Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25830 del 31/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 26/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25685-2014 proposto da:

B.B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MINGIARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA BARBASSO GATTUSO giusta

procura, in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 339/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nell’aprile 2004 B.B.R. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento per contagio HCV derivante da una trasfusione infetta somministrata nel 1982 in occasione di un ricovero ospedaliero per incidente stradale.

Il Ministero della Salute si costituì in giudizio resistendo alla domanda di cui chiese il rigetto eccependo, tra l’altro, la prescrizione del diritto azionato.

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza numero 789/2009, accolse la domanda attorea e condannò il Ministero al risarcimento dei danni nella misura pari ad Euro 107.465,26.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello B.R. chiedendo una maggiore quantificazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio il Ministero che proponeva appello incidentale ed eccependo l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo numero 4120/2006 con la quale erano state respinte le richieste risarcitorie avanzate dalla signora B. per lo stesso titolo del presente giudizio. L’originaria attrice aveva intrapreso, con atto notificato il 5 ottobre 2001, analogo giudizio di risarcimento dei danni sempre nei confronti del Ministero.

Giudizio che si concluse con la sopradetta sentenza, non impugnata dalla B..

Il Ministero, comunque insisteva, in ogni caso, per l’intervenuta prescrizione e l’infondatezza delle domande.

2.1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 339 del 4 marzo 2014, in accoglimento dell’appello incidentale del Ministero ha ritenuto che la domanda proposta dalla B. introdotta con citazione del 29 aprile 2004 si fondasse sulla medesima causa petendi già ritenuta infondata dalla sentenza 4120/2006. Pertanto rigettava la domanda dell’originaria attrice per violazione dell’art. 2909.

3. Avverso tale pronunzia B.B.R. propone ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1 Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 2909 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Sarebbe viziata da errore di diritto la sentenza della Corte di Appello laddove ha qualificato l’eccezione di giudicato esterno quale eccezione rilevabile d’ufficio invece che come eccezione proponibile solo dalla parte e, pertanto, sottoposta ai limiti previsti dal codice di rito.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Si duole che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un ulteriore errore di diritto laddove ha ritenuto che la domanda proposta con l’atto di citazione del 19 marzo 2002, avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali non patrimoniali, fosse interamente coperta da giudicato formatosi sulla richiesta di danni non patrimoniali avanzata con il precedente atto di citazione e respinto con la sentenza numero 4120/2006 del Tribunale di Palermo.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

A parte l’inammissibilità di entrambi i motivi per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si indica dove e quando sono stati depositati gli atti e/o documenti in cui è stato fatto valere il giudicato, in ogni caso, il ricorso sarebbe ugualmente inammissibile perchè la sentenza impugnata si fonda sulla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui l’esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (Cass. 12159/2011). Difatti il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 8607/2017).

Quanto al secondo motivo, si evidenzia che, quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di omesso esame di un fatto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il vizio denunciato, pertanto, risulta eccentrico rispetto al modello legale nella specie rappresentabile.

6. In considerazione della particolarità del caso, la Corte ritiene di non doversi discostare dalle motivazioni del giudice del merito che ha disposto la compensazione delle spese. Pertanto le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

La Corte dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si ometta di indicare le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA