Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2583 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. U Num. 2583 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso 25844-2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con
ordinanza n. 2310/2016 depositata il 7/10/2016 nella causa tra:
CATANIA ANNA, CATANIA GIOVANNI, CATANIA DOMENICO SAVIO,
CATANIA MARIA, CATANIA ANGELA, GIBALDI VINCENZA;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro
COMUNE DI LICATA;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- resistente non costituitosi in questa fase Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.
IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

Rilevato che
1. Con determina n. 484/2008 del dirigente il dipartimento dei
lavori pubblici del Comune di Licata è stata disposta
l’acquisizione di parte del terreno dei sigg.ri Catania oggetto
di procedura espropriativa finalizzata all’esecuzione di lavori
di sistemazione stradale, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n.
327 del 2001.
2. I proprietari del terreno hanno contestato davanti alla Corte
di appello di Palermo la quantificazione del risarcimento
conseguente alla perdita del terreno irreversibilmente
trasformato e acquisito al patrimonio indisponibile del
Comune.
3. La Corte di appello di Palermo (con sentenza n. 156/2013)
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del
giudice amministrativo rilevando che l’atto di acquisizione
adottato nella specie dalla amministrazione espropriante non
è equiparabile al decreto di esproprio trattandosi di
provvedimento eccezionale destinato a sanare l’illegittimità
della procedura.

Ric. 2016 n. 25844 sez. SU – ud. 26-09-2017

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giudice ordinario.

4. In seguito alla riassunzione della causa davanti alla
giurisdizione amministrativa, il T.A.R. per la Sicilia ha
sollevato regolamento di giurisdizione di ufficio ritenendo che
la complessiva disciplina di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n.

delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (sentenza n. 22096
del 29 ottobre 2015), due grandi categorie di controversie a
seconda che il loro oggetto sia costituito dalla denuncia di
illegittimità

del

provvedimento

di

acquisizione

e

dall’eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del
danno ovvero dalla domanda di determinazione (o
corresponsione) dell’indennità conseguente all’adozione di un
atto di natura espropriativa o ablativa e che, in stretta
applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a. e dell’art.
53 D.P.R. n. 327/2001, la prima categoria deve attribuirsi al
giudice amministrativo mentre la seconda al giudice
ordinario.
5. Il P.G. presso la Corte di Cassazione (requisitoria del
Sostituto Procuratore Generale Imma Zeno del 27.4.17)
ritiene che il conflitto vada risolto in favore del giudice
ordinario e, oltre alla pronuncia delle SS.UU. citata dal T.A.R.
per la Sicilia, che trova il suo fondamento nella sentenza n.
71/2015 della Corte Costituzionale, richiama le successive

Ric. 2016 n. 25844 sez. SU – ud. 26-09-2017

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327/2001 consente di prefigurare, secondo la giurisprudenza

pronunce delle SS. UU. nn. 18567/16, 15283/16, 6017/16,
nonché le sentenze nn. vedi anche Cass. 2480/17, 5686/17,
11258/16.

6. Alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità,
che trova il suo presupposto nella sentenza n. 71/2015 della
Corte Costituzionale, è corretta la qualificazione indennitaria
del petitum che ha indotto il T.A.R. siciliano a proporre il
presente regolamento d’ufficio. Nella fattispecie
espropriativa di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001,
l’illecita o illegittima utilizzazione dell’immobile per scopi di
interesse pubblico costituisce solo un presupposto
dell’acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento
acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri
presupposti normativi, l’indennizzo previsto per la perdita
della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e
la controversia sulla sua determinazione e corresponsione
appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi
dell’art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 133, lett. g,
c.p.a. (Cass. ci v. S.U. n. 22096 del 29 ottobre 2015).

Il

provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare, con
effetto

ex nunc,

la legalità amministrativa violata e

costituisce una extrema ratio per la soddisfazione di attuali

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Ritenuto che

ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il
rimedio rispetto ad un illecito (Cass. civ. sez. I n. 11258 del

31 maggio 2016). L’adozione del provvedimento consente
all’amministrazione di acquisire l’immobile per le anzidette

uno speciale procedimento semplificato, in assenza delle
“ragionevoli alternative”, cui fa riferimento il comma 4
dell’art. 42 bis, che consistono nella restituzione del bene al
proprietario o nell’acquisizione consensuale e non già
nell’acquisizione mediante rinnovo della procedura
espropriativa (Cass. civ. S.U. n. 6017 del 25 marzo 2016).
7. Va dichiarata pertanto la giurisdizione del giudice ordinario
con conseguente cassazione della sentenza della Corte di
appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
cassa la sentenza della Corte di appello di tE — nia\
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26
settembre 2017.
Il Presidente
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Ric. 2016 n. 25844 sez. SU – ud. 26-09-2017

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attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico mediante

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