Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25825 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25825

Fatto

RILEVATO CHE:

Ta.Al. e A. convennero in giudizio il padre Gianfranco per sentirlo condannare al pagamento della somma di 142.025,70 Euro in forza di una scrittura privata del 16.12.1996 intervenuta fra il nonno materno e i genitori degli attori – con cui si era dato atto del prestito della somma di 275 milioni di Lire da parte di R.E. in favore dei coniugi T.G. e R.M.A. e si era previsto, fra l’altro, che in caso di separazione fra detti coniugi, la somma prestata dovesse essere restituita ai loro figli Al. e A., nipoti di R.E.;

il convenuto contestò la domanda e chiamò in causa R.M.A. quale eventuale coobbligata solidale;

il Tribunale accertò il credito degli attori nei confronti del T. e compensò le spese di lite;

la Corte di Appello di Ancona ha accolto il gravame principale di Ta.Al. e A., disponendo la condanna (omessa dal primo giudice) di T.G. al pagamento dell’intera somma oltrechè delle spese del doppio grado di giudizio; ha rigettato, invece, l’appello incidentale del T., volto – fra l’altro – a dedurre l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di R.E. e a ottenere che la condanna al pagamento venisse pronunciata anche a carico della terza chiamata;

ha proposto ricorso per cassazione T.G., affidandosi a quattro motivi; hanno resistito Ta.Al. e A. a mezzo di controricorso;

in data 19.6.2017, è stato depositato atto a firma congiunta dei difensori del ricorrente e dei controricorrenti, con i cui gli stessi “dichiarano di rinunciare ai propri atti avendo le parti raggiunto un accordo stragiudiziale”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la “rinuncia” non è idonea a determinare l’effetto dell’estinzione del giudizio, in quanto sottoscritta dal solo difensore del ricorrente non munito di procura speciale: la procura presente in calce al ricorso difetta, infatti, della necessaria specificità in quanto, conferendo genericamente al difensore “ogni potere, diritto e facoltà, nessuno escluso”, non soddisfa la previsione di cui all’art. 84 c.p.c., comma 2, secondo cui il difensore non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa “se non ne ha ricevuto espressamente il potere”;

la dichiarazione congiunta dei due difensori è tuttavia idonea ad evidenziare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (cfr., per tutte, Cass. n. 23161/2013) e a determinare pertanto la sopravvenuta inammissibilità del ricorso; l’accordo intercorso fra le parti giustifica la compensazione delle spese di lite;

trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, e non originaria, non sussistono le condizioni per applicare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 13636/2015).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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