Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25838 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19553/2017 R.G. proposto da:

Saipem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Alfonso Burana e

Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82;

– ricorrente –

contro

Elrond NPL S.r.l., a mezzo dalla procuratrice speciale Cerved Credit

Management s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando Della

Corte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Motevideo, n. 21;

– controricorrente –

S.R., C.G.R.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6817 del Tribunale di Roma depositata il 6

aprile 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO

Il Credito Artigiano s.p.a., poi divenuto Credito Valtellinese soc. coop. a r.l., allegando due contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie, interveniva nel processo di espropriazione forzata immobiliare avviato, innanzi al Tribunale di Roma, dalla Saipem s.p.a. ai danni di S.R..

Procedutosi alla divisione endoesecutiva del bene pignorato, che solo pro quota apparteneva al S., il giudice dell’esecuzione assegnava ai creditori un termine per trasmettere al professionista delegato (nonchè custode) le rispettive note di precisazione del credito, fissando l’udienza per l’approvazione del progetto di distribuzione.

All’udienza la Saipem s.p.a. rilevava l’omesso deposito, da parte del Credito Valtellinese, dei piani di ammortamento dei mutui. Con ordinanza resa fuori udienza, in data 24 aprile 2013, il giudice dell’esecuzione onerava il Credito Valtellinese del deposito dei piani di ammortamento e ordinava che il professionista delegato predisponesse una nuova bozza del progetto di distribuzione, rinviandone l’approvazione all’udienza del 2 ottobre 2013. A tale udienza il Credito Valtellinese non compariva e il professionista delegato dava atto di non aver potuto aggiornare il progetto di distribuzione, poichè l’interveniente non aveva neppure provveduto a depositare i piani di ammortamento dei mutui ipotecari. A fronte di ciò, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento in pari data, disponeva che il professionista delegato predisponesse una bozza del piano di riparto recante la collocazione del Credito Valtellinese al rango chirografario, anzichè nella posizione di creditore ipotecario.

Avverso detta ordinanza il Credito Valtellinese proponeva opposizione agli atti esecutivi, dolendosi, fra l’altro, di non aver mai ricevuto comunicazione dell’ordinanza del 24 aprile 2013, con la quale era stato onerato del deposito dei piani di ammortamento.

Si costituiva la Saipem, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 5 dicembre 2013, ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’adozione di provvedimenti interinali, assegnava alle parti il termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito.

Il Credito Valtellinese introduceva il giudizio di merito con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2014. La Saipem si costituiva, eccependo, fra l’altro, l’intervenuta decadenza dell’opponente dal termine che il giudice dell’esecuzione aveva assegnato per l’introduzione della fase di merito. Rimanevano contumaci sia il debitore esecutato che l’aggiudicataria dell’immobile, C.G.R.O..

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità dell’ordinanza pronunciata in data 2 ottobre 2013 dal giudice dell’esecuzione, nella parte in cui non aveva disposto la rinnovazione della comunicazione al Credito Valtellinese del provvedimento del 24 aprile 2013 e aveva invece ordinato che il suo credito fosse senz’altro collocato al chirografo. Condannava Saipem al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza la Saipem s.p.a. ha proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in quattro motivi. Ha resistito con controricorso la Elrond NPL s.r.l., cessionaria del credito del Credito Valtellinese s.p.a., per il tramite della procuratrice speciale Cerved Credit Management s.p.a. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. I primi tre motivi di ricorso mirano a dimostrare che l’introduzione della fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi non fu tempestiva.

A conclusione della fase sommaria, il giudice dell’esecuzione aveva assegnato alle parti, con ordinanza 5 dicembre 2013, il termine di trenta giorni per introdurre il giudizio di merito. L’atto di citazione del Credito Valtellinese è stato, invece, notificato il 4 maggio 2014 (data riportata nella sentenza impugnata).

Investito della specifica questione, il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse stata comunque tempestivamente introdotta, in base a due argomenti. Il primo è che l’ordinanza del 5 dicembre 2013 (erroneamente indicata come l’atto avverso il quale sarebbe stata proposta l’opposizione) non venne comunicata al Credito Valtellinese. Il secondo argomento sta in ciò: l’attore-opponente avrebbe ottemperato all’onere di dimostrare la tempestività della propria opposizione, indicando che ebbe conoscenza dell’ordinanza che fissava il termine per introdurre la fase di merito solamente in occasione dell’udienza di esecuzione del 9 aprile 2014; “nè può desumersi, dalla mera circostanza della partecipazione all’udienza, la conoscenza anteriore del provvedimento impugnato, per il solo fatto che si tratta della medesima ordinanza che ha fissato l’udienza, poichè per tale via si finirebbe comunque per imporre all’opponente la prova di un fatto negativo – la non conoscenza del provvedimento – rispetto al quale non sono individuabili fatti positivi contrari suscettibili di essere dimostrati, sì da offrire la prova del fatto negativo; piuttosto sarebbe stato onere della controparte provare, anche in via presuntiva ma pur sempre attraverso l’allegazione di specifiche circostanze, l’anteriorità della conoscenza di fatto del provvedimento”.

2. Con il primo motivo è contestata l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe pacifica, in quanto non controversa fra le parti, la circostanza dell’omessa comunicazione dell’ordinanza del 5 dicembre 2013.

La ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 2, avendo essa invece contestato specificamente la prospettazione del Credito Valtellinese con la comparsa di risposta e la comparsa conclusionale (il cui tenore testuale è riportato a pag. 17 del ricorso). Il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente ritenuto pacifico il fatto posto a fondamento della decisione.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata si legge: “l’opponente ha dedotto che l’ordinanza del 5.12.2013 non gli è mai stata comunicata e che ne ha preso cognizione per la prima volta nel corso dell’udienza del 9.4.2014, della cui fissazione ha affermato essere venuto a conoscenza casualmente; essendo pacifica, in quanto non contestata, l’omessa comunicazione del provvedimento impugnato”.

Orbene, al di là dell’espressione impiegata (“pacifica, in quanto non contestata”), ciò che ha inteso dire il Tribunale è che non è mai emersa la prova documentale della avvenuta comunicazione dell’ordinanza del 5 dicembre 2013. A favore di questa lettura depone, in particolare, la circostanza che il “fatto pacifico” è costituito da una specifica attività endoprocessuale (la notificazione di un atto del procedimento), rispetto alla quale non possono applicarsi le categorie del fatto naturalistico (affermazione, prova, non contestazione), ma piuttosto quelle dell’atto processuale (esistenza o inesistenza, validità o invalidità).

Del resto, quand’anche si ritenesse che il Tribunale con quell’espressione incidentale abbia inteso, invece, accertare il dato dell’intervenuta (non) comunicazione dell’ordinanza del 5 dicembre 2013 facendo applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, ad ogni modo non si ravvisa la dedotta violazione. Infatti, dalla lettura dei passi riportati dalla Saipem delle proprie comparsa di costituzione e comparsa conclusionale, emerge che la contestazione di quanto affermato dal Credito Valtellinese è stata tutt’altro che specifica: tale si sarebbe potuta considerare solo la deduzione in cui si fosse fatto espresso riferimento alla data della comunicazione di cancelleria, trattandosi di un atto del processo che, se effettivamente comunicato alle parti, doveva trovarsi nella disponibilità anche della controdeducente opposta.

In altri termini, a fronte della affermazione del Credito Valtellinese di non aver mai ricevuto la comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza del 5 dicembre 2013, la Saipem avrebbe dovuto replicare indicando quantomeno la data in cui tale comunicazione si sarebbe perfezionata. In tal senso va intesa l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “sarebbe stato onere della controparte provare, anche in via presuntiva ma pur sempre attraverso l’allegazione di specifiche circostanze, l’anteriorità della conoscenza di fatto del provvedimento”.

3. Il passo della sentenza testè citato è censurato con il secondo motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 2. Sostiene la ricorrente che, in tal modo, il Tribunale avrebbe violato la norma che regola l’onere della prova ed il principio secondo cui, in tema di termini decadenziali, incombe sulla parte soggiace che al termine dimostrare che sia stato rispettato.

In particolare, la Saipem nega che le deduzioni del Credito Valtellinese fossero sufficienti a soddisfare tale onere probatorio. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle numerose deduzioni della stessa Saipem, volte a dimostrare, per mezzo di ragionamento presuntivo, l’anteriorità della conoscenza del provvedimento rispetto al momento indicato dall’opponente, e non avrebbe correttamente applicato l’art. 116 c.p.c., comma 2, omettendo di considerare il comportamento processuale della controparte, per trarne argomenti di prova. E’ oggetto di censura anche l’applicazione del principio negativa non sunt probanda.

Anche questo motivo è infondato.

Il capo della decisione impugnato, infatti, contiene un accertamento in fatto relativo alla mancata comunicazione dell’ordinanza del 5 dicembre 2013.

L’apprezzamento della sufficienza delle deduzioni del Credito Valtellinese e delle controdeduzioni della Saipem, così come la valutazione del comportamento processuale dell’opponente e della possibilità di trarre da questa argomenti di prova, costituiscono altrettante valutazioni di merito, non censurabili in sede di legittimità.

E’ vero che l’ordinanza del 5 dicembre 2013 che assegnava all’opponente il termine di 30 giorni per introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione è la stessa con la quale il giudice dell’esecuzione fissava l’udienza del 9 aprile 2014 per la prosecuzione del processo di espropriazione; udienza alla quale il Credito Valtellinese ha sostenuto di aver partecipato “casualmente”, apprendendo solo in quella occasione del termine contestualmente stabilito per l’introduzione del giudizio di merito. Ma il Tribunale ha ritenuto di dover dare credito a questa prospettazione e, condivisibile o meno che sia tale valutazione, si tratta di un apprezzamento di merito che non può costituire oggetto di censure per violazione di legge.

Anche l’esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata (Sez. 1, Sentenza n. 20673 del 22/11/2012, Rv. 624327 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26088 del 05/12/2011, Rv. 620666 – 01).

Pure le lamentate violazioni degli artt. 2727 e 2729 c.c. finiscono per sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto, precluso in sede di legittimità.

In sintesi, il Tribunale ha correttamente individuato nel Credito Valtellinese il soggetto tenuto a fornire la prova di non essere incorso in decadenze ed ha ritenuto, con giudizio che si sottrae a censure di violazione di legge, che tale prova sia stata adeguatamente fornita.

4. Con il terzo motivo si censura la nullità della sentenza per aver il giudice violato il disposto degli artt. 618 e 153 c.p.c.: il primo nella parte in cui afferma la perentorietà del termine fissato dal giudice dell’esecuzione per l’introduzione del giudizio di merito; il secondo laddove prevede la rimessione in termini per cause tipizzate dal legislatore. Secondo la ricorrente la statuizione del Tribunale avrebbe di fatto comportato una rimessione in termini contra legem dell’opponente, permettendo di introdurre, in un momento ben successivo al termine perentorio fissato, la fase di merito dell’opposizione agli atti.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto Tribunale non ha statuito su una alcuna richiesta di rimessione in termini dell’opponente, limitandosi a ritenere raggiunta la dimostrazione della tempestività dell’introduzione della fase di merito, in base al momento in cui il Credito Valtellinese è venuto ad effettiva conoscenza del provvedimento del 5 dicembre 2013.

5. Con il quarto motivo la società ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicato nel telefax ricevuto dal legale di Credito Valtellinese in data 18 settembre 2013, con il quale il professionista delegato sollecitava, in ottemperanza all’ordine del giudice dell’esecuzione, il deposito dei piani di ammortamento dei due mutui.

A parere della Saipem, se il Tribunale avesse esaminato tale documento, avrebbe concluso per la tardività dell’opposizione agli atti, giacchè il termine di cui all’art. 617 c.p.c. sarebbe spirato l’8 ottobre 2013 (venti giorni dopo la ricezione del telefax).

Il motivo è infondato.

Il Credito Valtellinese ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del 2 ottobre 2013 con cui il giudice dell’esecuzione ordinava al professionista delegato di degradare i due mutui al chirografo, negando il grado ipotecario. L’interesse ad impugnare, dunque, è sorto solo al momento dell’adozione di questo provvedimento, se non addirittura con l’approvazione del progetto di distribuzione (ma la questione non è stata dedotta dalle parti e sulla stessa si è formato il giudicato interno).

Certamente, non può considerarsi pregiudizievole degli interessi del creditore interveniente quanto disposto con l’ordinanza 24 aprile 2013 (che l’opponente asserisce non essergli stata comunicata e di cui essa avrebbe avuto notizia solamente con il telefax del 18 settembre 2013), con cui il giudice ha esclusivamente ordinato il deposito dei piani di ammortamento dei mutui stipulati con il S.. Si tratta infatti di un provvedimento che non ha alcuna idoneità potenzialmente lesiva della posizione del Credito.

Semmai, si sarebbe potuto opinare circa l’autonoma impugnabilità del provvedimento del 2 ottobre 2013, essendo controvertibile se questo – consistente non nell’approvazione del progetto di distribuzione effettivamente lesivo dei diritti dell’interveniente, bensì in una semplice istruzione impartita dal giudice dell’esecuzione al professionista delegato ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c. – fosse immediatamente produttivo di un pregiudizio per il ricorrente. Ma la questione è stata specificatamente esaminata e risolta in termini affermativi dal Tribunale (“è pacifico il pregiudizio che il criterio dettato dal Giudice nell’ordinanza impugnata ha provocato all’opponente”; pag. 3) e il relativo capo non è stato impugnato.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, in favore della sola controricorrente Elrond NPL S.r.l., in giudizio a mezzo dalla procuratrice speciale Cerved Credit Management s.p.a., in quanto le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva, e devono essere poste a carico della ricorrente.

Sussistono, inoltre, i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Elrond NPL S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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