Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25834 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6771-2017 proposto da:

G.A., GU.AL., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA DEI TRE OROLOGI N 10/E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

RANIERI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

FRANCHINI;

– ricorrenti –

contro

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 55,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MASTROSANTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA ALESSANDRO

MORVILLO, MATTEO UGO SOVERA;

M.R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA,

rappresentata e difesa dagli avvocati DANILO BUONGIORNO, MARINA

AMELIA BOLOGNI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 45/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. PORRECA PAOLO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

Al. e G.A. proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 45 del 2017 esponendo che:

– F.P. era creditrice di M.R.P. per circa 692.000 Euro, oltre accessori, in forza di una sentenza del Tribunale di Milano, confermata in appello e passata in cosa giudicata a seguito del rigetto del ricorso per cassazione pure proposto;

– la somma era stata accordata quale risarcimento dei danni subiti quale convivente “more uxorio” di G.M., padre delle deducenti, morto per omicidio riconosciuto come commissionato dalla M.R., madre e già coniuge del deceduto;

– la F. aveva intrapreso procedure coattive per il recupero del credito nei confronti delle G., sul presupposto che queste avessero ereditato l’obbligazione, assunta dal padre, di corrispondere alla M.R. un assegno vitalizio annuo pari a circa 1.100.000 franchi svizzeri, secondo la disciplina di un Pro Memoria d’intenti, stipulato da G. e M.R., a Milano, nel 1993, riversato in un Protocollo di Accordo, stipulato dagli stessi in Lugano nel 1994;

– nelle susseguenti procedure di espropriazione presso terzi, Gu.Al. in una prima, ed entrambe le sorelle G. in una seconda avviata quando anche A. era divenuta maggiorenne, non rendevano la dichiarazione;

– la F. introduceva un duplice giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo che, dopo una riunione, era deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 13441 del 2009, secondo la quale:

– era infondata la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione, posta la possibilità di convenire un residente svizzero, quale la M.R., in un altro stato contraente della Convenzione di Lugano del 2007, e visto che le disposizioni degli accordi divorzili erano applicabili alle sole controversie tra i due ex coniugi;

– l’obbligazione di G.M. si era estinta con la sua morte in quanto intimamente personale, fermo che quand’anche si fosse ritenuta la costituzione per donazione di una rendita vitalizia, la stessa si era estinta per morte dell’obbligato a norma dell’art. 772 c.c.;

– la Corte di appello di Milano confermava la suddetta decisione affermando la natura divorzile dell’obbligazione e, di conseguenza, la sua intrasmissibilità ereditaria;

– questa Corte, con sentenza n. 7351 del 2015, cassava la statuizione di seconde cure, rilevando la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali in uno alla carenza di motivazione, in specie riguardo al criterio dell’interpretazione letterale dell’assegno vitalizio, e a quello della lettura complessiva delle clausole negoziali, che pure prevedevano l’attribuzione del godimento di un immobile, intestato a una s.r.l. controllata dal G., alla M.R. vita natural durante, e il legato “post mortem” alle figlie delle quote della medesima società, con disposizioni che avrebbero dovuto essere necessariamente considerate per decidere in ordine all’idoneità della scrittura a obbligare G.M. oltre la sua morte, tenendo altresì conto della funzione dell’accordo quale diretto a risolvere i contrasti insorti dopo il divorzio;

– nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano, previa complessiva valutazione in specie delle suddette clausole, nonchè della funzione transattiva dell’accordo, accertava la trasmissione del debito in capo alle deducenti, a titolo di assegno vitalizio, pertanto assegnabile nelle procedure esecutive presso terzi;

il proposto ricorso per cassazione si articola in otto motivi;

resistono con controricorso sia F.P. che M.R.P.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

a) in coerenza con la disciplina del divorzio congiunto nel diritto svizzero, G. e M.R. avevano regolato autonomamente i rapporti patrimoniali che, non concernendo il mantenimento o affidamento dei figli, erano liberamente disponibili, e, a fronte dei correlativi contrasti insorti, avevano concordato che all’originaria pattuizione che aveva previsto l’intestazione di un immobile in New York, e un assegno “una tantum”, si sostituiva l’assegno vitalizio con funzione, pertanto, divorzile, e come tale intrasmissibile;

b) il termine assegno era stato scelto per non indurre a equivoci con una traduzione letterale di quello, proprio del diritto svizzero, “rente viagere”, suscettibile di essere accostato all’istituto di cui all’art. 1872 c.c., italiano, ma nella consapevolezza che manteneva la natura e funzione dell’assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6;

c) quanto alla condotta anche successiva delle parti, la M.R. prima, nel procedimento penale per omicidio, aveva sostenuto, difendendosi, che non avrebbe avuto interesse a far uccidere l’ex marito perchè avrebbe perso l’assegno vitalizio, di cui quindi aveva riconosciuto la natura divorzile non trasmissibile per via ereditaria; poi, per 14 anni, non aveva preteso dalle figlie la relativa corresponsione;

d) le altre disposizioni sul godimento immobiliare vita natural durante della beneficiaria e sul legato “post mortem” alle figlie, avevano avuto riguardo a un tempo anche successivo alla vita di G.M. perchè regolavano modalità attuative delle attribuzioni patrimoniali;

e) obliterando la funzione divorzile degli accordi, il giudice del rinvio aveva incongruamente scelto, tra le due interpretazioni possibili, quella che comportava un onere, per l’obbligato e quindi i suoi eredi, diverso e maggiore di quello riferibile all’originario mantenimento quale pattuito dopo lo scioglimento del matrimonio;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1367,1369 e 458 c.c., perchè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel Pro Memoria d’intenti era stato specificato che lo scopo era regolare le conseguenze del divorzio e la stessa decisione di questa Corte, che aveva determinato il rinvio, aveva definito gli accordi come divorzili, mentre tale natura era stata pretermessa nella sentenza infine gravata, finendo per eludere il divieto di patti successori in uno alla prevista intrasmissibilità delle obbligazioni divorzili;

con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso perchè la Corte territoriale avrebbe mancato di soppesare la circostanza che per 14 anni la M.R. non aveva richiesto alle figlie il pagamento dell’assegno in discussione;

con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324,329 e 371 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato affermando che era preclusa ogni statuizione sull’eccezione di difetto di giurisdizione nonchè nullità o inefficacia o risoluzione o estinzione per compensazione dell’obbligazione di pagamento in parola, atteso che erano state questioni oggetto di appello incidentale sia pure condizionato e sulle quali il giudice del primo gravame di merito non si era pronunciato, risultando assorbite, sicchè non sarebbero state suscettibili in alcun modo di ricorso incidentale, fermo rimanendo che:

a) la competenza giurisdizionale doveva individuarsi in Svizzera quale luogo dell’esecuzione a mente dell’art. 22, comma 5, della menzionata Convenzione di Lugano, così come l’art. 26 c.p.c., comma 2, la radicava presso la residenza del terzo debitore;

b) la compensazione con il controcredito delle deducenti nei confronti della madre per l’uccisione del padre, così come la questione dell’invalidità o inefficacia o risoluzione della pretesa obbligazione a seguito dell’omicidio, erano state oggetto d’incisi motivazionali meramente apparenti, espressi nel senso che si trattava, per un verso, di condotte che non potevano aver rilievo riguardo agli accordi precedente raggiunti dalle parti, e, per altro verso, di profili morali e non giuridici: tali osservazioni si erano di fatto tradotte in un’omessa pronuncia o motivazione;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375,463,1256 e 1418 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che l’uccisione del debitore ledeva la buona fede negoziale e ancor prima rendeva impossibile l’adempimento per causa del creditore, cagionando l’estinzione se non l’assorbente inesigibilità dell’adempimento;

