Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2583 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2583 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

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-ricorrente-

contro
GALIFFO FRANCESCO PAOLO

elettivamente domiciliato in

Roma, via Eleonora Duse n.37 presso lo studio
dell’Avv.Giorgio Sbarbaro che lo rappresenta e difende
per procura in calcé al controricorso.

Data pubblicazione: 05/02/2014

-controricorrente-

avverso la sentenza n.147/10/06 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il
6.11.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv. Alessandro Maddalo;
udito per la controricorrente l’Avv. Giorgio Sbarbaro;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con
la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello
proposto avverso la decisione di primo grado di
accoglimento del ricorso proposto da Francesco Paolo
Galiffo avverso la cartella di pagamento, relativa ad
irpeg ed ilor anno 1997 dovuta dalla società a
responsabilità limitata Eurobuilding, e notificata al
primo, quale “procuratore speciale
dell’amministratore”.
I Giudici di appello ritennero che, pur essendo il
Galiffo coinvolto nell’attività della società, anche
alla luce della procura speciale rilasciatagli

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udienza del 13.11.2013 dal Consigliere Roberta

dall’amministratore,

dalle

visure

camerali,

non

emergeva alcuna relazione con la Società né come
amministratore né come socio. Ne derivava, secondo la
Commissione Tributaria laziale la nullità della
cartella, erroneamente intestata e non contenente

Galiffo era ritenuto obbligato al pagamento
dell’imposta.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle
Entrate.
Ha

resistito

Paolo

Francesco

Galiffo

con

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate -premesso che in atto di appello aveva
espressamente rilevato che il profilo relativo alla
sussistenza o meno della responsabilità solidale del
Galiffo era questione che atteneva al merito
dell’accertamento tanto che per le questioni relative
alla sussistenza del rapporto di solidarietà lo stesso
Galiffo aveva impugnato l’avviso di accertamentodeduce, ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., che il
Giudice di appello abbia, totalmente, omesso ogni
argomentazione su tale fatto decisivo per la

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neppure l’indicazione della Società per la quale il

controversia.
2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in
relazione all’art.360 n.4 c.p.c., la violazione
dell’art.112 c.p.c.
In particolare’, l’Agenzia delle Entrate ribadisce

come la Commissione tributaria laziale abbia omesso di
esaminare
questione
ricorrente

l’eccezione
relativa
in

quanto

alla
la

di

inammissibilità

responsabilità
stessa,

formante

della

solidale

del

oggetto

del

giudizio avverso l’avviso di accertamento, non poteva
essere esaminata in quella sede potendo la cartella
essere impugnata solo per vizi propri.
3.Con il terzo motivo -rubricato violazione e
falsa applicazione dell’art.19 u.comma del d.lgs.
n.546/92 in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.- l’Agenzia
delle Entrate deduce l’errore in cui sarebbe incorsa il
Giudice di appello nell’esaminare la questione
attinente alla responsabilità del Galiffo quando, ai
sensi della norma invocata, la cartella può essere
impugnata solo per vizi propri.
4.Con il quarto motivo l’Agenzia delle Entrate
deduce, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c, la
violazione da patte della Commissione Tributaria
Regionale dell’art.25 testo vigente ratione temporis,

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le circostanze già esposte con il primo motivo e deduce

in quanto, contrariamente a quanto affermato nella
sentenza impugnata, la cartella conteneva tutti gli
elementi necessari per conoscere la pretesa avanzata.
5.Con il quinto motivo, infine, la ricorrentepremesso di avere eidenziato in atto di appello che la

di accertamento, della data della sua notificazione e
della pendenza del ricorso innanzi alla C.T.P.- deduce,
ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., come il Giudice di
appello si fosse limitato ad affermare apoditticamente
che la cartella non conteneva il nome della società né
la specifica veste per la quale il Galiffo era debitore
senza evidenziare la ragione per la quale la stessa
cartella sarebbe insufficiente a far comprendere gli
elementi della pretesa.
.6.Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso
dall’Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento,
oggetto di contenzioso, emessa (per come è specificato
nello stesso ricorso) a seguito di accertamento ai
danni della Eurobuilding s.r.1 venne impugnata (come
evincibile sia dal ricorso che dal controricorso nei
quali viene riportato il contenuto, nelle parti qui
rilevanti, del ricorso introduttivo del contribuente)
anche per vizi propri, essendosi contestato dal
Galiffo che la cartella, carente nella motivazione,

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cartella conteneva l’indicazione del numero dell’avviso

potesse essere intestata e notificata a soggetto
estraneo rispetto alla società debitrice dei tributi
ovvero, ancora prima, a soggetto cui non erano
riferibili i tributi portati dal ruolo emesso in via
provvisoria.

motivo di ricorso, ne va rilevata l’inammissibilità.
Ed invero, a conclusione dell’illustrazione del
motivo non è stato articolato il cd. “momento di
sintesi” necessario ai sensi dell’art.366 bis c.p.c.
(applicabile all’odierno ricorso essendo stata la
sentenza impugnata depositata il 6.11.2006) e ciò, in
violazione del principio per cui “allorchè nel ricorso
per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della
sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso,
l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le
ragioni per le quali la motivazione è insufficiente ,
imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto
non già e non solo illustrando il relativo motivo di
ricorso ma anche formulando al termine di esso, una
indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un
quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo e
che consenta al giudice di valutare immediatamente la
ammissibilità del ricorso” (cfr. Corte Cass. SU
14.10.2008 n. 25117). Ancora, la questione il cui esame

6

1, Ciò posto, con riferimento specifico al primo

sarebbe stato omesso dal Giudice di appello non integra
un “fatto” decisivo nell’accezione prevista dal n.5
dell’art.360 c.p.c.
In ogni caso,

il motivo è inammissibile per

inconferenza con il decisum. Il passo motivazionale,

dell’esame nel merito dell’avviso di accertamento (come
lamentato dalla ricorrente) ma quale ulteriore
argomentazione atta a suffragare la nullità della
cartella siccome emessa nei confronti di soggetto
estraneo ai tributi dalla stessa portati.
I . Dette ultime considerazioni valgono anche con
riferimento al secondo motivo. E, peraltro, deve
ritenersi che la Commissione laziale, motivando sulla
mancanza di correlazione tra destinatario della
cartella e tributi, abbia implicitamente rigettato
l’eccezione svolta dalla parte pubblica.
46..Da quanto sin qui esposto consegue il rigetto
anche del terzo motivo. Essendo stata (come sopra
esposto) la cartella impugnata, anche, per vizi
propri ed avendo il Giudice di appello fondato la
propria decisione sulla errata intestazione della
cartella, emessa per tributi riferibili ad una persona
giuridica, ad una persona fisica (Francesco Paolo
Galiffo) non sussiste la dedotta violazione dell’art.19

7

oggetto di censura, non appare, infatti, svolto al fine

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d.lgs. n.546/92.

A .efine, il quarto ed il quinto motivo, non
attingendo l’autonoma ratio decidendi della sentenza
impugnata con la quale, per come più volte detto, si è
ritenuta la nullità’ della cartella siccome intestata a

tributi, vanno rigettati per inconducenza.
“Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La

peculiarità

della

fattispecie

induce

a

compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali del grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
13.11.2013.

soggetto estraneo rispetto la società debitrice dei

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