Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25831 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 13/11/2020), n.25831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11507-2019 proposto da:

N.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATELLA GIARDINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA APPENNINI N. 46, presso lo studio associato

LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4551/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Ricorre N.P. con tre motivi nei confronti del Comune di Napoli, impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4551/20128 pubblicata l’11.10.2018 che ha accertato il diritto del N. al risarcimento, da parte dell’amministrazione comunale, del danno emergente subito in conseguenza delle infiltrazioni d’acqua, provenienti dalla strada comunale, nel garage-deposito di sua proprietà, ma negandogli il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

2. Resiste il Comune di Napoli con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della inammissibilità dello stesso.

4. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso. Il ricorrente propone tre motivi con i quali denuncia per violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione l’omesso riconoscimento del danno da lucro cessante.

Attraverso di essi pretende di rimettere inammissibilmente in discussione le conclusioni cui giunge la corte d’appello a seguito della valutazione delle risultanze istruttorie, secondo le quali il ricorrente non avrebbe offerto la prova che il locale, che subiva un allagamento a causa dell’omessa manutenzione delle caditoie da parte del Comune, sarebbe divenuto inaccessibile ed insuscettibile di alcun godimento o sfruttamento economico, a causa della provvisoria erezione di un muretto per impedire il deflusso dell’acqua verso il suo locale.

Riteneva la corte d’appello che il N. non avesse fornito la prova nè del fatto che il locale fosse in precedenza utilizzato nè da sè nè da altri, nè della circostanza che i comportamenti omissivi e commissivi illeciti del Comune gli avessero in concreto precluso la possibilità di locarlo ad altri o ne avessero in effetti impedito o limitato, sempre in concreto, il godimento. A quanto si comprende, pur con difficoltà, dalla lacunosa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, il Comune di Napoli, prima di intervenire con un integrale rifacimento della caditoie dell’acqua piovana esistenti nella strada comunale sulla quale sbocca la rampa che conduce al magazzino del N., posto sei metri sotto il livello del piano stradale, avrebbe eretto una sorta di muricciolo dinanzi alla rampa di accesso al locale, per arginare l’acqua e il fango che si riversavano all’interno di esso provenienti dalla sede stradale, ma con l’effetto di precludere l’accesso al locale sottostante, non è dato comprendere se con una vettura o anche a piedi.

La corte d’appello ha riconosciuto al N. il risarcimento dei danni riportati ai beni che conservava nel magazzino allagato, ma ha invece rigettato la sua domanda relativa al risarcimento della componente di danno patrimoniale costituita dal lucro cessante ritenendo che egli non avesse fornito la prova nè del verificarsi nè dell’entità del danno.

Le censure di vizio di motivazione mosse alla sentenza impugnata non rispondono agli stretti limiti entro i quali è attualmente ammesso il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione, enunciati da Cass. S.U. n. 8053 e 8044 del 2014.

Il ricorso è lacunoso nella esposizione in fatto, e non consente in tal modo di confrontarsi adeguatamente con il provvedimento impugnato e con le critiche che ad esso muove il ricorrente.

E’ comunque volto a sollecitare dalla Corte, inamissibilmente, un nuovo accertamento in fatto che si contrapponga a quello, di esito negativo, effettuato dalla corte d’appello.

L’affermazione del ricorrente, per la quale l’accertamento dell’avvenuta costruzione del muro coincide con l’accertamento dell’inutilizzabilità ed inaccessibilità del locale non può in ogni caso condividersi, nè sotto il profilo fattuale, in quanto i due fatti indicati, benchè collegati, sono diversi, ed anche quanto alle conseguenze che ne discendono in iure, in quanto uno è uno dei comportamenti accertati in capo al Comune, l’altra, l’inaccessibilità e l’impossibilità di goderne in qualsiasi modo, è la conseguenza dannosa che deve essere provata nel suo effettivo verificarsi e nel quantum, e la cui prova la corte d’appello ha ritenuto non sia stata raggiunta.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente. Il Collegio da atto che l’esito del giudizio giustificherebbe il pagamento del doppio contributo, ma rileva che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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