Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25830 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 14/10/2019), n.25830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21126-2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO,

27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY,

CUFFARO VINCENZO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato CARMINE PUNZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1582/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CUFFARO Vincenzo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Antonio PUNZI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PUNZI Carmine, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avvocatessa C.R. – premesso di avere prestato in favore del Comune di Fiumicino attività di consulenza e assistenza (difendendo l’Amministrazione municipale in numerosi giudizi civili e amministrativi) sulla scorta di un “contratto individuale di lavoro autonomo” stipulato per il periodo dal l’gennaio al 4 aprile 1999, successivamente ripetuto con contratti di analogo contenuto sino al 2003 – conveniva detto Comune davanti al tribunale di Roma, deducendo che la regolazione del compenso pattuito nei suddetti contratti era nulla per violazione dei minimi tariffari previsti per l’attività degli avvocati e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del compenso calcolato sulla base delle tariffe forensi.

Il tribunale di Roma accoglieva la domanda e, sulla scorta delle risultanze di una consulenza tecnica all’uopo disposta, liquidava in favore dell’avvocatessa C. la somma di Euro 286.791, detratta la ritenuta d’acconto, oltre interessi e spese.

La corte d’appello di Roma, adita dal Comune di Fiumicino, ha ribaltato la decisione di primo grado, rigettando la domanda dell’attrice sulla scorta di tre autonome rationes decidendi, che si sintetizzano come segue:

a) in primo luogo la corte capitolina – premesso che “la natura complessa dell’incarico e l’offerta del professionista non consentiva l’applicabilità della disciplina della L. n. 794 del 1942, art. 24” argomenta che il corrispettivo della prestazione è stato “concordato globalmente in importi predeterminati”, cosicchè non si potrebbe fare “riferimento a quello che sarebbe stato il compenso dovuto per ogni singola attività per inferirne la violazione dei minimi tariffari”; nella motivazione dell’impugnata sentenza si sottolinea altresì, sul punto, che “il procedimento amministrativo che ha condotto alla scelta del professionista, incentrato sulla comparazione delle offerte, la necessità della predeterminazione della spesa ed il sistema di controlli peculiari della P.A. verrebbero del tutto vanificati laddove la pattuizione del compenso dovesse essere posta nel nulla ex post, sulla base di parametri di determinazione del corrispettivo disomogenei rispetto a quelli di originaria determinazione” (pag. 3, primo, secondo e terzo capoverso, della sentenza);

b) in secondo luogo nella sentenza gravata si sostiene che la valutazione di nullità del contratto non potrebbe che attenere al suo momento genetico, sicchè “la circostanza che per il mero fatto dello svolgimento delle singole attività il corrispettivo si sarebbe potuto rivelare inferiore ai minimi tariffari non vale a connotare di nullità la previsione contrattuale” (pag. 3, quarto capoverso);

c) in terzo luogo la corte territoriale richiama il principio di diritto alla cui stregua i minimi tariffari possono formare oggetto di rinunzia da parte del professionista anche per ragioni di convenienza di quest’ultimo e argomenta che nella specie sarebbe evidente che “per propria convenienza l’avv. C., nel formulare l’offerta, abbia implicitamente rinunziato a maggiori compensi e che, anche avuto riguardo all’oggetto della prestazione, non fosse ravvisabile una predeterminazione consensuale dei compensi finalizzata ad infrangere la norma imperativa” (pag. 4, quarto capoverso).

La sentenza della corte d’appello di Roma è stata impugnata per cassazione dalla avvocatessa C. sulla scorta di un solo motivo, promiscuamente riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, degli artt. 1418 e 1419 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Il motivo si articola in tre distinti profili, ognuno dei quali dedicato alla censura di una delle tre rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata.

Quanto alla ratio decidendi sopra sintetizzate sub a), la ricorrente deduce la nullità della clausola del contratto d’opera professionale da lei stipulato con il Comune di Fiumicino che fissava un compenso forfettario inferiore ai minimi tariffari previsti dalla L. n. 794 del 1942, art. 24. Nel mezzo di impugnazione si contesta, in particolare, la fondatezza dell’affermazione secondo cui “la natura complessa dell’incarico e l’offerta del professionista” escluderebbero l’applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e si sottolinea come la natura imperativa dei minimi tariffari toglierebbe qualunque rilievo all’argomento speso dalla corte capitolina in ordine al necessario rispetto dei vincoli di bilancio della P.A..

