Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25829 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21085/2014 proposto da:

P.S., S.S., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA ISOLA CAPO VERDE 26 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato

ALFONSO DI BENEDETTO, che le rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, I.L., SA.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 804/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., P.S. e P.R. convennero (in data non indicata nel ricorso) dinanzi al Giudice di pace di Roma, Sezione di Ostia, Sa.Ro., I.L. e la società UnipolSai s.p.a. (o/im, Nuova MAA s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

2. Con sentenza n. 261 del 2005 il Giudice di pace accolse la domanda ma escluse che, in conseguenza del sinistro, gli odierni ricorrenti avessero patito danni alla persona tali da lasciare postumi permanenti.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 7.2.2014 n. 804, confermò tale statuizione.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.S., P.S. e P.R..

Nessuno degli intimati si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso per cassazione è stato notificato a tutti e tre gli intimati a mezzo del servizio postale.

Tuttavia nè nel fascicolo dei ricorrenti, nè altrove, risultano mai essere stati depositati gli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate contenenti il ricorso.

E’ pacifica giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente per cassazione ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, se avvenuta a mezzo del servizio postale (tra le tante, Sez. 6-5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014).

In assenza di tutti e tre i suddetti avvisi, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Revoca del patrocinio a spese dello Stato.

2.1. Questa Corte rileva d’ufficio come i ricorrenti risultino essere stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata”, così come stabilito dal D.P.R. 30maggio 2002, n. 115, art. 122.

La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di cui intende chiedere l’ammissione.

2.2. Nel caso di specie i ricorrenti per cassazione hanno proposto un ricorso formulando tre motivi la cui infondatezza, se fossero stati esaminati nel merito, si sarebbe dovuta dire solare e manifesta.

Essi infatti con il primo motivo hanno dedotto che il Tribunale, nel rigettare l’istanza di c.t.u., e conseguentemente escludere l’esistenza di postumi permanenti, ha omesso di considerare le perizie di parte depositate dai ricorrenti in grado di appello, delle quali emergeva l’esistenza di quei postumi.

Ma a tale allegazione è agevole replicare che la perizia di parte costituisce una mera opinione; che in ogni caso essa era stata depositata solo in appello; e che comunque il Tribunale ha rigettato la domanda per avere accertato positivamente l’inesistenza di postumi, non per la mancanza di prova di essi: sicchè nessuna consulenza era tenuto a disporre.

Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti hanno sostenuto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto delle perizie di parte prodotte in grado di appello, perchè secondo il rito applicabile ratione temporis era consenta la produzione in appello di nuovi documenti.

Ma anche tale motivo è manifestamente erroneo, dal momento che all’epoca del giudizio d’appello (iniziato nel 2006 e terminato nel 2014) le Sezioni Unite di questa Corte avevano già stabilito non essere consentita la produzione di documenti nuovi in appello (Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005).

Il terzo motivo di ricorso, poi, lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., per essere stati gli odierni ricorrenti condannati alle spese del giudizio di appello: affermazione invero sorprendente, posto che la Corte d’appello, rigettando il loro gravame, ne ha fatto seguire la condanna alle spese, in puntuale applicazione dell’art. 91 c.p.c..

2.3. Nel caso di specie dunque da un lato mancava la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; dall’altro sussiste la colpa grave dei ricorrenti nella proposizione dell’impugnazione, per avere sostenuto tesi contrastanti con principi consolidatissimi e risalenti nella giurisprudenza di questa Corte.

Ricorrono pertanto ambedue i presupposti richiesti dal cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Tale ammissione va dunque revocata ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per manifesta infondatezza della pretesa dei ricorrenti, e per colpa grave nel promovimento del giudizio, e dunque con effetto retroattivo, con quanto ne consegue in tema di condanna alle spese, e di obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

3.1. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore dei ricorrenti, con effetto retroattivo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.S., P.S. e P.R., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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