Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2583 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Antonelli n. 50, presso l’avv. Gicca Palli Stelio, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 185/08/07, depositata il 7 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Massimo Pozzi per il controricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile, il quale ha concluso in conformità alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 185/08/07, depositata il 7 novembre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità dell’avviso di liquidazione notificato a M.F. per imposta di registro ed INVIM in relazione ad una compravendita immobiliare: in particolare, il giudice a quo ha affermato che, pur non potendo il contribuente opporre il giudicato favorevole ottenuto dall’acquirente, non avendo impugnato la sentenza sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti, tuttavia il valore dell’immobile ceduto non poteva essere diverso per il venditore e per il compratore.

Il M. resiste con controricorso.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1306 e 2909 cod. civ., appare manifestamente fondato, sulla base del principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato, per cui il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. nn. 13997 del 2002, 3306 e 5595 del 2003, 18025 del 2004, 1589 del 2006, 28881 del 2008).

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, in via preliminare, rileva che la “memoria con costituzione di nuovo difensore”, depositata, nell’imminenza dell’odierna adunanza in camera di consiglio, dall’avv. Massimo Pozzi, con a margine procura speciale rilasciata dal controricorrente, è atto nullo e privo di effetti, con la conseguenza che l’atto stesso è inammissibile e non abilita l’avv. Pozzi ad essere sentito nell’adunanza stessa;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 cod. proc. civ., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2, cit. (Cass. nn. 7241 e 17604 del 2010).

che nel merito il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il controricorrente va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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