Quanto alla ratio decidendi sopra sintetizzate, sub b), la ricorrente deduce, in particolare, che la nullità della clausola sul compenso forfettario sia da valutare necessariamente ex post, perchè solo ex post si può stabilire se l’onorario percepito valga a remunerare l’attività prestata nel rispetto dei minimi tariffari, e sostiene che tale nullità implichi la sostituzione automatica della clausola invalida con le tariffe legalmente fissate.

Quanto alla ratio decidendi sopra sintetizzata sub c), la ricorrente critica l’affermazione della corte territoriale secondo cui nella conclusione dell’accordo sul compenso forfettario sarebbe implicita la rinuncia della professionista al diritto ad un compenso non inferiore ai minimi tariffari e deduce, per un verso, che dagli atti non emergerebbe alcun suo atto di rinuncia, cosicchè la suddetta affermazione si risolverebbe in un mero paralogismo, che svuoterebbe di contenuto il precetto legale; per altro verso, che la menzionata affermazione risulterebbe del tutto estranea al dibattito processuale, in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..

Il comune di Fiumicino ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso e, comunque, contestando la fondatezza del medesimo.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 3 aprile 2019, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, sollevata dal contro-ricorrente sul rilievo della mancata trascrizione, nel ricorso stesso, della clausola contrattuale di cui l’avvocatessa C. deduce la nullità.

La doglianza prospettata dalla ricorrente, infatti, non attinge l’interpretazione della suddetta clausola offerta dal giudice di merito e non pone, quindi, a questa Corte, un problema di verifica della conformità di tale interpretazione con i canoni legali di ermeneutica contrattuale dettati dal codice civile; ma, sul presupposto assolutamente pacifico (e sul quale l’impugnata decisione si basa) che tale clausola preveda un compenso forfettario per l’attività di consulenza e patrocinio dedotta in contratto, pone la questione di diritto se la previsione di un compenso forfettario per le attività di consulenza e di patrocinio affidate ad un avvocato sulla scorta di un contratto di collaborazione continuativa debba considerarsi nulla per violazione dei minimi tariffari previsti dalla legge; questione di diritto per la cui soluzione l’esame del testo della clausola si palesa affatto irrilevante.

Il ricorso è altresì fondato.

Quanto alla ratio decidendi sintetizzata in narrativa sub a), il Collegio preliminarmente rileva che le prestazioni professionali per cui è causa sono state tutte rese in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (c.d. “decreto Bersani”), convertito con la L. n. 248 del 2006, il cui art. 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali. La vicenda dedotta in giudizio soggiace, dunque, ratione temporis, al disposto della L. 13 giungo 1942, n. 794, art. 24, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 9878/2008, che il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 1, convertito con la L. n. 248 del 2006, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali “dalla data di entrata in vigore” della legge stessa; con la conseguenza che quelle disposizioni conservano piena efficacia in relazione a fatti verificatisi prima di tale data.

Tanto premesso, si rileva che la L. n. 794 del 1942, art. 24 recita, come è noto: “Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili. Ogni convenzione contraria è nulla”. Può altresì aggiungersi che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore la disposizione della L. n. 794 del 1942, art. 24 – che sancisce il principio dell’inderogabilità delle relative tariffe minime – va riferito tanto alle prestazioni giudiziali quanto a quelle stragiudiziali; se, infatti, il titolo della L. 13 giungo 1942, n. 794 menziona esclusivamente le prestazioni giudiziali, l’estensione della regola dell’inderogabilità dei minimi tariffari anche alle prestazioni stragiudiziali risulta coerente sia con la ratio legis (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia con il criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, con le esigenze sistematiche di tutela del lavoro e del lavoratore anche nelle prestazioni d’opera intellettuale (cfr. sentt. nn. 1912/999, 24420/06, 20269/10).

Alla stragua del chiaro disposto letterale della L. n. 794 del 1942, art. 24 risulta allora palese che, al contrario di quanto si argomenta nella sentenza gravata, non è l’operatività dei minimi inderogabili di tariffa (e quindi del diritto del professionista ad un compenso non inferiore a detti minimi per ciascuna singola attività dal medesimo svolta) ad essere paralizzata da un patto di determinazione forfettaria e globale del compenso di un avvocato per tutte le prestazioni rese ad un medesimo cliente in un determinanto arco temporale, ma è tale patto ad essere folgorato di nullità dalle norme imperative che impongono i suddetti minimi (cfr. Cass. 3221/88: “E’ nulla, perchè contraria al principio della inderogabilità dei minimi di tariffa professionale forense in materia civile, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24, non soltanto la convenzione conclusa dall’INAM con procuratori ed avvocati liberi professionisti, che preveda direttamente compensi inferiori ai minimi della tariffa, ma anche ogni diversa convenzione che conduca in qualsiasi altro modo alla violazione del principio dell’inderogabilità dei detti minimi di tariffa”).

