Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25827 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25827 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 23246-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
SCARANO DOMENICA, VIGLIOTTI MARIA, VIGLIOTTI
FRANCESCO, VIGLIOTTI ANGELO, VIGLIOTTI VINCENZA,
VIGLIOTTI GERARDO, VIGLIOTTI ALFONSINA, in proprio e
nella qualità di eredi del Sig. Vigliotti Pietro, elettivamente domiciliati

95.53

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Data pubblicazione: 18/11/2013

in ROMA, VIA ALESSANDRIA 130, presso lo studio dell’avvocato
ZAMMIT MARIA BEATRICE, rappresentati e difesi dall’avvocato
DE ROSA ANGELA giusta procura in calce al controricorso;

controricorrenti

ROMA del 4/10/2010, depositato il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO;
udito l’Avvocato De Rosa Angela difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha
concluso per raccoglimento del I motivo del ricorso e per il rigetto dei
restanti motivi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 14 luglio 2011,
in accoglimento del ricorso proposto da Scarano Domenica, Vigliotti
Alfonsina, Vigliotti Vincenza, Vigliotti Francesco, Vigliotti Maria,
Vigliotti Angelo, Vigliotti Gerardo, in proprio e nella qualità di eredi di
Vigliotti Pietro, ha condannato il Ministero della Giustizia al
pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da
irragionevole durata del processo subito al loro dante causa, della
somma complessiva di euro 11000,00 in favore degli stessi, e della
somma di curo 1500,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti in proprio,
oltre agli interessi legali decorrenti dalla domanda sino all’effettivo
pagamento.
La Corte di merito ha rilevato che il giudizio presupposto era iniziato,
con atto di citazione di Pietro Vigliotti (poi deceduto il 10 agosto 2003)
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Ric. 2012 n. 23246 sez. M2 – ud. 12-03-2013

avverso il decreto n. 6367/2008 della CORTE D’APPELLO di

innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’1 aprile 1987 ed era
pendente, alla data del ricorso per equa riparazione, innanzi alla Corte
di cassazione, sicchè durava da ventuno anni, essendo proseguito,
dopo la morte del predetto Pietro Vigliotti, a seguito di riassunzione il
15 ottobre 2004. La durata del processo andava calcolata, dunque, ai

sarebbe spettato al de cuius, fino alla morte dello stesso, e, quindi, in
anni 16, con eccedenza rispetto al termine ragionevole di undici anni. Il
relativo danno venne stimato in euro 11000,00. La Corte ritenne
inoltre spettante a ciascuno degli eredi iure proprio l’indennizzo per la
eccessiva durata della fase del processo successiva alla riassunzione,
pari ad anni uno e mesi sette, calcolati dal 15 ottobre 2004 al 14
maggio 2008, decurtati anni due di ragionevole durata del processo
innanzi a questa Corte, e liquidò detto indennizzo in euro 1500,00 per
ciascuno dei ricorrenti.
Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia sulla
base di quattro motivi. Resistono con controricorso Scarano
Domenica, Vigliotti Alfonsina, Vigliotti Vincenza, Vigliotti Francesco,
Vigliotti Maria, Vigliotti Angelo, Vigliotti Gerardo, in proprio e nella
qualità di eredi di Pietro Vigliotti, che hanno anche depositato
memoria.

fini del riconoscimento, pro quota, agli eredi dell’equo indennizzo che

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella
redazione della sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2, primo comma, della legge n. 89 del 2001, e dell’art. 75
cod.proc.civ. La Corte di merito avrebbe liquidato l’indennizzo agli
attuali controricorrenti iure proprio senza considerare che, in caso di
decesso di una parte, si determina una cesura, con conseguente
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Ric. 2012 n. 23246 sez. M2 – ud. 12-03-2013

L,

esclusione della possibilità, in caso di costituzione degli eredi, di tenersi
conto del periodo di durata ragionevole riferibile al de cuius, dovendosi
invece determinare ex novo il periodo di durata ragionevole riferibile agli
eredi.
La doglianza è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte — al quale il
Collegio intende aderire, non ravvisando ragioni per discostarsene — in
tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, qualora la
parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente
una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento
dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta
durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la
costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non
assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione
processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod.
proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e
tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda
sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla
somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo
abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante
indennizzi modulabili in relazione al concreto danno subito, il quale
presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida
conclusione (Cass., sentt. n. 13803 del 2011, n. 23416 del 2009, ord. n.
1309 del 2011).
Nella specie, gli eredi di Pietro Vigliotti si erano costituiti nel corso del
giudizio di appello. Con riguardo ad essi, ai fini del calcolo del periodo
di durata ragionevole del processo, andava, dunque, considerata, alla
stregua del richiamato principio, la durata fisiologica del grado di
appello e del giudizio di legittimità: sicchè, tenuto conto di essa, e del
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Ric. 2012 n. 23246 sez. M2 – ud. 12-03-2013

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periodo di sei mesi di stasi processale precedente l’attivazione della
fase di legittimità, non residua un periodo in relazione al quale
indennizzare ex legge n. 89 del 2001 gli attuali controricorrenti.
Con il secondo motivo si deduce motivazione omessa e/o insufficiente
sul punto della liquidazione dell’indennizzo in favore dei ricorrenti iure

processo.
Il motivo è infondato.
Il giudice di merito, valutato il comportamento delle parti e la
complessità del caso, ha fissato in anni sette il periodo di durata
ragionevole del processo, escludendo l’addebitabilità alle parti
medesime dei ritardi.
Con il terzo motivo si deduce ancora motivazione insufficiente sul
punto della liquidazione dell’indennizzo nonostante la riscontrabilità di
fattori di segno riduttivo: in subordine, si lamenta la mancata adozione
del criterio, di creazione giurisprudenziale, della liquidazione di curo
750,00 per ognuno dei primi tre anni di durata irragionevole del
processo.
La censura risulta priva di fondamento.
La entità della liquidazione dell’indennizzo corrisponde, in realtà, agli
standard europei, e non presta il fianco a critiche.

successionis nella misura di euro 11000,00, nonostante le interruzioni del

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 112 cod.proc.civ. e 2 della legge n. 89 del 2001. La Corte di
merito avrebbe liquidato ultra petita gli interessi legali a decorrere dalla
domanda anziché dalla data del decreto.
Anche tale doglianza si rivela infondata, ove si consideri che non è
configurabile, nella specie, un vizio di extrapetizione nel decreto
impugnato, essendo stata avanzata dagli attuali controricorrenti,
contestualmente alla domanda di equa riparazione, domanda di
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Ric. 2012 n. 23246 sez. M2 – ud. 12-03-2013

L-,

corresponsione degli interessi legali, dovuti, come chiarito dalla
giurisprudenza di questa Corte, con decorrenza dalla domanda
medesima (v., tra le altre, Cass., 18150 del 2011).
Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso,
rigettali gli altri. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione

fatto, la causa può essere decisa nel merito, elidendo dalla condanna
complessiva quella alla corresponsione in favore dei controricorrenti
dell’importo di euro 1500,00 ciascuno.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri. Cassa il decreto
impugnato in parte qua elidendo dalla statuizione la condanna del
Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’importo di euro
1500,00 in favore di ciascuno degli attuali controricorrenti. Condanna
il predetto Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi euro 585,00, oltre alle spese prenotate a
debito, per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta —
Sottosezione Seconda, della Corte di Cassazione, il 12 marzo 2013.

al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di

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