Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25824 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5113-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6684/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2013, ha accolto della Mediocredito italiano spa

La società intimata non si è costituita.

Con istanza del 3 settembre 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente presentato domanda di condono D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo.

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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