Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25835 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 18/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28542/2016 proposto da:

D.C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Angelo Bellani n. 45, presso lo studio dell’avvocato Davide Achille,

rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Curzi, e Riccardo

Pagani, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Autostrade per l’Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 87,

presso lo studio dell’avvocato Arturo Antonucci, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Alessandro Santucci, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2429/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 4/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/6/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.C.P. con ricorso ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, comma 1 e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29, impugnava avanti alla Corte d’Appello di Ancona la stima operata dalle Autostrade per l’Italia s.p.a. di una porzione di terreno – già di proprietà della madre di cui il ricorrente era l’unico erede – ubicata nel territorio del Comune di Porto Sant’Elpidio, oggetto di espropriazione in quanto destinata alla realizzazione delle terza corsia dell’autostrada (OMISSIS).

La Corte d’Appello adita nominava all’uopo un proprio ausiliario ed, in esito alle valutazioni di questo, evidenzianti tra l’altro i vincoli gravanti sul fondo e l’inutilizzabilità di esso a fini extra agricoli, procedeva alle relative liquidazioni a mezzo dell’ordinanza per cui è oggi ricorso dell’ablato a questa Corte sulla base di un unico motivo.

Resiste al mezzo proposto l’intimato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo del proprio ricorso il D.C. lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel procedere alle stime oggetto di contestazione sposando acriticamente le risultanze trascritte in perizia malgrado ne fosse rilevabile l’indeterminatezza, la genericità e l’apoditticità in relazione, segnatamente, alla rilevata sussistenza di vincoli di varia natura, non oggetto peraltro di alcuna specificazione, tanto che poteva esserne solo ipotizzato il contenuto, alla pretesa inedificabilità assoluta in ragione della sua natura agricola, quantunque non si potesse escludere un’utilizzazione intermedia, e alla metodica di stima, che sebbene operata con metodo sintetico-comparativo non aveva tenuto conto della collocazione dell’area in questione in prossimità di un contesto urbanizzato.

3. Il motivo è inammissibile.

E’ affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che “per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19427; Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482; Cass., Sez. I, 4/05/2009, n. 10222).

Questo giudizio che va tenuto rigorosamente fermo, al pari dell’altro che postula l’autosufficienza della censura mediante la trascrizione integrale dei passaggi dell’incombente peritale non condiviso e delle critiche specificatamente sollevate, diversamente non rendendosi possibile apprezzarne l’incidenza causale nel percorso motivazionale seguito dalla decisione impugnata (Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368), si rende tanto più meritevole di condivisione considerando la riscrittura a cui è stato sottoposto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella lettura monofilattica del quale si è avvertito l’obbligo di precisare che non è più fonte di anomalia motivazionale suscettibile di controllo in sede di legittimità l’insufficienza della motivazione che si palesa per mezzo dell’omesso esame di meri elementi istruttori (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA