Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25830 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 98-2020 proposto da:

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALLUSTIANA 15,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FRATINI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 24260/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore LA TORRE MARIA

ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Kuwait petroleum Italia spa propone ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 24260/2019, depositata il 30 settembre 2019, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane nei confronti della predetta società e avverso la sentenza della CTR della Campania, n. 8146/15, depositata il 24 settembre 2014, ha indicato la somma della quale la Kuwait chiedeva il rimborso dell’accisa in Euro 697.178,02 (pag. 2 della sentenza) invece che Euro 131.714,02 come richiesto dalla società e risultante dal provvedimento di diniego della domanda di rimborso relativa alle forniture di oli minerali destinati in agevolazione d’imposta alle forze armate che ha dato luogo al contenzioso.

L’agenzia delle dogane si costituisce con controricorso aderendo alla domanda della società.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è ammissibile, giacchè il contrasto tra l’individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra la somma realmente in contestazione e quella indicata nella sentenza.

Peraltro la stessa Agenzia delle dogane controricorrente ha aderito alla richiesta di correzione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

II ricorso va pertanto accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 24260/2019, depositata il 30 settembre 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “Euro 697.178,02” si debba leggere “Euro 131.714,02”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

Dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 24263/2019, depositata il 30 settembre 20, pag. 2 rigo 5, sia corretto nel senso che laddove leggesi “il rimborso dell’accisa di Euro 697.178,02” devesi leggere “il rimborso dell’accisa di Euro Euro 131.714,02”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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