Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25831 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25831 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 13426-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
TRIOLO VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

COLELLA UMBERTO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 2989/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 18/05/2010, depositata il 20/05/2010;

V5)
715

Data pubblicazione: 18/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che

aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 13426 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

Ordinanza

La controparte non ha svolto attività difensiva.
La tesi alla base del ricorso dell’INPS è conforme ad una serie di decisioni di questa
Corte (Cass. sez. lav. n. 11558 del 2010, nonché n. 202 del 2011 e n. 11152 del
2011), le quali affermano il seguente principio di diritto, che in questa occasione si
ribadisce ai sensi dell’art. 360-bis, cpc:

Si aggiunga, che il comma 18° dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011,
convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011, sancisce quanto segue:
“L’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e (l’articolo 01), comma 5,
del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non
è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato
dalla contrattazione collettiva”.

Adunanza del 16 settembre 2013
Pietro Curzio, est

1

Il ricorso dell’INPS concerne il computo o meno della “quota di TFR” nel calcolo
dell’indennità di disoccupazione in agricoltura.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la domanda deve essere rigettata,
essendo possibile la decisione nel merito in quanto non vi è necessità di ulteriori
accertamenti.

PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda di inclusione della quota TFR nella base di calcolo della indennità
di disoccupazione in agricoltura. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 16
settembre 2013.

Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, poiché solo con l’intervento
legislativo del 2011 le oscillazioni giurisprudenziali derivanti dalla difficoltà di
interpretazione della normativa sono state superate.

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