Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25835 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14595/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

ALESSANDRIA, 17, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA FABRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO NOCENT;

– ricorrente –

contro

BU.FA., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VINCENZO

MORELLO 25-B, presso lo studio dell’avvocato BEISSAN AL QARYOUTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO VIVALDI;

– controricorrente –

e contro

D.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1792/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Bu.Fa., con citazione ritualmente notificata ha proposto appello avverso la sentenza n. 567/13 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 24/5/2013 con la quale, premesso in fatto che: in data 30/6/2006 B.L. aveva acquistato da D.R., che agiva quale procuratore di Bu.Fa., un appartamento sito in (OMISSIS), per il prezzo di Euro 101.000,00; in data 3/7/2006 B.L. aveva promesso in vendita il medesimo appartamento a tale Be. per il prezzo di Euro 140.000,00; in data 12/7/2006; al momento di effettuare la trascrizione del suo atto di acquisto, B.L. si accorgeva che il medesimo bene era stato già venduto con rogito Notaio R. da Bu.Fa. a tale P. nella medesima data del 30/6/2006; ma con atto trascritto il giorno successivo 1/7/2006; a ristoro del danno il D., che aveva ricevuto il pagamento del saldo direttamente dal P. in restituzione di quanto a suo tempo da lui versato al Bu. (la procura ottenuta dal Bu. era anche in rem propriam), rimetteva alla medesima B.L. la somma corrispondente al prezzo pagato; ritenuta non esaustiva dalla medesima;

– che dunque B.L. aveva citato Bu.Fa. ed il Notaio R. per conseguire il risarcimento del danno indicato in Euro 100.000,00, o quanto di giustizia;

Bu.Fa. aveva chiamato in causa D.R. affermandolo responsabile del danno subito da B.L. in quanto lui stesso era a conoscenza dell’impegno con il P., avendo con il medesimo stipulato in data assai precedente il preliminare di vendita;

così provvedeva: accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta contro Bu.Fa. data la sua evidente negligenza nel dare seguito al successivo contratto con P. senza controllare la libertà del bene, già dato in vendita alla B. tramite il suo rappresentante D.R.; con condanna del medesimo a pagare alla attrice a titolo di lucro cessante la somma di Euro 39.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello già spuntato per la rivendita, oltre Euro 4.000,00 per la spesa dal notaio; respingeva la domanda contro il Notaio R. data la sua mancanza di responsabilità nell’ignorare la procura a vendere rilasciata da Bu.Fa. al D. e considerato che il primo conservava il diritto a disporre del bene di sua proprietà, nonostante la concessa procura e pure se irrevocabile; respingeva anche la domanda di attribuzione di responsabilità al mandatario D.R., come chiesta dall’appellante con la chiamata in causa del medesimo, considerata la mancanza di negligenza in assenza di diverse comunicazioni da parte del mandante e in particolare considerato che, se anche il preliminare con P. era stato fatto proprio dal mandatario D., il medesimo aveva già a suo tempo inutilmente diffidate il promittente la vendita a comparire davanti al notaio per la stipula del definitivo avvertendolo che in difetto si riteneva libero di vendere ad altri; respingeva la domanda riconvenzionale di danni formulata da D.R. contro Bu.Fa., per l’omessa prova del danno ed in particolare del nesso di pausa.;

5) con condanna di Bu.Fa. pagare le spese di B.L. e D.R. e di B.L. a pagare le spese del Notaio R..

Si costituiva B.L. che chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In via preliminare l’appellata eccepiva la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto notifica presso lo studiò del legale sito in (OMISSIS) anzichè presso lo studio dello stesso legale in Livorno.

Si costituiva D.R. ed eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione della normativa di cui all’art. 342 c.p.c.. Nel merito chiedeva la conferma della sentenza.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1792 del 2014 accoglieva l’appello e per l’effetto respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da B.L., dichiarava assorbito il motivo di appello proposta da Bu.Fa. nei confronti di D.R.. Condannava B. a pagare a Bu.Fa. le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Secondo la Corte fiorentina corretta era la notifica dell’atto di appello in quanto nell’atto di citazione erano stati indicati entrambi gli studi ovvero quello di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) e dunque la notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 170 c.p.c., presso lo studio del professionista. L’appello era ammissibile perchè l’appellante aveva indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che sottoponeva a critica. La B. non aveva dimostrato il danno di cui chiedeva il risarcimento.

Diritto

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla B. con ricorso affidato a tre motivi. Bu.Fa. ha resistito con controricorso. D.R. in questa fase è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE

A.- Preliminarmente:

a) deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, in ragione del fatto che la procura speciale rilasciata in calce allo stesso è riferita alla impugnazione di una sentenza diversa da quella che con il ricorso si dichiara di voler effettivamente impugnare. Poichè dal contesto del ricorso risulta con chiarezza quale sia la sentenza oggetto dell’impugnazione, la cui copia autentica è peraltro coerentemente prodotta in giudizio, la diversa indicazione del numero della sentenza apposto nella procura in calce – deve essere interpretato come mero errore materiale che non determina l’inammissibilità del ricorso.

b) deve essere rigettata, anche, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente, per intervenuta decadenza alla proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. Vero quanto evidenzia la parte controcorrente e, cioè, che con riferimento alla sentenza di appello in questa sede impugnata i termini per la proposizione del ricorso per cassazione scadevano il 4 maggio 2015. Senonchè, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente, da una visione della data di notifica come risulta dai timbri postali riportati in calce al ricorso si evidenzia che il ricorso è stato consegnato all’Ufficio postale per la notifica il 4 maggio 2015 e dunque entro i termini di decadenza. Pertanto il ricorso non è tardivo.