con il sesto motivo si prospetta la violazione dell’art. 394 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la M.R., quale già appellante principale, avrebbe dovuto farsi carico della riassunzione o comunque riproporre tutte le proprie conclusioni, e di conseguenza interporre tempestivo appello incidentale come non era accaduto;

con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.c., comma 3, n. 3, svizzero, 9 bis, della L. n. 898 del 1970, art. 463, c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, anche secondo il diritto svizzero cui le parti avevano deciso di assoggettare la disciplina data ai loro rapporti, la grave condotta, penalmente accertata, dell’ex coniuge, avrebbe dovuto determinare l’estinzione dell’obbligazione in questione;

con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 463 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che pure in ragione dell’applicazione analogica della norma sull’indegnità a succedere, l’obbligazione in discussione avrebbe dovuto ritenersi estinta, tenuto altresì conto dell’altrimenti irragionevole conseguenza per cui, diversamente, le figlie sarebbero state onerate della metà, ciascuna, dell’obbligazione di adempiere l’assegno vitalizio, invece che un terzo;

Rilevato che:

preliminarmente deve evidenziarsi che il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per la rimessione alla pubblica udienza, sollecitata dalle ricorrenti, non ricorrendone i presupposti quanto alle questioni trattate, come emerge dallo scrutinio cui si sta per dare corso;

sempre in via preliminare, si offre conto del fatto che, con seconda memoria, la difesa di M.R.P. eccepisce l’inammissibilità della produzione, ad opera della difesa ricorrente, di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, del 23 giugno 2020, che avrebbe dato conto dell’ammissione, da parte della M.R. stessa, della natura divorzile dell’assegno vitalizio e, quindi, della sua estinzione per morte del G.;

non risulta in atti tale produzione, comunque inammissibile perchè, secondo la sintesi prospettata, in violazione dell’art. 372 c.p.c., comma 1, oltre che irrilevante atteso che -come si può di seguito constatare-non potrebbe determinare effetti vincolanti su questo sindacato di legittimità;

nel (residuo) merito cassatorio, va esaminato in via prioritaria, in quanto pregiudiziale, il profilo del quarto motivo attinente alla giurisdizione: si tratta di censura infondata;

la previa decisione di appello aveva negato nel merito la sussistenza dell’obbligazione oggetto di pignoramento, e pertanto implicitamente affermato la giurisdizione, con conseguente giudicato interno (Cass., Sez. U., 29/11/2017, n. 28503, Cass., 19/03/2020, n. 7454, che chiariscono come il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione, sicchè, all’opposto, la preclusione da giudicato non può scaturire solo da una pronuncia che non contenga alcuna disposizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso);

al riguardo non può parlarsi di assorbimento, e la parte avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato (Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10265);

ciò sia detto al netto della considerazione per cui il criterio del luogo dell’esecuzione smentisce la stessa prospettiva delle ricorrenti, trattandosi di cognizione incidentale rispetto a un’esecuzione presso terzi in corso in Italia, e valutato che l’art. 26 c.p.c., comma 2, si riferisce alla competenza territoriale (arg. ex Cass., Sez. U., 05/11/1981, n. 5827);

i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

come anticipato in parte narrativa, la decisione di questa Corte che ha determinato il giudizio di rinvio aveva cassato la precedente statuizione di appello evidenziando la necessità di ricostruire la portata dell’accordo tra G.M. e M.R.P., alla luce di tutti i canoni di ermeneutica contrattuale, e in specie quello letterale, complessivo e funzionale;

il giudice del rinvio ha effettuato quanto demandatogli:

1) dando contenuto al termine “vitalizio” letto in uno alle altre clausole contrattuali che, come visto, menzionavano la “vita natural durante” in riferimento alla beneficiaria dell’attribuzione del godimento immobiliare, così come denotavano, in chiave prettamente ermeneutica, col legato “post mortem”, la finalità di correlare la tutela della M.R. oltre la vita dell’obbligato originario;

2) osservando che non avrebbe avuto alcun senso plausibile la rinuncia della M.R. alle pretese oggetto del contenzioso divorzile, dando un peso così diversamente riduttivo alla durata dell’assegno;

3) riconoscendo, pertanto, natura compositiva e non divorzile all’assegno, quindi trasmissibile, che lasciava emergere la volontà di chiudere il contenzioso afferente propriamente al divorzio e tutelare la M.R. differentemente e anche, appunto, per il caso di morte dell’obbligato;

4) evidenziando che se le parti, assistite da esperti avvocati, avessero voluto soggiacere al diritto svizzero, lo avrebbero di certo specificato;

in questa cornice va ricordato che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la censura che invochi la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2017, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987, Cass., 04/09/2020, n. 18464, pag. 13);

nel caso, la stessa parte parla di “due interpretazioni possibili” (pag. 29, rigo 6), come in effetti debbono ritenersi, alla luce di tutto quanto appena riportato alle lettere da i) a iv), con la sottolineatura che il richiamo all’art. 448, c.c., fatto dalla Corte territoriale nel senso che non avrebbe avuto senso riferire l’aggettivo vitalizio alla morte dell’obbligato atteso che già la legge stabiliva tale limite per le obbligazioni latamente alimentari, deve congruamente intendersi, nel contesto della ricostruzione, quale ritenuto indice della volontà di superare, in chiave transattiva, il mero profilo alimentare;

la diversa proposta di ermeneutica negoziale si risolve, dunque, in un tentativo di rilettura istruttoria;

il terzo motivo è anch’esso in parte inammissibile in parte infondato;

l’evocazione del fatto di cui di pretende l’omesso esame sottende anch’esso la volontà di una rivalutazione dell’incarto processuale, e non ha carattere decisivo posto che le difese della M.R. nel procedimento penale non avrebbero potuto nè potrebbero, proprio come tali, essere sussunte in ottica confessoria quanto alla (ricostruzione della) questione patrimoniale ora in contesa, e atteso che il lasso temporale pure richiamato, nella cornice dei rapporti filiali coinvolti, si pone come indice equivoco, e dunque affatto potenzialmente dirimente, di un differente contenuto attribuito dalla singola parte all’obbligazione;

la residua censura contenuta nel quarto motivo è inammissibile;

difatti, non sono trascritti i compiuti termini in cui le questioni sarebbero state sollevate e coltivate nei giudizi di merito;

nel giudizio di legittimità sono inammissibili, per violazione della ricordata norma, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

va ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, per cui il ricorrente non è dispensato dall’onere di dettagliare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale precisazione dev’essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto in parola o riportarne un segmento, ma deve riportarne il contenuto nella compiuta misura necessaria alla verifica (cfr. Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880);

il quinto, settimo e ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

infatti, come pure eccepito in particolare nel controricorso della F., le questioni risultano nuove e non si dimostra, secondo i canoni di ammissibilità appena richiamati, che siano state per tempo sollevate e coltivate, nei termini qui esposti, nelle pregresse fasi di merito;

il sesto motivo è inammissibile;

le ricorrenti danno per assunto ciò che dovrebbero ragionatamente dimostrare, ossia che la previa qualità di appellante principale avrebbe dovuto imporre l’appello incidentale tempestivo in sede di rinvio;

e l’affermazione contrasta con la nomofilachia secondo la quale la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, non dà luogo a un nuovo procedimento, ma a una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, sicchè i correlativi atti non debbono contenere, a fini di utile validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati gli atti precedenti e il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione: ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutte le domande proposte nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con gli atti di parte in riassunzione (cfr., Cass., 19/12/2017, n. 30529, che seppure riferita all’atto di riassunzione esprime un principio sistematicamente generale);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese processuali delle controricorrenti, liquidate, per ciascuna, in Euro 10.200,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti in solido, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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