Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25828 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21339/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona della Dott.ssa

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo

studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G.C., UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO FORLI’ CESENA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5013/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che Equitalia Sud S.p.a. – Direzione Regionale Lazio (già Equitalia Gerit, d’ora in poi semplicemente, “Equitalia”) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 5013/14 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello e in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’atto di opposizione all’esecuzione proposto da R.G.C. avverso cartella di pagamento relativa ad ordinanza ingiunzione emessa in riferimento ad una sanzione amministrativa comminata dalla Prefettura di Forlì-Cesena;

– che, in particolare, l’impugnata sentenza ha posto – in dichiarata applicazione del principio della soccombenza – le spese dei due gradi di giudizio a carico, in solido, dell’autorità prefettizia e dell’agente per la riscossione, costituitosi anche in grado di appello al solo fine di ribadire il proprio “difetto di legittimazione passiva”, e ciò sul rilievo che le “contestazioni sollevate” dall’opponente “non riguardavano la cartella bensì il merito della questione, di pertinenza esclusiva dell’ente impositore”;

– che avverso la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite propone ricorso per cassazione la società Equitalia, sulla base di un unico motivo;

– che, in particolare, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24 e 25”, negando la sussistenza dei presupposti per ravvisare la propria soccombenza;

– che, nel richiamarsi all’affermazione secondo cui “la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non può andare esente dall’onere delle spese la parte che con il suo comportamento abbia provocato la necessità del processo”, la ricorrente evidenzia come, nella propria qualità di agente per la riscossione, essa non fosse tenuta in alcun modo a verificare “nè “la probabile esistenza del credito”, nè “l’effettiva notificazione degli atti presupposti””, non potendosi, quindi, imputarle la circostanza relativa all’inesistenza del credito oggetto della cartella, e ciò in assenza di “alcuna possibilità di verificare la regolarità del titolo tramesso”;

– che non hanno resistito con controricorso nè il Rossi, nè la Prefettura di Forlì-Cesena.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio ha disposto redigersi la presente ordinanza con motivazione semplificata;

– che il ricorso è infondato alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte;

– che nella specie, infatti, l’impugnata sentenza risulta essersi uniformata – nella sostanza – al principio secondo cui, “in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell’agente della riscossione nè, in sè considerata, di compensazione delle stesse”, restando, peraltro, “ferme la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di essere manlevato dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonchè la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l’agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 6 febbraio 2017, n. 3105, Rv. 642749-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 7 febbraio 2017, n. 3154, non massimata, nonchè Cass. Sez. 2, sent. 11 luglio 2016, n. 14125, non massimata);

– che non vi è ragione di discostarsi da tale indirizzo, al quale anche la presente pronuncia intende dare continuità;

– che in difetto di costituzione in giudizio del R. e della Prefettura di Forlì-Cesena nulla va disposto quanto alle spese di lite;

– che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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