Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25825 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21014-2013 proposto da:

C.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE N 9, presso lo studio dell’avvocato ANGELO GRANDONI, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Angelo Grandoni difensore della ricorrente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.E., architetto, di cartella di pagamento portante IRAP per l’anno di imposta 2004, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione.

In particolare, secondo il Giudice di appello l’attività di recupero dell’imposta, dichiarata come dovuta dal contribuente e da questi non versata, posta in essere dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’emissione delle cartelle impugnata era pienamente legittima, essendo stata, tra l’altro, preceduta dalla comunicazione di irregolarità; mentre, per altro verso, essendo la cartella impugnabile solo per vizi suoi propri non poteva più introdursi in giudizio il profilo della sussistenza della pretesa tributaria, avendo il contribuente altri mezzi a sua disposizione quali la presentazione di dichiarazione integrativa ovvero la presentazione di istanza di rimborso D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo – con il quale si è dedotto l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello laddove aveva ritenuto che, vertendosi in ipotesi di cartella emessa sulla base di pura attività di liquidazione dell’imposta dovuta e non versata, era esclusa in capo al contribuente alcuna possibilità di rettifica in sede di impugnazione- è fondato alla luce del principio consolidato e di recente ribadito (Cass. n.4049 del 27/02/2015 e SS.UU. n.13378/2016) secondo cui “in tema d’IRAP, il contribuente può contestare la debenza del tributo, frutto di errore nella dichiarazione presentata, anche in sede d’impugnazione della cartella di pagamento, nonostante la scadenza del termine di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 bis, atteso che le dichiarazioni dei redditi sono, in linea di principio, sempre emendabili, sin in sede processuale, ove per effetto dell’errore commesso derivi, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del dichiarante ad un tributo più gravoso di quello previsto dalla legge”.

2. L’accoglimento del mezzo comporta l’assorbimento del secondo motivo, avendo la Commissione regionale errato nel ritenere precluso l’esame del merito della pretesa tributaria.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Lazio perchè adeguandosi ai superiori principi, provveda all’esame del merito oltre che regolare le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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