Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25834 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9846/2016 proposto da:

PANDOLFO ALLUMINIO SPA, in persona dell’amministratore delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 103,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PALOPOLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati ADELCHI CHINAGLIA, GIUSEPPE CHINAGLIA, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 21349/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Pandolfo Alluminio s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte – in accoglimento del terzo motivo del ricorso (proposto dall’Agenzia delle Entrate ed iscritto al n. 11956/2009), assorbiti gli altri – ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso a titolo di IRPEG ed IRAP del 2001 a seguito della ritenuta violazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 10 e ss..

In particolare, la ricorrente chiede la revocazione relativamente al capo di sentenza nel quale questa Corte ha affermato che “la rivalutazione dei beni appartenenti dalla medesima categoria omogenea deve riguardare tutti i beni di quelli categoria, con la conseguenza, in caso di violazione di tale obbligo, cioè di esclusione di alcuni beni dalla rivalutazione, del disconoscimento degli effetti fiscali dalla rivalutazione per tutti gli altri beni della stessa categoria” perchè fondato sull’errore di ritenere che vi fossero stati dei beni esclusi da parte della Società dalla rivalutazione di una sottocategoria omogenea, laddove ogni dubbio sul punto era fugato dalla lettura degli estratti dei cespiti ammortizzabili e del prospetto relativo alla suddivisione del VCU dei macchinari di ossidazione (documenti n.7, 8 e 9 allegati al ricorso introduttivo avanti la Commissione Tributaria Provinciale).

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Alla luce dei richiamati principi, il ricorso, nei termini in cui è formulato, è inammissibile laddove con lo stesso si deduce un errore percettivo che non solo non appare di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, risultando da atti esterni al giudizio di legittimità ed abbisognando, comunque, di argomentazioni induttive ovvero di indagini ermeneutiche per la sua concreta constatazione ma, ancor prima, è, in realtà, mezzo attraverso cui si introduce (ovvero si ribadisce) inammissibilmente una questione di diritto.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso senza pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricordo, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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