Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25828 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 233/2018 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.L.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
08/03/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
con Decreto 19 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda di equa riparazione proposta da F.S. nei confronti del Ministero della Giustizia, in relazione ad un giudizio civile introdotto innanzi al Tribunale di Napoli il 30.11.1998 e definito in appello con sentenza dell’11.1.2012, che con la quale era stata dichiarata la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio;
avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di due motivi;
F.L. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’art. 369 c.p.c., prevede, a pena di improcedibilità che il ricorrente debba depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata;
la previsione – contenuta dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005);
le Sezioni Unite, con sentenza del 2.5.2017, mitigando l’orientamento rigoroso e formalistico, che sanzionava con l’improcedibilità l’omesso deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notifica, hanno affermato che il ricorso per cassazione non dev’essere dichiarato improcedibile, se la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio;
nel caso di specie, poichè il F. è rimasto intimato, non è rinvenibile aliunde la copia della sentenza impugnata, in quanto quella presente nel fascicolo si riferisce a persona diversa dal ricorrente;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
PQM
dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 8 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019