Nè alcuna utilità può attribuirsi al richiamo della corte territoriale alla necessità della predeterminazione delle spese della P.A. ed alla peculiarità del relativo sistema di controlli. In proposito va qui richiamato l’insegnamento espresso da questa Corte con la sentenze n. 1912/99 che ha affermato: “Con riguardo a prestazioni professionali di avvocato e procuratore, l’inderogabilità dei minimi tariffari stabilita dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 si applica anche ai rapporti intercorsi in regime di parasubordinazione fra legali esterni ed enti pubblici; nè, per quanto riguarda in particolare i rapporti fra tali legali e comuni e province, il riconoscimento del diritto ai minimi tariffari, conseguente all’invalidità della pattuizione di compensi in misura forfettaria ed inferiore ai minimi predetti, può trovare ostacolo nell’art. 284, comma 2, del t. u. della legge comunale e provinciale del 1934, atteso che tale norma (per la quale le deliberazioni che comportino una spesa devono indicare l’ammontare di essa ed i mezzi per farvi fronte) si riferisce a decisioni di spese, fuori delle previsioni di bilancio, implicanti un esborso di denaro certo e definitivo, mentre non è possibile prevedere il costo di incarichi professionali da conferire in futuro secondo necessità, e considerato, inoltre, che il bilancio degli enti territoriali contempla una voce generale concernente gli oneri per le liti attive e passive”; in senso sostanzialmente conforme, alla luce del quadro normativo successivo alla legge comunale e provinciale del 1934 (L. 8 giugno 1990, n. 142, ordinamento delle autonomie locali, e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – si vedano SSUU 11098/02 (“La nullità di diritto prevista dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, – nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6 – per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all’atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio “spese processuali”, concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura”) e, da ultimo, Cass. 13913/19 (“Non è affetta da nullità la delibera dell’ente locale che affidi l’incarico di difendere in giudizio l’ente ad un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perchè le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione”).

Quanto alla ratio decidendi sintetizzata in narrativa sub b), essa si fonda su un equivoco; la nullità che affligge la pattuizione concernente la determinazione del compenso dell’avvocatessa C. in misura forfettaria e onnicomprensiva non è – come la corte territoriale mostra di ritenere là dove afferma che la valutazione di nullità del contratto attiene al suo momento genetico – un nullità sopravvenuta (ed eventuale, ossia dipendente dall’effettiva maturazione del diritto a compensi proefessionali per importi minimi superiori all’entità del compensa convenuto a forfait), ma è una nullità originaria, che affligge tale pattuizione per il fatto che essa disancora dai minimi tariffari l’importo del compenso dovuto al professionista, quantificando quest’ultimo in una misura che non costituisce un “minimo garantito” (salvo il maggior credito eventualmente conseguente all’applicazione dei minimi tariffari alle prestazioni effettivamente svolte) ma, appunto, un forfait; nullità originaria cui consegue la sostituzione automatica della clausola nulla con la disciplina imperativa dei minimi tariffari, secondo il meccanismo indicato dall’art. 1419 c.c., comma 2.

Passando, infine, all’esame della ratio decidendi sintetizzata in narrativa sub c), il Collegio osserva che, secondo la corte capitolina, sarebbe evidente che l’avvocatessa C. “nel formulare l’offerta abbia implicitamente rinunciato a maggiori compensi”. La ricorrente censura tale affermazione, chiedendosi, retoricamente, “da quale documento in atti o da quale eccezione del convenuto il giudice di merito abbia tratto tale “evidenza””. Il Comune di Fiumicino, per contro, sostiene che la rinuncia della avvocatessa C. all’applicazione dei minimi tariffari costituirebbe oggetto di un giudizio di fatto della corte territoriale, non censurabile in questa sede.

L’assunto del controricorrente non è pertinente; l’errore denunciato nel terzo mezzo di ricorso – e nel quale la corte territoriale è effettivamente incorsa – consiste nell’aver ritenuto che la volontà del professionista di rinunciare al diritto al compenso minimo legalmente previsto possa essere desunta dal fatto stesso della intervenuta pattuizione di un compenso inferiore ai minimi tariffari. Si tratta di un errore di diritto, e non di fatto, perchè l’argomentazione della corte territoriale viola la regula juris fissata nell’art. 1419 c.c., comma 2, alla cui stregua le clausole nulle per contrasto con nome imperative sono sostituite di diritto dalle norme di riferimento.

