Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25823 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3831-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TUPINI 133,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO ARMENTANO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.70/15/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE 17/11/2010, depositata il 15/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di L.E., medico, della cartella recante richiesta di pagamento dell’IRAP relativa all’anno di imposta 2004 e consequenziali sanzioni, la C.T.R. del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto non dovute le sanzioni sussistendo incertezza in ambito normativo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo, con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 è infondato.

In materia è stato, infatti, affermato che l’incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l’emissione dell’avviso di accertamento e l’irrogazione delle sanzioni (Cass. n. 11096/2011). Si è, altresì, ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n. 22252/2011) ed, in applicazione di tali principi, si è rilevato, in particolare, che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza (tanto da comportare un successivo recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte) e che tale obiettiva incertezza era desumibile dal lessico utilizzato e dalla difficoltà di darne una lettura inequivoca, anche avuto riguardo all’esigenza dell’indispensabile coordinamento con il complessivo quadro normativo di riferimento, sia fiscale che ordinamentale (cfr. Cass. n. 4394 del 24/02/2014).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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