Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25830 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21268/2016 proposto da:

Agricola Cammarata s.r.l., nella persona del legale rappresentante

pro tempore, quale incorporante per fusione la società Agricola

Matina s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni

Castiglione, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione

in prosecuzione, con domicilio eletto in Roma, via Angelo Emo, n.

144, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Calarco.

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di CATANZARO, n. 223/2016,

pubblicata il 16 febbraio 2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di opposizione alla stima, ha dichiarato inammissibile la domanda proposto dalla società Agricola Matina s.p..a e la domanda riconvenzionale proposta dalla società A.N.A.S. s.p.a., in ragione dell’intervenuto accordo in data 15 marzo 2000, avente ad oggetto l’ammontare dell’indennità di espropriazione, in esecuzione del quale era stato corrisposto l’80% dell’importo concordato, che aveva reso definitiva e non più contestabile l’indennità e che aveva precluso ogni determinazione giudiziale della stessa.

2. La società Agricola Cammarata s.r.l., quale incorporante per fusione la società Agricola Matina s.p.a., ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura

3. La società A.N.A.S. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

4. La società Agricola Cammarata s.r.l. ha depositato comparsa di costituzione con nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e specificamente della circostanza che l’accordo del 15 marzo 2000 era stato ritenuto privo di effetto dalla medesima A.N.A.S. s.p.a., la quale, con la nota del 16 gennaio 2004, prot. n. 001226, il cui contenuto non era stato adeguatamente indagato nella sentenza impugnata, aveva escluso che si fosse perfezionato un valido e vincolante accordo tra Ente espropriante e società espropriata, non potendosi intendere la corresponsione dell’acconto quale asserito sintomo della conclusione dello stesso e di abdicazione della espropriata a qualsiasi altra legittima pretesa.

2. Con il secondo motivo, la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poiché la Corte d’appello non aveva ricostruito ed interpretato gli atti ablatori in modo conforme al tenore letterale degli stessi e all’intenzione delle parti.

2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono fondati.

2.2 Deve premettersi che questa Corte ha più volte precisato che l’inserimento di atti negoziali (un accordo, o una convenzione, o un concordato) nell’ambito di un procedimento autoritativo, da considerare veri e propri contratti, ancorché ad oggetto pubblico siccome contrassegnati dall’intervento dell’Amministrazione quale titolare di poteri pubblicistici, non solo viene tradizionalmente ammesso nell’ambito del procedimento ablativo, ma è stato espressamente previsto dalle stesse norme dettate sin dalla L. n. 2359 del 1865, il cui art. 26 consente all’espropriante e all’espropriato di accordarsi amichevolmente sull’ammontare dell’indennità (Cass., 9 ottobre 2019, n. 25386).

La natura negoziale deriva dall’inserimento dell’accettazione nel procedimento ablatorio, essendo le relative pattuizioni integrative del procedimento stesso e condizionate alla sua conclusione ovvero alla stipulazione della cessione volontaria o all’emanazione del decreto di esproprio, con la conseguenza che l’accordo tra amministrazione e proprietario sull’ammontare dell’indennità è destinato a perdere efficacia qualora il procedimento espropriativo non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio (Consiglio di Stato, 28 gennaio 2011, n. 676).

Anche questa Corte, sul punto, ha affermato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando non comporta ipso facto la cessione volontaria del bene, sicché con l’accettazione dell’indennizzo l’entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base della L. n. 865 del 1971, art. 12, comma 2, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza (Cass., 3 marzo 2020, n. 6487; Cass., 23 maggio 2008, n. 13415, in motivazione).

2.3 Nel caso in esame, regolato dalle norme precedenti l’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, stante il disposto normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, essendo intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità in data 21 gennaio 1998 (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha affermato che:

– in data 15 marzo 2000 era stato redatto un verbale di concordamento dell’indennità di espropriazione tra l’impresa A.T.I. Cooperativa Costruttori s.r.l. – Vulnera s.r.l. e l’A.N.A.S. s.p.a., con il quale si era stabilito che l’accordo sull’ammontare dell’indennità sarebbe divenuto impegnativo per l’Ente Nazionale per le Strade solo dopo l’intervenuta approvazione da parte del competente Ufficio A.N.A.S.; mentre la ditta proprietaria aveva dichiarato di accettare, ai medesimi prezzi unitari, la maggiore o minore superficie occorrente per la perfetta esecuzione dei lavori;

– il verbale del 15 marzo 2000, era stato approvato dall’A.N.A.S. s.p.a. il 7 agosto 2000;

– in data 10 ottobre 2000 era stata corrisposta alla ditta proprietaria la somma di Lire 231.462.202, corrispondente all’ottanta per cento dell’indennità concordata;

– in data 11 dicembre 2003, la A.T.I. Cooperativa Costruttori s.r.l. aveva notificato l’indennità definitiva di cui Euro 36.290,29 a titolo di indennità di occupazione temporanea legittima ed Euro 69.349,71 per indennità di espropriazione, con un conguaglio di Euro 26.645,56 per l’ipotesi di cessione bonaria;

– il decreto di esproprio era stato emesso in data 27 febbraio 2004;

– con nota del 19 aprile 2014, l’A.N.A.S. s.p.a., richiamando il verbale di accordo del 15 marzo 2000, il mandato di pagamento della somma di Euro 119.540,04, il frazionamento del 3 settembre 2003, con il quale era stata definita la superficie effettivamente occupata per la realizzazione dell’opera e la notifica dell’indennità in data 11 dicembre 2003, aveva disposto la restituzione della somma di Euro 8.029,30, pagata in eccedenza, in considerazione del fatto che la superficie espropriata era inferiore a quella prevista in relazione alla quale era stato pagato l’acconto di Euro 119.540,04 e che il nuovo importo dell’indennità era p ari ad Euro 111.510,74.

2.4 Ciò posto, questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che la pronuncia del decreto ablativo segna il momento del trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario dall’espropriato all’ente espropriante e la sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., con la conseguenza che l’azione di determinazione dell’indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa nell’ipotesi in cui questa sia ritualmente definitiva mediante la pronuncia del decreto ablativo, poiché la pronuncia del decreto di espropriazione si configura quale evento fattuale e nel contempo giuridico che condiziona il diritto all’indennità (Cass., 31 maggio 2016, n. 11261; Cass., Sez. U., 2 marzo 2004, n. 4241).

2.5 Questo, tuttavia, presuppone, ai fini della considerazione dell’accordo stipulato dall’amministrazione e dal privato sull’indennità di espropriazione, che il decreto ablativo recepisca e contenga la determinazione dell’indennità di esproprio nella stessa misura offerta dall’espropriante ed accettata dal privato, circostanza che, tuttavia, nella specie, non si è verificata, dato che il decreto di esproprio è stato emesso, in data 27 febbraio 2004, con specifico riferimento ad una estensione di area effettivamente occupata per la realizzazione dell’opera pubblica inferiore a quella prevista in sede di verbale di concordamento e con una differenza di indennità pari ad 8.029,30.

2.6 Giova ricordare, in proposito, che, da un lato, l’accettazione dell’indennità costituisce una dichiarazione negoziale, il cui incontro con l’offerta formulata dall’espropriante dà luogo ad un accordo, qualificabile come negozio di diritto pubblico, che s’inserisce nel procedimento ablatorio come atto integrativo del procedimento stesso (Cass., 20 marzo 2009, n. 6867; Cass., 27 novembre 2003, n. 18110); dall’altro, che l’accordo sull’indennità di espropriazione, in quando schema negoziale che si innesta su una sequenza procedimentale rigidamente disciplinata per legge in funzione della realizzazione di finalità pubblicistiche, riveste una portata vincolante nei rapporti tra l’espropriante e l’espropriato, ma sempre condizionatamente all’emissione del decreto di espropriazione e alla conclusione del procedimento ablatorio, che rappresenta l’obiettivo essenziale della determinazione consensuale dell’indennità (Cass., 3 maggio 2017, n. 10715).

2.7 In applicazione degli esposti principi ha, dunque, errato la Corte territoriale a ritenere che l’accordo perfezionatosi tra le parti il 15 marzo 2000 non consentisse, nel caso in esame, la formulazione della domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione; ed invero l’intera vicenda espropriativa e ogni suo aspetto patrimoniale non poteva considerarsi definita, tenuto conto del mancato recepimento dell’accordo nel decreto di esproprio emesso, né, di conseguenza, si era verificato un effetto preclusivo della facoltà di chiedere la determinazione giudiziale della indennità e, comunque, una indennità diversa da quella corrisposta e accettata.

2.8 Questo senza prescindere anche dalla circostanza che, per come si legge nella sentenza impugnata, a pag. 4, in sede di determinazione dell’indennità provvisoria, era stato applicato il criterio del V.A.M. di riferimento pari ad Euro 3,72/mq.

Va richiamata, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di determinazione dell’indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria” (Cass., Sez. U., 19 marzo 2020, n. 7454).

3. Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale condizionato con cui l’A.N.A.S. s.p.a. ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 865 del 1971, art. 19, applicabile ratione temporis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la Corte di appello esaminato l’eccezione di tardività della domanda ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 19.

3.1 Si tratta di questione implicitamente ritenuta assorbita dal giudice del merito nella pronuncia di inammissibilità della domanda della società opponente, riproponibile nel giudizio di rinvio e rispetto alla quale non è ravvisabile soccombenza (Cass., 15 febbraio 2008, n. 3796 del 15/02/2008), né rileva che tale questione sia logicamente preliminare al merito della causa affrontato dalla Corte d’appello, considerato che la sentenza di merito risulta fondata sulla c.d. ragione più liquida, governata dal criterio dell’evidenza (Cass., Sez. U., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., 20 marzo 2015, n. 5724).

Va, quindi, fatta applicazione del principio, ribadito anche di recente, secondo cui nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass., 23 luglio 2018, n. 19503).

3.2. All’inammissibilità del ricorso incidentale fa seguito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

4. Il ricorso principale, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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