Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25834 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 18/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6043/2016 proposto da:

L.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosue’ Borsi n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Herald Jorg Gamper, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Klapfer Bau S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati

Albert Hofmann e Ehrenfried Falk, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 29/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/6/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La L.P. s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi cui resiste la Klapfer Bau s.r.l. con controricorso, avverso la sentenza in esergo pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano in riforma dell’impugnata decisione con cui il Tribunale, attinto dalla Klapfer al fine di conseguire i pagamenti dovutigli dalla L., in dipendenza del contratto di subappalto stipulato con quest’ultima, aveva respinto la domanda sull’assunto che la clausola pattuita a tal fine (“Condizione di pagamento: il ricevimento del 1 avanzamento dei lavori ditta L.P. s.r.l.”), dovesse intendersi nel senso che il diritto al compenso della subappaltatrice sarebbe sorto allorché la stazione appaltante avesse proceduto al pagamento in favore dell’appaltatrice/subappaltante del 1 SAL pervenutole.

Andando in contrario avviso, la Corte distrettuale si è detta invece convinta che la clausola in parola debba intendersi nel senso che la subappaltatrice maturi il diritto al compenso allorché il SAL sia emesso, deponendo in tale direzione sia l’interpretazione letterale della clausola (“con consegna del primo stato di avanzamento lavori si intende di fatto letteralmente la consegna, la ricezione, il compimento del primo stato di avanzamento e non indirettamente il pagamento connesso”), sia l’interpretazione logica di essa alla luce del contesto negoziale complessivo (“le parti erano consapevoli che si trattava di contratto di subappalto collegato ad un contratto di appalto pubblico… l’approvazione e quindi la consegna del primo stato di avanzamento per la ditta L. significava che il direttore dei lavori riconosceva e controllava anche l’entità dei lavori svolti dalla ditta Klapfer… quando nel contratto si parla di “consegna” del primo stato di avanzamento da parte della ditta L. si intende evidentemente nel contesto della clausola contrattuale la consegna, la ricezione ovvero l’approvazione dello stesso e quindi la conferma da parte del direttore dei lavori dei lavori concretamente svolti”).

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bisl c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso, in adesione all’eccezione di tardività pregiudizialmente opposta dalla controricorrente, deve giudicarsi inammissibile.

3. Premesso, per vero, che in difetto di notificazione della sentenza impugnata, l’impugnazione de qua è soggetta al termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, essendo stata pubblicata la sentenza di che trattasi il 29.8.2015, veniva a scadere – tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, a seguito della modifica di essi ad opera della D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 – il 1.3.2016, e quindi, a rigore, la notifica del ricorso in data 29.2.2016 non risulterebbe tardiva.

Tuttavia, nella specie, alla notificazione del ricorso si è provveduto nelle forme della notificazione a mezzo posta a mente dell’art. 149 c.p.c., sicché, se ai fini della tempestività dell’impugnazione opera – in disparte da quanto si osserverà più avanti – il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il notificato, già enunciato da Corte Cost. 477/2002 ed ora codificato nell’art. 149 c.p.c., comma 3, e’, per contro, stabile insegnamento di questa Corte che ai fini del perfezionamento della notificazione a mezzo posta si rende obbligatorio il deposito in uno con l’atto di impugnazione dell’avviso di ricevimento, dato che la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale e la sua esecuzione è provata dall’avviso di ricevimento (Cass., Sez. IV, 29/10/2020, n. 23921; Cass., Sez. V, 19/08/2020, n. 17373; Cass., Sez. III, del 17/10/2019, n. del 26287), con la conseguenza – che ha trovato ragione di specifica enunciazione con riguardo proprio al giudizio di legittimità – che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass., Sez. VI-V, 27/10/2017, n. 25552; Cass., Sez. II, 4/06/2010, n. 13639; Cass., Sez. I, 10/02/2005, n. 2722).

Orbene poiché nel caso che ne occupa il ricorrente non ha provveduto, in uno al deposito del ricorso ovvero nel termine dell’art. 372 c.p.c., pure al deposito dell’avviso di ricevimento attestante il compimento della formalità notificatoria, il procedimento di notificazione avviato per mezzo della consegna del plico all’uifficio postale incaricato della consegna non si è perfezionato e l’inesistenza della notificazione che ne consegue rende il ricorso inammissibile.

4. Ciò osta, quindi, al riconoscimento di qualunque effetto sanante ricollegabile alle ulteriori attività qui poste in essere dal ricorrente che, una volta resosi conto che il procedimento notificatorio avviato con la consegna del plico all’ufficio postale incaricato del recapito in data 29.2.2016 tardava a compiersi, ha inteso scongiurare gli effetti caducativi dell’inutile decorso del termine notificando a controparte il ricorso a mezzo PEC il 15.3.2016, nella convinzione – legittimata a suo dire dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’arresto del 14594/2016 – che in relazione alla prima notificazione tentata a mezzo posta fosse ravvisabile un errore scusabile, imputato all’epigrafe della sentenza impugnata recante, infatti, un’errata indicazione del domicilio del notificato ((OMISSIS) in luogo di (OMISSIS)).

5. Il rilievo e’, però, totalmente improduttivo di conseguenze.

Già si è detto che, per come è stata inizialmente avviata dalla ricorrente, la notificazione in questione deve giudicarsi inesistente, onde ciò esclude per definizione che ad essa si possa porre un qualsivoglia rimedio.

Anche in disparte da questa considerazione del tutto assorbente, va poi detto che la tesi ricorrente si fonda su un’evidente sovrapposizione di piani di giudizio poiché estende al tema del perfezionamento del procedimento notificatorio principi che le SS.UU. nell’arresto citato hanno messo a punto con riferimento al tema della tempestività dell’impugnazione. Per intenderci, qui, risulta irrimediabilmente mancante un segmento del procedimento notificatorio che lo rende per questo inesistente, nel caso esaminato dalle SS.UU., viceversa, il procedimento si era perfezionato, apprendendo il notificante che non era andato a buon fine dall’avviso di ricevimento restituito dall’ufficio postale. Dunque la differenza tra l’una e l’altra fattispecie è netta e ciò impedisce di estendere alla prima i benefici stabiliti in relazione alla seconda.

Vi è poi ancora da aggiungere, quando mai queste preclusioni fossero superabili – e ciò proprio in replica all’argomentazione sviluppata dalla ricorrente, che se ne fa scudo perché l’errata indicazione del domicilio del notificato risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata – che il principio affermato nell’occasione dalle SS.UU. postula l’errore scusabile del notificante, ipotesi, peraltro, non ricorrente nel caso di specie, l’esatta indicazione del domicilio del notificante costituendo infatti formalità del procedimento di notificazione che non si sottrae alla disponibilità della parte e rispetto, al quale, quindi, non è invocabile il rimedio dell’errore scusabile, come già del resto ricordato dalle SS.UU. di questa Corte, dell’avviso che ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, la data di consegna all’ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione sia “ab origine” viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario (Cass., Sez. U., 30/03/2010, n. 7607).

6. Dichiarata, perciò, l’inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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