Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25830 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11225-2014 proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BEVILACQUA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/09/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Gianluca Calderera (delega avvocato Andrea Manzi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.M., ragioniere commercialista, di cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis portante IRAP, sanzioni, interessi e accessori di legge, relativa all’annualità 2007, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, di accoglimento del ricorso introduttivo, rilevando che, nella specie, era onere del contribuente, non assolto, fornire la prova dell’assenza del presupposto impositivo.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per l’illegittima utilizzazione della procedura automatizzata oltre che omesso esame della stessa questione, già sollevata in primo grado – è infondato. Invero, la C.T.R. ha espressamente esaminato e deciso la questione rilevando correttamente che la somma dovuta a titolo di IRAP era stata esposta dal contribuente in dichiarazione e poi non versata, per cui trattandosi di mero controllo e conseguente liquidazione nessun previo accertamento è dalla norma richiesto, come erroneamente sostenuto dal contribuente.

L’argomentare del Giudice di appello è, altresì, immune da censure in diritto essendo stata la cartella, in questione, portante intimazione di pagamento di imposta dichiarata e non versata, legittimamente emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, all’esito di controllo meramente formale mentre non appare revocabile in dubbio che, come avvenuto nella specie, “la liquidazione in base alla dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non preclude al contribuente, attraverso la impugnazione della relativa cartella, di rimettere in discussione la debenza del tributo” (Cass. n. 12787/2006).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. Il mezzo è inammissibile per inconducenza con il decisum.

Invero, fermo il principio, più volte reiterato e condiviso, per cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, requisito che ricorre – e la cui assenza deve essere provata dall’interessato – quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3676 del 2007 e di recente, ex plurimis Cass. n. 25311 del 2014), nel caso in esame, la C.T.R. di tali principi regolativi ha fatto corretta applicazione giungendo all’accertamento in fatto, non contrastato con l’odierno ricorso, che il contribuente non aveva fornito alcuna prova dell’assenza del presupposto impositivo (ovvero dell’assenza dell’autonoma organizzazione).

3. E’, invece, fondato il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 per mancata disapplicazione delle sanzioni – con il quale si chiede a questa Corte di dichiarare non dovute le sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

In materia è stato, infatti, affermato che l’incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n. 22252/2011) ed, in applicazione di tali principi, si è rilevato, in particolare, che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza (Cass. n. 4394 del 24.2.2014). Dibattito ripreso e, solo di recente, concluso a seguito delle pronunce delle Sezioni Unite (cfr. n. 9541/2016).

Ne consegue, in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, respinti gli altri, la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia anche per il regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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