Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25837 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECCA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26444-2018 proposto da:

F.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA C/O DE LUCA

TAMAJO, VIALE G. CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO COSTANZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, GIA’ SERIT SICILIA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE, 15/A INT./6, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE BALISTRERI;

COMUNE DI CATANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato AGATA

BARBAGALLO, domiciliazione p.e.c.

agata.barbagallo.pec.ordineavvocaticatania.it;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI AGIRA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1058/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.S.M. conveniva in giudizio i Comuni di Catania e Agira, nonchè il concessionario per la riscossione delta Regione siciliana, impugnando l’estratto di ruolo e per esso le relative cartelle cui erano sottese violazioni al codice stradale;

deduceva la ricorrente l’estinzione per mancata notifica dei verbali di accertamento, la prescrizione quinquennale, la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 27 oltre alla mancata commissione delle pretese infrazioni;

il Giudice di Pace rigettava le domande eccetto che per la parte delle sanzioni versate in una cartella relativamente alla quale dichiarava l’incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Agira, trattandosi di ruolo trasmesso dal relativo Comune;

il Tribunale rigettava l’appello osservando che, dovendosi qualificare il ricorso quale opposizione all’esecuzione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto sollevare officiosamente il profilo dell’incompetenza per territorio che la ricorrente, poi appellante, indicava erroneamente ritenuto ammissibile in quanto sollevato dall’ente locale in giudizio senza il necessario difensore abilitato;

aggiungeva inoltre, e in particolare, il giudice del gravame, che per un verso non erano applicabili decadenze previste solo per le pretese fiscali, e per altro verso l’eccezione di prescrizione era stata sollevata, anche in seconde cure, in forma generica e dunque era inammissibile, nonostante la vagliata invalidità della notifica di una delle cartelle in quanto a mezzo di agenzia postale privata;

avverso questa decisione ricorre per cassazione F.M.S., articolando tre motivi;

resistono con controricorso il Comune di Catania, e la Riscossione Sicilia, s.p.a..

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 27,82 e 480 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 14,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la competenza territoriale avrebbe dovuto essere quella del luogo di commessa violazione e non quella del giudice dell’esecuzione per come individuato per il tramite della residenza, ferma l’inesistenza della costituzione del Comune di Agira e, dunque, l’inammissibilità dell’eccezione in parola;

nello stesso motivo si evidenzia che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla la notifica di un enumerato verbale, emergente dalla documentazione come invalida per assoluta incertezza della data, fermi i vizi delle notifiche degli altri verbali, attestati dalla documentazione prodotta dagli enti, con relate prive della qualifica del soggetto ricevente, con firme indecifrabili, e in un caso con riferimento a un impiegato sconosciuto;

infine, sempre nella medesima censura, si prospetta che il Tribunale avrebbe pronunciato solo su un verbale, ricavando impropriamente la data di notifica dai bolli postali, invece di dichiarare nulle, se non inesistenti, tutte le notifiche;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 209 C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 28, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la prescrizione sarebbe stata utilmente eccepita avuto riguardo all’indicazione del fatto costitutivo, rappresentato dall’inerzia attorea, dovendo poi il giudice applicare il corretto regime normativo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sul motivo di appello articolato quanto alle spese, pronunciando la condanna alle spese nonostante la fondatezza dell’opposizione, e comunque definendola in misura eccedente le vigenti tariffe;

Rilevato che:

deve statuirsi preliminarmente la tardività del ricorso;

infatti, a fronte della qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione, lo stesso avrebbe dovuto proporsi, stante l’indicata mancata notifica della sentenza gravata, nel termine, applicabile “ratione temporis”, di sei mesi dalla pubblicazione, ossia a far data dal 6 marzo 2018 (cfr., sull’applicabilità, al riguardo, del principio dell’apparenza, Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 12/12/2019, n. 32489);

infatti, il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non per numero ma per nome, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Cass., 31/08/2015, n. 17313, Cass., 30/05/2018, n. 13546);

nell’ipotesi le notifiche risultano effettuate alle parti intimate nei giorni: 7 settembre 2018 (venerdì, data dell’affidamento all’ufficiale giudiziario seguita poi dalla spedizione della raccomandata ex art. 140 c.p.c., il giorno seguente), 10 e 11 settembre 2018;

in ogni caso il ricorso sarebbe stato complessivamente inammissibile;

il primo motivo sarebbe stato inammissibile poichè:

a) si sorregge apoditticamente sull’applicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 senza spiegare perchè sarebbe stata errata – come implicitamente sotteso dalla censura – la qualificazione in termini di opposizione all’esecuzione operata dal Tribunale: infatti, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass., 15/01/2015, n. 635, Cass., 02/08/2019, n. 20873);

b) menziona documenti, talora cumulativamente e comunque senza riportarne idoneamente il contenuto, e senza riferirne la precisa collocazione nell’incarto processuale: questa Corte, sul punto, ha chiarito che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

c) fa riferimento a pronunce del Tribunale indicate come limitate, senza chiarire, eventualmente, in quale esatta misura vi sarebbe stata l’omissione, per converso non coordinata con l’esposizione del fatto processuale premessa a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e dunque di riflesso lacunosa: la critica costituisce, peraltro, lo sviluppo di una censura del tutto eccentrica rispetto a quella sull’incompetenza e immotivatamente mescolata senza che sia dato comprendere in quale misura ne risulti autonoma, innervando di ulteriore aspecificità del motivo medesimo;

il secondo motivo sarebbe stato inammissibile perchè:

d) parimenti, fa riferimento a documenti non trascritti per quanto di utilità, nè precisati quanto alla loro collocazione nella sequenza e nell’incarto processuale;

e) non riproduce la formulazione dell’eccezione di prescrizione al fine di valutarne la pretesa sufficienza: questa Corte ha chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo” (quale qualificabile quello sull’erroneo rilievo dell’aspecificità di un motivo di ricorso e appello), presuppone, comunque, anche in tal caso, l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto gip processuale medesimo, ma deve riportarne compiutamente il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa errata valutazione (ovvero obliterazione) da parte del giudice di merito (cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

il terzo motivo sarebbe stato manifestamente inammissibile poichè del tutto aspecifico, posto che si limita a profili del tutto assertivi, senza chiarire quale sarebbe stato il motivo sulle spese del primo grado non valutato – e comunque evidentemente assorbito dal vaglio dell’esito complessivo della lite oltre che senza chiarire quale sarebbe stato il regime normativo delle spese applicabile, e quali in concreto le attività da (ri)considerare;

è poi evidente che l’ultima censura non avrebbe integrato una critica in senso proprio quando fa riferimento alle diverse conseguenze che ci sarebbero state in ipotesi di accoglimento dell’opposizione, mentre del tutto immotivata e indecifrabile avrebbe dovuto dirsi la menzione dell’omesso esame che si deve riferire a fatti storici, qui non meglio identificati;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e 15 per cento di spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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