1.- Con il primo motivo di ricorso B.L. lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente all’invalidità e/o inesistenza della notificazione dell’atto di citazione in appello. La ricorrente lamenta che la notificazione dell’atto di appello sarebbe avvenuta in un luogo diverso da quello previsto dalla legge e che pertanto sarebbe da considerarsi tamquam non esset. Specifica la ricorrente che avendo la sig.ra B.L. indicato nel mandato conferito al proprio procuratore quale domicilio eletto lo studio di (OMISSIS) la notifica al proprio procuratore presso lo studio dello stesso in (OMISSIS) sarebbe inesistente.

1.1.- Il motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto. Giova premettere che è principio affermato da questa Corte in diverse occasioni che la notifica dell’atto di impugnazione deve essere effettuata al domicilio reale del procuratore cioè nel luogo in cui esercita la professione nel momento in cui la notifica deve essere eseguita perchè il dato di riferimento personale prevale su quello topografico dovendo considerare che l’elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore che andrà riscontrata di fatto nel momento in cui viene effettuata la notifica. Pertanto, è valida la notifica che sia stata effettuata al procuratore nella sede o in una delle sedi del suo studio professionale, Nel caso specifico, il procuratore aveva indicato, nell’atto di citazione, quale sede del proprio studio sia quello di (OMISSIS) che quello di (OMISSIS) e, dunque, la notifica poteva essere effettuata correttamente, come è avvenuto, anche presso lo studio di (OMISSIS) anzichè quello di (OMISSIS) presso il quale la sig.ra B.L. aveva eletto domicilio.

1.2.- Tuttavia, e comunque va ribadito il principio affermato anche dalla Corte di Firenze e cioè che la notifica effettuata presso lo studio di (OMISSIS) e non quello di (OMISSIS) presso il quale aveva eletto domicilio la sig.ra B.L. sarebbe nulla e come tale sanata con efficacia ex tunc ex art. 156 c.p.c., con la costituzione della parte in giudizio.

Come più volte è stato detto da questa Corte la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l’atto era diretto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (cfr. Cass. n. 17521 del 2015).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente all’omessa integrazione del contraddittorio: omessa notifica dell’atto di citazione di appello al Notaio R.G.. Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte disttettuale nel ritenere che il Dott. R. non fosse litisconsorte necessario rispetto alla domanda della sig.ra B.L. non avendo considerato che il procedimento sin dal primo grado del giudizio era stato promosso nei confronti del sig. Bu. e nei confronti del notaio R.G. quali responsabili in solido tra loro. Pertanto, la mancata chiamata in causa del notaio R. configurerebbe un’omessa integrazione del contraddittorio.

2.1.- Il motivo è infondato.

Giova osservare che è principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che tra i debitori di una obbligazione solidale, salvo che la legge non disponga diversamente, non vi è mai litisconsorzio necessario: la solidarietà è un beneficio che la legge accorda al creditore, e che cesserebbe di essere tale se questi, per ottenere in giudizio l’adempimento dell’obbligazione, dovesse necessariamente convenire tutti i coobbligati. Come ha avuto modo di affermare questa Corte (Cass. n. 2854 del 15 dicembre 2015) “l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Infatti, la decisione sull’impugnazione riguardo ad ognuno dei rapporti processuali tra l’attore e ciascuno dei convenuti può condurre, in difetto d’impugnazione, alla formazione di cosa giudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d’appello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l’attore ed il convenuto cui quel rapporto si riferisce (…)”.

Pertanto, nel caso specifico, la posizione del Dott. R. con riferimento al giudizio di primo grado aveva natura solidale determinando un’ipotesi di litisconsorzio eventuale e non necessario. Ne discende che sarebbe stato onere della sig.ra B. proporre appello incidentale al fine di sentire accertare e dichiarare in sede di gravame la responsabilità in solido non accertata in primo grado del Notaio R. e non onere del giudice di secondo grado disporre l’integrazione del contraddittorio.

La sentenza, dunque, non merita la censura che gli è stata riferita e va conseguentemente ritenuta, sul punto legittima.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte disttettuale avrebbe considerato non provato il danno lamentato dal Bu. e in particolare il danno derivante da lucro cessante basandosi solamente su quanto riferito dal teste P. in qualità di acquirente dell’immobile oggetto della doppia alienazione immobiliare e primo trascrivente e trascurando le altre prove testimoniali così come la documentazione versata in atti.

3.1.- Il motivo è inammissibile perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione deputato a vagliare la legittimità in diritto della sentenza impugnata.

Va qui precisato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Ora, costituisce, un “fatto”, agli effetti della citata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Il “fatto” controverso il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5:

i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame.

Alla luce di queste precisazioni va qui evidenziato che l’attuale ricorrente non ha nè indicato nè tantomeno precisato il dato testuale ovvero extra testuale relativo all’asserito fatto decisivo omesso ma ha piuttosto censurato l’iter argomentativo della Corte che in ragione della valutazione dei dati processuali ha ritenuto che la sig.ra B. avesse dato la prova del danno di cui ne chiedeva il risarcimento.

3.2.- Epperò, va qui ribadito che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella – operata dal giudice di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza va condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Sussistono i presupposti per il pagamento del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.300,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA