Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25835 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli

Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

I.L., C.G., P.M.

A., A.A., G.L., M.

A., F.L., J.C., MI.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Pisani Massamormile Andrea,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Marco Merlini in

Roma, via Pasubio, n. 2;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

I.L., C.G., P.M.

A., A.A., G.L., M.

A., F.L., J.C., MI.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Andrea Pisani Massamormile,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Marco Merlini in

Roma, via Pasubio, n. 2;

– ricorrenti in via incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e CONSOB – COMMISSIONE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli

Uffici di questa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 8 gennaio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avvocato dello Stato Roberta Tortora e, per delega,

l’Avvocato Marco Merlini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Corte d’appello di Napoli, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria l’8 gennaio 2007, in accoglimento dell’opposizione presentata da I.L. ed altri, ha annullato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro – Dir. 4^. Uff. 2^ Prot. n. 606310) del 31 ottobre 2001, con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del regolamento CONSOB n. 8850 del 1994;

che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione delle Amministrazioni circa la carenza di legittimazione attiva degli opponenti, rilevando che l’ingiunzione di pagamento era si rivolta alla Banca Popolare di Ancona, già Banca Popolare di Napoli s.p.a., ma con obbligo di regresso nei confronti degli opponenti, nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Banca;

che la Corte territoriale ha rilevato l’illegittimità del procedimento – conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato – per la sua durata irragionevolmente dilatata nel tempo, dal momento che la CONSOB aveva iniziato la propria attività ispettiva in data 21 luglio 1998 e l’aveva conclusa il 3 agosto 2001, con la proposta sanzionatoria indirizzata al Ministero, e che tra il momento della contestazione formale (1 luglio 1999) e detta proposta era intercorso un lasso di tempo superiore a due anni, con violazione del combinato disposto della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 e della Delib. 2 agosto 1990, n. 12697, recante il regolamento di attuazione contenente la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti della CONSOB, in base al quale il termine complessivo (avente rilevanza esterna) per i procedimenti sanzionatori risulta fissato in centottanta giorni;

che la Corte di Napoli ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di opposizione, in quanto formulati in via subordinata al fine di dimostrare l’infondatezza degli addebiti nel merito e l’incongruità delle sanzioni applicate;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Ministero e la CONSOB hanno proposto ricorso, con atto notificato il 6 marzo 2007, sulla base di quattro motivi;

che I.L. e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale subordinato, affidato ad un motivo;

che il Ministero e la CONSOB vi hanno resistito;

che in prossimità dell’udienza i controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale subordinato devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per essere entrambe le impugnazioni riferite allo stesso decreto;

che con il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 6 e 22, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195 nonchè dei principi generali in tema di legitimatxo ad causam e di legitimatio ad processum) si contesta che sussista in capo al singolo esponente aziendale dell’intermediario bancario, non destinatario dell’ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ministeriale sanzionatorio, per violazione della disciplina che conforma l’espletamento dei servizi di investimento, la legittimazione all’esperimento del ricorso in opposizione all’ingiunzione, rivolta esclusivamente all’intermediario;

che il motivo è infondato, giacchè in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, comma 9, nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione deve essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta anche di proporre separatamente opposizione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20929);

che il secondo motivo del medesimo ricorso (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 e della L. n. 689 del 1981, art. 28 nonchè del principio lex specialis derogat legi generali e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo) pone il quesito se la L. n. 241 del 1990, art. 2 si applichi alla fase procedimentale di pertinenza della CONSOB che inizia con l’atto di contestazione degli addebiti e si conclude con l’emanazione di una proposta al Ministero dell’economia e delle finanze;

che il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 sotto altro aspetto, del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, della L. n. 689 del 1981, art. 28 nonchè dei principi generali in tema di procedimento amministrativo) pone il quesito se il mancato rispetto del termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 e delle relative norme regolamentari di attuazione determini la decadenza dalla potestà decisoria, ovvero l’estinzione della pretesa sanzionatoria, con riferimento alle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998;

che con il quarto motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 2, sotto altro aspetto, e L. n. 241 del 1990, art. 21-octies e del D.Lgs. n. 58 del 199, art. 195 nonchè violazione dei principi generali in tema di procedimento amministrativo) si deduce che, nei giudizi in questione, la cognizione del giudice ha ad oggetto il rapporto, con conseguente irrilevanza del mancato rispetto di forme procedimentali, e che, in ogni caso, la L. n. 241 del 1990, art. 21-octies preclude l’annullabilità del provvedimento adottato per mancato rispetto del termine riveniente dall’art. 2 della stessa legge e dalle relative norme regolamentari di attuazione;

che i tre motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono ammissibili – in quanto corredati da idonei quesiti di diritto, formulati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis cod. proc. civ. (dovendosi disattendere l’eccezione sollevata dai controricorrenti nella loro memoria illustrativa) – e fondati, essendo applicabile il principio, di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata sentenza 30 settembre 2009, n. 20929, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195 che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per le società e la borsa, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto. Tale disposizione, introdotta dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, art. 14 ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorchè promossi in epoca successiva alla sua emanazione”;

che in particolare le Sezioni unite hanno affermato che la delicata questione del mancato rispetto dei termini di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, deve essere risolta – al di là ed a prescindere dalla questione della natura perentoria, ordinatoria, acceleratoria ovvero sollecitatoria del termine in parola -sulla base di quanto disposto dall’art. 21-octies, inserito nel corpus normativo della L. n. 241 del 1990, cosi come introdotto dalla L. n. 15 del 2005;

che per effetto di tale innovativa disposizione, gli eventuali vizi del procedimento non sono, nella specie, rilevanti, in quanto risulta palese tanto la natura vincolata del provvedimento impugnato quanto la immodificabilità del relativo contenuto (cfr. Cass., Sez. 2^, 7 dicembre 2010, n. 24784, anche sulla portata retroattiva dello ius superveniens, e Cass., Sez. 2^, 5 aprile 2011, n. 7777);

che passando all’esame del ricorso incidentale condizionato, con l’unico motivo si deduce che il decisimi della Corte territoriale dovrebbe essere in ogni caso confermato, sia pure sulla base di un diverso iter argomentativo, giacchè il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 ha carattere perentorio e nel caso di specie tra la contestazione formale e la proposta sanzionatoria è trascorso un termine superiore a quello previsto da detto articolo;

che la censura è infondata, giacchè l’art. 14 della legge concerne il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra l’accertamento della violazione e la notificazione della contestazione degli addebiti, laddove nella specie il motivo si appunta sul tempo massimo trascorso tra la contestazione formale degli addebiti e la proposta sanzionatoria;

che dall’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale discende la cassazione dell’impugnato decreto;

che la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame uniformandosi ai principi sopra enunciati e, superata e ritenuta infondata l’eccezione preliminare sollevata dagli opponenti relativa alla asserita violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, provvederà ad esaminare gli altri motivi di opposizione non affrontati nel decreto impugnato perchè ritenuti assorbiti;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del medesimo ricorso, e rigetta l’incidentale condizionato; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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