Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25836 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9746/2014 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO ZANATI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

VC LE ROTONDE SPA, IN LIQUIDAZIONE, C.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 795/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 P.D. convenne dinanzi al Tribunale di Milano C.E. e la società “Le Rotonde s.p.a.”, esponendo che:

(-) la società convenuta gestiva una piscina, nel Comune di Garlasco;

(-) il (OMISSIS), mentre nuotava in quella piscina, patì danni alla persona allorchè venne urtato da un altro bagnante, C.E., che si era tuffato in acqua proprio nel momento del suo passaggio.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 20.10.2000 n. 11826 il Tribunale di Milano accolse la domanda.

La sentenza venne impugnata da P.D. in via principale (sul presupposto che il suo danno fosse stato sottostimato dal Tribunale), e dalla “Le Rotonde” in via incidentale.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 19.2.2013 n. 795, accolse in parte l’appello principale.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che:

(-) il grado di invalidità permanente patito dall’attore fosse stato correttamente determinato dal c.t.u. nella misura del 25%;

(-) per una invalidità di tale grado il risarcimento equo del danno alla salute doveva determinarsi nella somma di Euro 110.400 per l’invalidità permanente, più una maggiorazione del 10% per tenere conto dell’incidenza delle lesioni sulla vita sociale ed affettiva della vittima;

(-) il risarcimento suddetto doveva “ritenersi assorbente” delle conseguenze pregiudizievoli rappresentate dalla c.d. “vescica neurologica”, ovvero dalla necessità di ricorrere ad un catetere per lo svuotamento della vescica;

(-) il danno alla salute non aveva inciso sulla capacità di lavoro e di guadagno della vittima;

(-) la domanda di risarcimento del danno da perdita delle chances lavorative era inammissibile perchè proposta per la prima volta solo in appello.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.D. con ricorso fondato su quattro motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Espone, al riguardo, di avere dedotto nel corso del giudizio di appello che il pregiudizio alla salute da lui patito si era aggravato dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto che all’incontinenza vescicale ed agli altri postumi, già valutati dal c.t.u., si era aggiunto, in corso di causa, un serio aggravamento dell’incontinenza sfinterica, e che tale aggravamento era dimostrato da un referto di manometria colon-rettale datato (OMISSIS) e da una consulenza di parte, depositati in grado di appello all’udienza del 21 novembre 2012.

1.2. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha stimato il danno patito dall’appellante ponendo a fondamento della propria decisione una consulenza tecnica d’ufficio depositata il 14.10.2009.

Tre anni dopo, al momento di precisare le conclusioni (21.11.2012) l’attore dedusse che le sue condizioni di salute si erano aggravate (deduzione possibile, trattandosi di fatti sopravvenuti in corso di causa); depositò un referto medico a dimostrazione dell’aggravamento, e chiese che di tale aggravamento si tenesse conto ai fini del decidere.

La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto prendere in esame il “fatto decisivo” rappresentato dall’incontinenza sfinterica per come documentata dal referto di manometria colon-rettale, eventualmente anche solo al fine di stabilire se costituisse davvero un aggravamento; se fosse attendibile; se fosse causalmente ascrivibile all’infortunio del (OMISSIS).

La Corte d’appello, invece, ha fondato la propria decisione unicamente sullo status fotografato dal consulente d’ufficio nel 2009, allorchè l’ausiliario ritenne che il disturbo sfinterico patito dall’attore potesse essere validamente controllato attraverso i farmaci.

Avrebbe dovuto, invece, esaminare lo stato di salute della vittima risultante dal referto datato (OMISSIS), e valutare se esso coincidesse con quello già valutato dal c.t.u., e in caso negativo se fosse riconducibile eziologicamente al fatto illecito.

La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio, affinchè il giudice di merito provveda a prendere in esame il “fatto” rappresentato dalle condizioni di salute di P.D., per come emergenti dalla manometria colon-rettale depositata all’udienza del 21.11.2012.

2. Il secondo ed il terzo motivo di gravame.

2.1. Col secondo e col terzo motivo di gravame il ricorrente censura, sotto vari profili, la sentenza di merito nella parte in cui ha liquidato il danno non patrimoniale: tali censure restano assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1223,1226,2043,2056,2059 e 2727 c.c.; artt. 183,345 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere tardiva la domanda di risarcimento del danno da perdita delle chances lavorative; essa infatti era stata formulata sin dall’atto di citazione.

Secondo il ricorrente, tale domanda dovrebbe ritenersi ricompresa nella seguente espressione: “piaccia all’Ill.mo Giudice adito (…) condannare i convenuti (…) a risarcire i danni tutti patiti dall’attore”.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

L’atto di citazione non contiene alcuna concreta allegazione in punto di fatto, circa l’esistenza di un danno da perdita delle chances lavorative; nè ovviamente la domanda può ritenersi correttamente formulata sol perchè l’attore abbia chiesto il ristoro di “tutti i danni”.

Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che nei giudizi di risarcimento del danno aquiliano la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche, come ad esempio la richiesta di risarcimento “di tutti i danni”, oppure dei “danni subiti e subendi”.

Tali formulazioni, anche quando non siano nulle ex art. 164 c.p.c., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa. (Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015).

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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