E’ infatti certamente vero che il diritto dell’avvocato al compenso in misura non inferiore ai minimi tariffari è un diritto disponibile e, pertanto, può costituire oggetto di valida rinuncia, la quale può essere non solo successiva ma anche preventiva all’insorgere del diritto al compenso (Cass. n. 1680/83). Ma la questione non è se, sotto la vigenza della L. n. 794 del 1942, art. 24, un avvocato potesse, per ragioni varie (amicizia, parentela o anche semplice convenienza) rinunciare al proprio diritto al compenso in tutto (prestazione gratuita) o in parte (prestazione retribuita con importi inferiori ai minimi di legge); tale possibiltà è, infatti, fuori discussione (da ultimo, cfr. Cass. 8539/18, dove, peraltro, si sottolinea come l’esitenza dei motivi giustificativi della rinuncia debba formare oggetto di accertamento da parte del giudice di merito). La questione è se detta rinuncia possa ritenersi sussistente in re ipsa, per il solo fatto della intervenuta pattuizione di un compenso a forfait in un contratto di collaborazione continuativa avente ad oggetto lo svolgimento, per un certo tempo, di prestazioni professionali non prederminate.

A tale questione il Collegio ritiene di dover dare una soluzione negativa, per due distinte ma convergenti ragioni.

In primo luogo, perchè la rinuncia postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell’oggetto della rinuncia medesima (si veda la citata sentenza n. 20269/10, in motivazione, pag. 9, primo e secondo capoverso); cosicchè il professionista non può, concludendo un contratto di collaborazione continuativa, operare un valida rinuncia ad un diritto di cui – ignorando quali prestazioni gli verranno richieste nel corso del rapporto – ignora l’oggetto.

In secondo luogo, perchè la rinuncia al diritto ad un compenso non inferiore ai minimi tariffari – se può risultare anche da fatti concludenti (Cass. 7823/06) ed essere preventiva (ossia relativa a prestazioni professionali non ancora eseguite, ancorchè già determinate) – deve, tuttavia, manifestare pur sempre una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; si veda, in proposito, SSUU 2672/66, nella quale – chiarito che “il patto con cui il professionista rinunci al proprio compenso e si impegni a prestare la sua opera gratuitamente è valido se integra gli estremi di una convenzione a titolo gratuito, con causa propria, con elementi propri, di guisa che possa dirsi che essa sia espressione diretta e immediata del potere di disposizione del proprio diritto che ha il professionista” – le Sezioni Unite affermano il principio di diritto che “la convenzione tra cliente e professionista con la quale questi rinunzia parzialmente, o in relazione a determinate controversie soltanto, ai suoi compensi è valida quando risulti che la rinunzia sia a sè stante, in modo che in relazione ad essa soltanto possa parlarsi di una convenzione con presupposti causali autonomi e gratuiti. In caso contrario, poichè il contratto rimane sempre unitariamente di clientela ed a titolo oneroso e corrispettivo, è applicabile la norma di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24”.

Nè, infine, possono trovare accoglimento le argomentazioni sviluppate nel controricorso secondo cui la rinuncia dell’avvocatessa C. ai crediti maturati in base ai minimi tariffari sarebbe desumibile dal comportamento concludente da costei tenuto rinnovando reiteratamente il proprio rapporto di collaborazione con il Comune di Fiumicino. Si tratta, infatti, di argomentazioni che non si rinvengono nella motivazione della sentenza impugnata – la quale non si fonda sulla circostanza del reiterato rinnovo dei contratti collaborazione da parte dell’avvocatessa C., bensì sul contenuto della proposta professionale da costei formulata (“nel formulare l’offerta abbia implicitamente rinunziato”) – e che implicano apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in questo giudizio legittimità.

In definitiva il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla corte territoriale perchè essa si attenga ai seguenti principi di diritto:

– nel regime anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, convertito con la L. n. 248 del 2006, il patto di determinazione del compenso di un avvocato in misura forfettaria e globale per tutte le prestazioni giudiziali e stragiudiziali rese in un determinanto arco di tempo è nullo, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 24, ed è sostituito di diritto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, dai minimi tariffari applicabili a ciascuna singola prestazione;

la rinuncia dell’avvocato al diritto al compenso non inferiore ai minimi tariffari inderogabili L. n. 794 del 1942, ex art. 24 postula la piena consapevolezza, da parte del rinunciante, dell’oggetto della rinuncia medesima e si risolve in una volizione ulteriore e distinta rispetto a quella espressa nella pattuizione che fissa il compenso in misura inferiore ai minimi; cosicchè detta rinuncia, pur potendo manifestarsi per fatti concludenti, non può ravvisarsi in re ipsa nel fatto stesso della conclusione della convenzione che direttamente o indirettamente deroga a tali minimi.

Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rimette la causa ad altra Sezione della corte di appello di Roma, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA