tardività di una costituzione in mora, come di altra causa interruttiva della prescrizione, ha l’effetto di far considerare come estinto il diritto per mancato esercizio dello stesso, e può rendere ragionevole altresì l’ipotesi che il creditore abbia già ricevuto il pagamento dovutogli, sempre, però, che non sia accertato che il debitore abbia tenuto un comportamento dal quale non può inferirsi, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica, il fatto dell’avvenuto adempimento.

La sentenza impugnata non ha poi tenuto conto, agli effetti dell’eccepita prescrizione presuntiva, altresì delle difese del terzo chiamato in causa T.L., il quale aveva ammesso che le somme messe a disposizione “non risultarono sufficienti a coprire tutte le spese sostenute”.

Essendo accolto il ricorso principale, rimane assorbito il ricorso incidentale, in quanto la regolamentazione del carico delle spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia rimane correlata all’esito futuro della causa, in applicazione del principio di soccombenza, se la domanda di garanzia sarà accolta, ovvero in applicazione del principio di causalità, se sarà rigettata la domanda principale dell’attore, che abbia tuttavia provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

La sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa composizione, che deciderà la causa tenendo conto dei principi affermati e dei rilievi svolti.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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