Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25833 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. III, 13/11/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20841/2017 R.G. proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, per legge domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1916/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 30/06/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29/09/2020 dal relatore Dott. DE STEFANO Franco.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre, con atto notificato a partire dal 01/09/2017 (a mezzo di piego raccomandato ricevuto il 05/09/2017) ed articolato su di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha accolto ai danni dell’agente della riscossione del tempo (Equitalia Sud spa) l’opposizione di O.P. al pignoramento esattoriale presso terzi fondato su sedici cartelle per “contributi di natura tributaria e un avviso di addebito INPS”;

l’accolta opposizione era incentrata sulla pretesa illegittimità del pignoramento per mancanza di titolo esecutivo, sull’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento ad esso sottese, sulla prescrizione del credito e sulla nullità delle intimazioni notificate prima del pignoramento, per mancata allegazione delle cartelle presupposte;

l’accoglimento è stato basato sulla reputata inidoneità dei documenti prodotti dall’agente della riscossione, tra cui gli avvisi di ricevimento e gli estratti di ruolo;

non espleta attività difensiva in questa sede l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, proclamando la piena sufficienza di quanto già ritualmente prodotto e, in special modo, degli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento in uno agli estratti di ruolo ai fini della notifica delle prime, con onere in capo al contribuente di provare che l’atto ricevuto avesse un diverso contenuto;

il motivo – tralasciato l’incongruo richiamo all’art. 2697 c.c. e correttamente riferita la doglianza al solo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del resto secondo quanto si evince dall’illustrazione data in ricorso – è fondato, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, su cui, da ultimo e per riferimenti ai molti precedenti negli esatti termini, v. Cass. 26/06/2020, n. 12883;

infatti, da un lato l’estratto di ruolo è tutt’altro che un atto meramente interno e – a prescindere dal fatto che di eventuali sue carenze formali non constano censure dell’opponente – dall’altro lato idoneamente le cartelle sono notificate nelle forme dell’art. 26 cit. con la spedizione e ricezione della relativa raccomandata, non essendo a tal fine necessaria alcuna relata di notifica, riguardo a cui è sufficiente anche la sola copia informe, in difetto, come nella specie, di specifica contestazione della conformità;

in base a tali principi – ed agli altri tutti esposti nella già richiamata Cass. n. 12883/20, cui qui basti un integrale rinvio – il tribunale avrebbe senz’altro potuto e dovuto giudicare in ordine all’ammissibilità, alla tempestività ed alla fondatezza delle domande in concreto proposte, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione (anche di ufficio, essendo state avanzate contestazioni attinenti ad atti anteriori al pignoramento e cioè anteriori all’inizio dell’esecuzione forzata, e non potendosi così certamente escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria) e della propria competenza (se ed in quanto oggetto di puntuali eccezioni della parte opposta);

a tal fine avrebbe dovuto valutare in concreto la natura e l’oggetto dei crediti posti in riscossione, in base all’esame degli estratti di ruolo prodotti, nonchè la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento, in base alle sole copie – in difetto di specifiche contestazioni della loro conformità agli originali – delle rispettive relazioni di notificazione e/o degli avvisi di ricevimento;

poichè però non ha così proceduto, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinchè vi possa provvedere in conformità ai principi di diritto richiamati, pure regolando le spese del presente giudizio, il giudice di rinvio identificato come in dispositivo;

infine (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315), l’accoglimento del ricorso esclude doversi stabilire alcunchè ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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