Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25828 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3173-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
A.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n.107/04/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 07/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di A.M., consulente aziendale, del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2001, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado favorevole al contribuente, ribadendo l’insussistenza di un’autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su due motivi.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Con i due mezzi di ricorso, articolati rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 previgente ed attuale formulazione, la ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione resa dal Giudice di appello il quale non avrebbe considerato il fatto decisivo per il giudizio costituito dall’esistenza di spese per collaboratori terzi.
Rilevata l’inammissibilità del primo motivo essendo applicabile al ricorso la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (per essere stata la sentenza impugnata depositata successivamente alla data dell’11.9.2012), è fondato, invece, il secondo motivo formulato in subordine. Ed invero, la C.T.R. emiliana, nel ritenere insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla circostanza che nelle annualità in questione il contribuente aveva erogato compensi a terzi.
Ne consegue in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice del merito il quale provvederà al rieasame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016