Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25826 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21007/2015 proposto da:

MASLINDA 2 DI G. G & G SAS, in persona del legale

rappresentante p.t. e socio accomandatario sig. G.G.,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MORGERA

Michelangelo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISCHIAMARETERME ALBERGHI DI CASTAGNA S E FIGLI SNC, in persona dei

soci amministratori sig.ri C.G., CA.RO. e

C.R.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELENA FORTUNA unitamente all’avvocato SILVIO TRANI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2543/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Ischiamareterme Alberghi s.n.c. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Maslinda 2 s.a.s. per il pagamento di forniture di cui a fatture emesse nel periodo aprile 2002/agosto 2003: l’opponente dedusse che il debito era stato estinto a seguito di transazione-quietanza del 10.10.2003.

Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione sul rilievo dell’avvenuto disconoscimento della quietanza transattiva.

Pronunciando sul gravame della Ischiamareterme, la Corte di Appello ha invece ritenuto che la quietanza dovesse aversi per riconosciuta a fronte del disconoscimento generico e – comunque – tardivo da parte dell’opposta: ha pertanto riformato la sentenza, accogliendo l’opposizione a d.i..

Ricorre per cassazione la Maslinda 2 s.a.s. di G. G. & C., affidandosi a tre motivi; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte ha rilevato che alla prima udienza, in cui l’opponente aveva prodotto copia dell’atto di quietanza, l’opposta si era limitata ad impugnare “quanto dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto e pretestuoso” e a rilevare “la genericità della quietanza depositata che non si riferisce ai crediti per cui oggi è causa”.

Al riguardo, ha osservato che “la generica dichiarazione di impugnazione, che neppure fa riferimento alla conformità della copia all’originale, nè alla autenticità della scrittura e della sottoscrizione a nome del legale rappresentante della Maslinda 2 sas, non integra affatto un disconoscimento espresso, idoneo a privare di efficacia la scrittura ed anzi la imputazione della stessa ad altri crediti da parte del procuratore della opposta addirittura risulta incompatibile con un disconoscimento”.

Ha aggiunto che l’opposta aveva assunto una posizione analoga all’udienza del 21.12.2007, quando, a fronte dell’esibizione dell’originale della quietanza, aveva ribadito che il pagamento si riferiva ad “altro credito, saldato da controparte”, con ciò rendendo una contestazione “equivoca” della scrittura, relativa solo alla imputabilità e non alla veridicità.

Ha rilevato che “solo nella memoria successiva, depositata dalla parte opposta ex art. 183 c.p.c. e pertanto tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2”, la Maslinda aveva formulato “espresso disconoscimento sia della conformità della copia, sia della sottoscrizione e del contenuto della scrittura stessa”.

Ha concluso che i due termini (prima udienza o prima risposta) in cui deve essere effettuato il disconoscimento “operano nel senso che il sopraggiungere del primo evita che possa successivamente essere fatto il disconoscimento entro il secondo termine” e che – nel caso – il disconoscimento era avvenuto tardivamente, in un momento successivo “alle udienze in cui l’atto era stato esibito e prodotto e nelle quali si era comunque svolto il contraddittorio delle parti sulla autenticità e valenza del medesimo”.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c.”), la ricorrente assume la tempestività del disconoscimento, in quanto la scrittura era stata “depositata in copia ed esibita in originale dalla resistente soltanto alla prima udienza del giudizio di primo grado, celebratasi in data 21.12.2007 e disconosciuta tempestivamente dalla ricorrente con il primo atto successivo alla produzione ovvero con memoria I termine ex art. 183 c.p.c.”.

2.1. A tale motivo, la controricorrente ha obiettato che l’atto di transazione venne prodotto alla prima udienza tenutasi nell’anno 2005 e che nè a tale udienza, nè con memoria ex art. 180 c.p.c. (mai depositata), nè alle successive udienze del 4.10.2006 e del 23.2.2007 l’opposta aveva mai disconosciuto il documento nella sua conformità all’originale e/o nella scrittura e nella sottoscrizione; che il disconoscimento non venne effettuato neppure all’udienza del 21.12.2007, in cui il documento venne esibito in originale (in quanto il difensore della Maslinda si era limitato a verbalizzare: “impugna e contesta estensivamente, parola per parola, tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in particolare l’atto di quietanza e transazione (…) depositato in atti, in quanto pretestuoso, infondato, inconferente al presente giudizio, trattandosi di altro credito, saldato dalla controparte”), ma soltanto con la successiva memoria ex art. 183 c.p.c..

3. Col secondo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e art. 214 c.p.c.”), la Maslinda contesta l’assunto della Corte sulla genericità del disconoscimento e riporta il contenuto della contestazione effettuata con la memoria ex art. 183 c.p.c..

4. I due motivi – da esaminare congiuntamente – sono inammissibili.

La ricorrente omette, infatti, di confrontarsi con le vicende processuali avvenute prima dell’udienza del 21.12.2007 e con la stessa verbalizzazione compiuta dal proprio difensore nella suddetta udienza, ossia con le circostanze in base alle quali la Corte ha ritenuto tardivo il disconoscimento compiuto a mezzo della prima memoria ex art. 183 c.p.c.; così facendo, effettua un’impugnazione largamente eccentrica rispetto alle ragioni della decisione della Corte, senza coglierne l’effettiva portata e – per ciò stesso – senza contestarla specificamente.

Nè appare conferente il richiamo – compiuto col secondo motivo – al tenore del disconoscimento contenuto nella memoria ex art. 183 c.p.c., al fine di contestare la valutazione di genericità compiuta dalla sentenza: la genericità individuata e valorizzata dalla Corte (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza) non è, infatti, riferita al contenuto della memoria, ma alle verbalizzazioni compiute alla prima udienza e all’udienza del 21.12.2007.

Per di più, il ricorso omette di censurare l’affermazione della Corte secondo cui l’imputazione della scrittura transattiva “ad altri crediti da parte del procuratore della opposta addirittura risulta incompatibile con un disconoscimento”; affermazione che, quand’anche inidonea ad integrare una ratio ulteriore della decisione, vale a ribadire in modo decisivo la valutazione della inidoneità delle verbalizzazioni compiute dal difensore dell’opposta a comportare esse stesse il disconoscimento della scrittura.

5. Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la Corte per non avere considerato che l’assegno incassato dalla Maslinda il 10.10.2003 concerneva un importo inferiore a quello delle fatture poste a fondamento dell’ingiunzione e che non si riferiva dunque a tali fatture, ma “a vecchi debiti e pendenze non saldate dalla resistente”.

Il motivo è assorbito dalla ritenuta tardività del disconoscimento della scrittura di quietanza – transazione, giacchè l’accordo transattivo poteva ben comportare – per sua stessa natura – il pagamento di un importo inferiore a quello originariamente dovuto.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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