Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25828 del 18/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25828 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 3497-2011 proposto da:
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006 in
persona del Vicedirettore Vicario della Direzione Affari Legali e
Societari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO
32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA CIABATTINI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
TURCONI CLAUDIA TRCCDL65C59E514E, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio
dell’avvocato FONTANA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FEZZI MARIO, CHIUSOLO STEFANO,
giusta mandato speciale a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 18/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 40/2009 della CORTE D’APPELLO di
MILANO dell’1.12.09, depositata il 27/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

Giuseppe Fontana) che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 03497 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Fabio Fonzo (per delega avv.

La RAI spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano,
pubblicata il 27 gennaio 2010, che ha rigettato l’appello contro la decisione con la
quale il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso di Claudia Turconi, aveva
riconosciuto la natura giornalistica dell’attività lavorativa svolta dalla ricorrente dal
20 ottobre 2000 e il suo diritto all’applicazione del ccnlg, con inquadramento nella
qualifica di redattore ordinario e condanna della convenuta al pagamento delle
differenze retributive conseguenti, nonché condanna della società a impiegare la
Turconi in mansioni corrispondenti alla sua qualifica.
Il ricorso è articolato in due motivi. La Turconi si è difesa con controricorso.
Il collegio esaminata la relazione, ascoltate le conclusione del PG nel senso
dell’accoglimento della relazione e le osservazioni della difesa del controricorrente
nel medesimo senso, ritiene di dover condividere il contenuto della relazione in tutti i
suoi passaggi.
Deve premettersi che, con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 2013 c.c.
e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché del ccl applicabile, nella parte in cui il giudice di
merito ha ritenuto “che la redazione delle schede per la trasmissione “Il fatto” di
Enzo Biagi comportasse lo svolgimento di attività di natura giornalistica, con
conseguente diritto al riconoscimento della relativa qualifica. Si assume che “la tesi è
smentita dalla realtà dei fatti così come documentalmente accertati e si traduce in
un’erronea valutazione del materiale probatorio”.
Con il secondo motivo si denunzia violazione delle medesime norme di legge, nonché
contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio.
Il primo motivo è improcedibile perché, in violazione del relativo onere, previsto
espressamente ‘a pena di improcedibilità’ dall’art. 369 n. 4, c.p.c., non risulta
allegato al ricorso il ccnlg sul quale viene il motivo. Contratto collettivo di cui non
vengono invero neanche indicati gli estremi.
Quanto al secondo motivo non viene indicato il ‘fatto’ che sarebbe oggetto del vizio
di motivazione, come invece richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.. Il motivo è tutto
incentrato sulla contestazione della qualificazione dell’attività come giornalistica, che
non è un fatto ma una valutazione giuridica.
In entrambi i motivi, inoltre, quella che viene chiesta alla Corte di cassazione è una
diversa valutazione del quadro probatorio, giudicando ‘erronea’ quella della Corte di
merito, e, più in generale, della natura del lavoro, formulando una serie di ragioni di
dissenso rispetto alle valutazioni della Corte d’appello, peraltro conformi alle
motivazioni del Tribunale.
Si è pertanto all’interno del giudizio di merito ed al di fuori del giudizio di legittimità.
Il ricorso è pertanto improcedibile ed inammissibile quanto al primo motivo ed
inammissibile quanto al secondo motivo.

Ordinanza

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde
il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20
luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

La Corte dichiara improcedibile il primo motivo ed inammissibile
il secondo. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore
del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in 4.000,00 euro per compensi professionali, 50,00 euro per
spese borsuali, oltre accessori come per legge.
Roma, 16 settembre 2013
Il presidente
Maura La Terza

PQM

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