Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2583 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2583
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24468/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
EMI COSTRUZIONI s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti
Gabriella Messina e Luca Leone con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, circ. Trionfale n. 145;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 143/6/10 depositata il 26/10/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
12/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto in parte sia l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, sia l’appello della contribuente società, riformando in parte la sentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento impugnato nella sola parte in cui recuperava a tassazione in quanto costo non deducibile, e IVA indetraibile, l’importo indicato nella fattura n. (OMISSIS) emessa da EURO.COM, onerando l’Agenzia delle Entrate di provvedere alla rideterminazione delle somme dovute anche a titolo di sanzioni;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la società contribuente resiste con controricorso e presenta anche ricorso incidentale articolato su un unico motivo.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR erroneamente disapplicato il primo avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in quanto emesso prima della scadenza del termine fissato dall’Ufficio per produzione di documenti;
– il motivo è fondato;
– la CTR effettivamente, pronunciandosi sulla legittimità del primo avviso di accertamento, ha affrontato una questione estranea rispetto all’oggetto del giudizio, come perimetrato dal secondo avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione del contribuente, nel quale entrambi i rilievi oggetto del contendere sono stati compresi dal Fisco, contestati al contribuente e da questi fatti oggetto di ricorso di fronte al giudice;
– con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR illogicamente motivato in ordine all’annullamento (in ricorso “rimozione”) del primo accertamento e alla sua sostituzione con il secondo;
– il motivo è infondato; la CTR ha enunciato le ragioni secondo le quali ha ritenuto non necessaria, in particolare, l’espressa indicazione nel secondo accertamento della volontà di revoca e annullamento del primo; a fronte della compiuta e chiara riformulazione delle pretese, dei fatti posti alla sua base, delle ragioni che le fondavano, appare chiaro – e lo era anche per il contribuente, che è stato in grado infatti di ben articolare e dedurre le proprie difese sul punto nei gradi del merito del presente giudizio – come il Fisco abbia per l’appunto rettificato sia il petitum sia la causa petendi, qualificando i fatti oggetto dell’avviso di accertamento come elementi plurimi di una complessiva e articolata operazione evasiva, e non semplicemente come singoli episodi di omissioni contabili e sottrazioni di imponibile tra di loro autonome;
– il terzo motivo di ricorso contesta l’insufficiente motivazione per avere la CTR apoditticamente negato che sussista la prova della inesistenza della fattura n. (OMISSIS) emessa da EMI COSTRUZIONI s.r.l.;
– il motivo è infondato; la sentenza di seconde cure correttamente evidenzia come l’operazione de qua – pur restando in linea di principio sospetta – sia stata oggetto di una richiesta di approfondimento da parte della GDF; altrettanto correttamente ha essa osservato come a fronte di tal richiesta (indirizzata all’Agenzia delle Entrate competente al controllo di EMI COSTRUZIONI s.r.l.) in concreto non siano stati svolti accertamenti adeguatamente approfonditi – come invero sarebbe stato opportuno, a fronte di un importo oggetto della fattura assai prossimo a 300.000 Euro – essendosi limitato l’Ufficio a inviare un questionario e chiedere la consegna di documentazione; difetta quindi la prova della maggior pretesa;
– venendo al ricorso incidentale della contribuente società, si osserva come con il suo unico motivo la EMI COSTRUZIONI s.r.l. censuri la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR motivato in modo contraddittorio, illogico e insufficiente in ordine alla inesistenza dell’operazione di acquisto del macchinario da Euro.com s.r.l. da parte di EMI COSTRUZIONI s.r.l.; il motivo è infondato;
– la CTR ha ben chiarito in sentenza le ragioni in forza delle quali (l’anomalo versamento dell’acconto di Euro 120.000 da Cortefranca Engeneering s.p.a. a Euro.com s.r.l., a fronte della presenza nell’operazione della società di leasing Hupo Alpe Bank; la sconosciuta destinazione dei bonifici per Euro 165.607,01 e degli assegni circolari per Euro 60.000,00 e 20.000,00 dei quali neppure in controricorso la contribuente società riporta il verso ove deve trovarsi indicazione di chi li ha incassati; il complessivo difetto di corrispondenza tra tali movimenti finanziari e le somme oggetto delle operazioni di fatturazione; la registrazione come pagamenti a Euro.com nel partitario di EMI COSTRUZIONI di bonifici per euro 120.000 che in realtà erano diretti a F.M., socio al 50% della ricorrente e componente del consiglio di amministrazione di Cortefranca Engeneering; a ciò si aggiunga la ulteriore circostanza della omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento delle imposte da parte di Euro.com per il periodo di imposta 2004) ha ritenuto complessivamente inesistente l’operazione di cui alla fattura n. (OMISSIS) emessa da Euro.com nei confronti della ricorrente.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019