Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25831 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26540-2014 proposto da:

D.F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO MARCHI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 161/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.F.V., geometra, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2007, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dal contribuente, confermava integralrnente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione per avere il contribuente sostenuto in modo non occasionale spese per compensi a terzi per importi rilevanti e pari a circa il 20 % del fatturato in ciascuno degli anni 2005-2007.

Avverso la sentenza ricorre il contribuente affidandosi ad unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio laddove la Commissione regionale, con motivazione apodittica e laconica, aveva ritenuto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, senza esaminare la circostanza che i compensi corrisposti a terzi riguardavano prestazioni fornite in modo occasionale da professionisti specialisti e svolgenti attività precluse per legge al contribuente (geologi, ingegneri ed avvocati).

La censura è fondata.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il Giudice di appello ha omesso di considerare il fatto, sopra rassegnato, decisivo per il giudizio, alla luce del principio sopra illustrato. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia perchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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