Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25827 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016), n. 25827
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25139-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2720/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.S., perito agrario, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, siccome svolta senza ausilio di dipendenti, con attrezzature minimali ed essenziali, costituite da un computer e da un automezzo.
Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge laddove il giudice di appello aveva ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione malgrado fosse emerso che il professionista si fosse avvalso di collaboratori terzi in modo continuativo.
2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, avanzato in subordine, (articolati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 pregressa e attuale formulazione) la ricorrente deduce l’omesso esame da parte del Giudice di merito del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla corresponsione da parte del contribuente di spese per compensi a terzi.
3. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 13 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
4. Alla luce di tale principio, la sentenza merita la cassazione laddove il giudice di appello non ha esaminato il fatto (costituito dalla corresponsione di compensi a terzi soggetti) decisivo nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile al ricorso nella vigente formulazione).
5. Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna anche per il regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri due, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016