Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25826 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25826 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 20938-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2889

avvocati RICCIO ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, NICOLA
VALENTE, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

PROSPERI FLORA;

Data pubblicazione: 18/11/2013

- intimata

avverso la sentenza n. 513/2008 della CORTE D’APPELLO
di LECCE, depositata il 17/04/2008 R.G.N. 3088/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

BRONZINI;

Udienza 15.10.2013, causa n. 7

n. 20938/80

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Prosperi Flora adiva il Tribunale del lavoro di Lecce deducendo di essere titolare di pensione di
reversibilità con decorrenza 1.11.77 in regime di convenzione internazionale con pro-rata a
carico dell’INPS il cui importo- sommato a quella della pensione- estera era superiore al
trattamento minimo e pertanto chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento delle quote fisse
di cui all’art. 10 I. 160/5. Si costituiva l’INPS che contestava la fondatezza della domanda. Il
Tribunale di Lecce rigettava il ricorso; la Corte di appello con sentenza del 17.4.2008, in riforma
della sentenza accoglieva l’appello della Prosperi e condannava l’INPS al pagamento in favore
dell’appellante delle quote fisse sulla pensione goduta a partire dal 1.2.1994 oltre interessi
legali.
La Corte territoriale osservava che l’appellante aveva provato che la somma dei due pro-rata
era superiore al trattamento minimo e che la documentazione non era tardiva essendo
precostituita e non essendo riuscito l’appellante ad ottenerla nel corso del giudizio di primo
grado.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione degli artt. l° L. 3.6.1975 n. 160 e della legge

27.12.1983 n. 730 ; dal 1 maggio 1984 non risulta più effettivo il sistema delle quote fisse; ma
solo il sistema di incrementi valido per i lavoratori dell’industria.
Il motivo appare infondato. La Corte di appello ha condannato l’INPS al pagamento in favore
della Prosperi Flora delle quote fisse sulla pensione goduta nei limiti della prescrizione
decennale a decorrere dalla domanda amministrativa e quindi dal 1.2.1994 ( cfr. dispositivo
della decisione impugnata). Tuttavia non vi sono motivi, neppure di ordine letterale, per
interpretare il decisum della sentenza contra legem posto che emerge anche dal ricorso in
cassazione che nello stesso o atto di appello e nella domanda introduttiva si dava atto che il
sistema delle quote fisse era operativo sino al 1 maggio 1984 stesso essendo stato sostituito da
un diverso meccanismo di integrazione previsto dall’art. 21 legge n. 730 a decorrere dal
1.5.1984 ( cfr. cass. n. 12055/2003) . Pertanto il dispositivo andava, alla luce delle stesse
prospettazioni della difesa della Prosperi riportate nel ricorso in cassazione dell’INPS,
interpretato nel senso che la condanna si riferisce alle quote fisse maturate sino al 1.5.1984 ( non
anche successivamente) che dovranno essere corrisposte solo dal 1.2.1994 e ciò in relazione alla
accertata prescrizione decennale. Si deve in tal senso interpretare la sentenza impugnata.

R.G.

Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 414 e 437 c.p.c.: la produzione
documentale era tardiva.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.10,2013

Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha ritenuto ammissibile la produzione
documentale in quanto posto che non solo si trattava di prova precostituita, ma che la parte non
era stata in condizione di ottenere i documenti nel giudizio di primo grado. Pertanto la
decisione di acquisire la documentazione è stata idoneamente motivata con riferimento proprio a
quei parametri indicati nella sentenza a sezioni unite n. 8202/2005 richiamata nel ricorso in
cassazione. In ogni caso l’INPS non allega e documenta di essersi pro- tempo opposta alla detta
produzione e pertanto l’eccezione in discorso appare anche tardiva.

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