Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25824 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 23/04/2021, dep. 23/09/2021), n.25824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6696/2017 proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione

Pubblica, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della

Pubblica Amministrazione e Innovazione, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

Smart Development S.r.l., già Tecnosys S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

G. Vico n. 31, presso lo studio dell’avvocato Scoccini Enrico, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.

P.L. di Enna – Rep. n. 2107 del 23.3.2017;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), Fallimento (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7300/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/04/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di partecipazione alla gara d’appalto promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro per l’esecuzione di un progetto di formazione a livello locale le società Tecnosys (oggi Smart Developmente) e la società (OMISSIS) risultate aggiudicatarie della gara si costituivano in raggruppamento temporaneo di imprese RTI e la Tecnosys conferiva alla (OMISSIS) mandato speciale di rappresentanza per tutti gli atti e rapporti con la Funzione Pubblica derivanti dall’esecuzione del citato progetto. Successivamente, eseguita la prestazione oggetto dell’appalto ed approvata la rendicontazione finale la Funzione Pubblica dispose il pagamento di Euro 143.442,66 nei confronti di (OMISSIS) nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Fallimentare di Roma n. 814 del 22 settembre 2004.

La Tecnosys, assumendo l’illegittimità del pagamento effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministro al Fallimento (OMISSIS)) convenne quest’ultima davanti al Tribunale di Roma il quale, con sentenza in data 9/5/2011, condannò la Funzione Pubblica al pagamento della somma di Euro 143.442,66 a favore di Tecnosys assumendo che il fallimento della (OMISSIS) aveva determinato lo scioglimento del mandato con la conseguenza che l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in favore di ciascuna delle componenti ATI ormai disciolta.

La Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministro affidato a sei motivi. La società Tecnosys (oggi Smart Developmente) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 78, ed L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 10, comma 1, lett. D) e art. 13, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che il fallimento della (OMISSIS) avesse determinato lo scioglimento del mandato con la conseguenza che l’adempimento avrebbe dovuto essere effettuato in favore di ciascuna delle componenti ATI ormai disciolta, mentre al contrario, nonostante il fallimento, permaneva il mandato all’incasso insito nel più generale mandato di gestione dell’appalto conferito alla capogruppo. Pertanto, secondo la ricorrente Amministrazione, era da ritenersi del tutto legittimo l’adempimento da parte dell’Amministrazione di corrispondere alla capogruppo il saldo inerente all’ultimazione dei lavori, essendo ignota la ripartizione dei lavori e dei relativi crediti con riferimento alle situazioni ed ai motivi afferenti al contratto di appalto principale per il quale ha ritenuto unica legittimaria la impresa capogruppo mandataria dell’ATI.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della società capogruppo, costituita mandataria dell’altra, ai sensi del D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 8, determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ai sensi della L. Fall., art. 78, sicché l’impresa mandante è legittimata ad agire direttamente nei confronti del committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall’appalto ad essa imputabile e la curatela è legittimata a riscuotere dall’amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all’accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 973 del 17/01/2017).

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1321,1362,2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello di Roma ha ritenuto che fosse nota all’Amministrazione la ripartizione delle quote di partecipazione spettanti alle imprese facente parte dell’ATI nell’esecuzione dell’appalto; e cioè che alla mandante Tenosys spettasse il 98,9% del saldo ed a (OMISSIS) la restante parte, importi conosciuti o conoscibili sulla base della contabilità finale dei lavori ed altra documentazione prodotta dalla capogruppo (OMISSIS) recante il timbro di ricezione dell’Amministrazione mentre, al contrario, i comportamenti delle parti non erano stati univoci in ordine alle attribuzioni delle rispettive quote e l’Amministrazione non conosceva la ripartizione dei lavori ed i relativi crediti delle imprese partecipanti.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché omessa motivazione perché la Corte di Appello di Roma non ha motivato in alcun modo in ordine all’esistenza di un accordo successivo implicito di ripartizione del corrispettivo.

Il secondo e terzo motiv da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili sia perché attengono ad accertamenti di merito qui inammissibili sia in quanto non riguardano la ratio decidendi principale della sentenza che rimane quella dello scioglimento del mandato a seguito del fallimento della capogruppo L. Fall., ex art. 78.

In ogni caso la Corte distrettuale ha motivato il proprio convincimento, con valutazione di merito insindacabile in questa sede adeguatamente e congruamente motivata, avendo ritenuto che fosse nota all’Amministrazione la ripartizione delle quote di partecipazione spettanti alle imprese facente parte dell’ATI nell’esecuzione del contratto di appalto sulla base della contabilità finale dei lavori ed altra documentazione prodotta dalla capogruppo (OMISSIS) recante il timbro di ricezione dell’Amministrazione. La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1189,2697,2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma ha escluso l’esistenza di un pagamento effettuato in buona fede dall’Amministrazione al Fallimento (OMISSIS) quale creditore apparente mentre avrebbe dovuto valutare che Tecnosys, pur essendo al corrente del pagamento prima della sua esecuzione non manifestò alcuna opposizione al pagamento a (OMISSIS).

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello di Roma ha totalmente omesso la motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di buona fede dell’Amministrazione.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di punti decisivi e controversi in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte di Appello di Roma ha totalmente omesso di considerare che Tecnosys aveva tenuto un comportamento consenziente al pagamento alla capogruppo e solo dopo il rifiuto di quest’ultima di pagarle quanto a lei dovuto aveva agito giudizialmente.

Il quarto, quinto e sesto motivo da trattarsi congiuntamente) in quanto tutti riguardanti l’asserita buona fede della ricorrente nell’effettuare il pagamento, sono infondati e devono essere respinti.

Infatti occorre considerare che il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens.

Un tale comportamento colposo da parte di Tecnosys è stato escluso dalla Corte di merito con congrua ed adeguata motivazione non potendo identificarsi come tacita approvazione la mera conoscenza da parte di Tecnosys del pagamento disposto dall’Amministrazione nei confronti della fallita capogruppo.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 23 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA