Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25823 del 18/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25823 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 17199-2011 proposto da:
CSAKO

SILVANO

CSKSVN55B28H719V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio
dell’avvocato PEZZALI PAOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CHILOVI VASCO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2735

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. 00337460224), in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo
studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la

Data pubblicazione: 18/11/2013

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOBBIO
LUCIA, PEDRAZZOLI NICOL0′, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 32/2011 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 01/04/2011, r.g.n. 68/2010;

udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato MELONI GUIDO per delega LORENZONI
FABIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 17199/13
Ud. 1 ott. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

aprile 2011, ha confermato la decisione di primo grado che aveva
rigettato la domanda proposta da Csako Silvano nei confronti della
Provincia Autonoma di Trento, volta alla declaratoria di illegittimità
del licenziamento ed alla reintegra nel posto di lavoro.
Il predetto lavoratore, assunto quale collaboratore scolastico a
tempo indeterminato, era stato licenziato dalla Provincia per
mancato superamento del periodo di prova a seguito di parere
motivato del dirigente dell’istituto scolastico presso il quale
prestava servizio.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede,
ha osservato che era irrilevante che il lavoratore fosse stato
assunto in precedenza, per un lungo periodo, con contratti a
termine, dalla Provincia, svolgendo identiche mansioni e, a dire del
lavoratore, con esito positivo della prova.
Ed infatti, per espressa previsione del contratto collettivo
provinciale, il dipendente assunto a tempo indeterminato doveva
essere assoggettato ad un periodo di prova, ai fini della verifica
delle qualità professionali, del comportamento e della personalità
complessiva del lavoratore.
Nella specie tale prova non era stata superata, come era
emerso dal parere motivato del dirigente scolastico.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il lavoratore sulla base di un solo motivo, illustrato da
successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
L’Ente convenuto ha resistito con controricorso.

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 10 marzo – 1

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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve premettersi che all’udienza di discussione il difensore
della Provincia resistente ha comunicato l’avvenuto decesso del
ricorrente.
Ora, a prescindere che le norme che disciplinano

colpita dall’evento, con la conseguenza che è solo detta parte
legittimata a far valere l’effetto interruttivo, deve rilevarsi che, per
consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di
Cassazione, dominato dall’impulso di ufficio, non trova
applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli
eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., con la
conseguenza che, una volta instauratosi il giudizio con la notifica
del ricorso, la morte del ricorrente non assume alcun rilievo.
2. Il controricorso è inammissibile ex art. 370 cod. proc. civ.
Esso infatti è stato notificato al ricorrente con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 9 febbraio 2012,
e cioè oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine
stabilito per il deposito del ricorso (7 luglio 2001, essendo stato il
ricorso notificato il 17 giugno 2011).
Da ciò discende che la parte controricorrente non poteva
presentare la successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ma
solo partecipare – così come ha fatto – alla discussione orale (art.
370 cit., primo comma).
3. Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e
falsa applicazione dell’art. 2096 cod. civ., “in relazione all’art. 23
del contratto collettivo provinciale richiamato dalle parti in causa”,
deduce che è errata la sentenza impugnata laddove ha ritenuto
legittima l’apposizione del patto di prova, pur avendo il ricorrente
lavorato per oltre sei anni presso la stessa Amministrazione.
Ed infatti, essendo stata l’assunzione a tempo indeterminato
preceduta da altri contratti di lavoro a tempo determinato tra le
stesse parti ed avendo il ricorrente svolto le stesse mansioni o

l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte

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simili, non era necessario verificare le qualità professionali e la
personalità complessiva del medesimo, in quanto già accertate dal
datore di lavoro nei pregressi rapporti, considerato peraltro che
l’interesse pubblico sotteso all’esperimento della prova deve essere
valutato con riguardo alle mansioni più o meno elevate

nella specie, siano di basso livello.
Era dunque nullo, per mancanza di causa, il patto di prova
apposto al contratto individuale.
4. Il motivo è privo di fondamento, poiché, a prescindere dalla
espressa previsione dell’apposizione del patto di prova contenuta
nel contratto collettivo provinciale e dal fatto che in precedenza il
ricorrente era stato assunto con più contratti a termine alle
dipendenze della stessa amministrazione, elementi questi
richiamati dalla sentenza impugnata, l’art. 2096 cod. civ. ed i
principi elaborati dalla giurisprudenza sulla base di detta norma,
non sono applicabili allo “speciale” (v. Corte Costituzionale,
decisioni n. 313/1996, 309/1997, 89/2003, 199/2003) rapporto
di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, risultando
l’istituto della prova regolato da diverse, specifiche, disposizioni,
secondo la salvezza formulata dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
art. 2, comma 2.
Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 13, dispone, infatti,
che “in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni

applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non
incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36, salvo che la
materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”.
E l’art. 17 della richiamata fonte normativa (Assunzioni in

servizio) al comma 1, reca le seguenti disposizioni: “I candidati
dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale,
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di

dell’interessato, finendo per scemare nell’ipotesi iticui queste, come

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accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e
sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o
categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di
prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni
professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione
esecutivi”.
La regola è poi ripetuta dall’art. 28, comma 1, con riguardo
alle assunzioni degli avviati al lavoro dagli uffici di collocamento:

“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in
prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati,
anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di
avviamento e di graduatoria integrata”.
Il richiamato quadro normativo rende evidente che tutte le
assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono
assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene

ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro
dall’autonomia contrattuale.
L’autonomia contrattuale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, cit.,
è abilitata solo alla determinazione della durata del periodo di
prova, ma tale abilitazione è data dalle norme esclusivamente alla
contrattazione collettiva, restando escluso che il contratto
individuale possa discostarsene (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
comma 3).
Deve conclusivamente ribadirsi il seguente principio di diritto:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato non trova
applicazione l’art. 2096, cod. civ., che regola l’assunzione in prova
nell’ambito dei rapporti di lavoro privati, restando l’istituto
autonomamente disciplinato dall’art. 70, comma 13, del d. lgs. n.
165 del 2001 nonché, con riguardo alle assunzioni degli avviati al
lavoro dagli uffici di collocamento, dall’art. 28, comma 1, del
medesimo decreto. Ne consegue che l’assunzione è assoggettata al
periodo di prova ex lege e non in forza di un patto frutto di

collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente

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autonomia contrattuale, la quale può incidere solo sulla durata del
periodo di prova secondo quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva” (Cass. 2 agosto 2010 n. 17970; negli stessi termini,
Cass. 13 agosto 2008 n. 21586).
4. La natura e la complessità delle questioni trattate giustifica
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma in data 1 ottobre 2013.

la compensazione per l’intero delle spese del presente giudizio.

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