Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25823 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12233/2019 R.G. proposto da:

S.J.D., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Omar CHIARI, presso il cui

studio legale sito in Bergamo, alla via Piccinini, n. 2, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4262/17/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia vertente in tema di impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria per tributi dovuti da S.J.D., quale ex socio della S.T.M. Costruzioni s.r.l., società di capitali a ristretta base partecipativa, con riferimento agli anni d’imposta 2008 e 2017, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, che la costituzione di un fondo patrimoniale non escludesse la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, stante la natura non esecutiva dell’atto, precisando che il contribuente non aveva fornito la prova, su di esso incombente, “che i debiti erano stati contratti per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e, soprattutto, che il creditore era a conoscenza di tale circostanza”.

2. Avverso tale statuizione il contribuente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui replicano con controricorso le amministrazioni intimate.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e dell’art. 170 c.c. in punto di iscrizione ipotecaria su beni ricompresi in un fondo patrimoniale.

1.1. Sostiene il ricorrente che la CTR aveva errato nel ritenere l’iscrizione ipotecaria atto avente natura cautelare e non esecutiva con conseguente inapplicabilità dell’art. 170 c.c.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. Al riguardo, richiamando Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445), va ricordato che “questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l’esecuzione richiamata dall’art. 170 c.c. fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità e che è stato applicato anche dalla CTR, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” (cfr. Cass. 23876/2015). In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”. In termini si sono espressi anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016 (Rv. 641645), Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445), nonchè Cass. n. 14867 del 2018 che ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l’agente della riscossione aveva prospettato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sul presupposto che all’iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell’espropriazione forzata, non si applicherebbe l’art. 170 c.c. relativo all’esecuzione su beni e frutti, confermando, però, l’onere della prova gravante sul debitore.

4. Pertanto, ancorchè nelle premesse argomentative della sentenza impugnata si sostenga l’inapplicabilità dell’art. 170 c.c. all’iscrizione ipotecaria, la CTR perviene alla corretta conclusione che l’iscrizione ipotecaria è ammessa anche sui beni rientranti nel fondo patrimoniale e che nella specie il contribuente non aveva fornito la prova su di esso incombente della sussistenza delle condizioni di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ovvero l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione da parte dei giudici di appello del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

6. Anche a voler prescindere dal rilievo di inammissibilità del motivo in esame per erronea deduzione del vizio denunciato, valutando favorevolmente l’esposizione argomentativa sviluppata nel mezzo di impugnazione, ritiene il Collegio che il motivo sia palesemente infondato alla stregua del contenuto stesso del ricorso in cui è riprodotto (pagg. 1 3 e 14) quanto scritto negli atti difensivi depositati in primo grado dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Nord s.p.a., da cui emerge in maniera assolutamente chiara la contestazione circa l’insussistenza sub specie delle condizioni di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale e della prova delle relative condizioni, ovvero l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Contestazione che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è anche specifica se rapportata al tipo di allegazione svolta dal medesimo, che nell’originario ricorso si era limitato a sostenere, in maniera assolutamente generica, senza dedurre alcunchè sul requisito soggettivo della consapevolezza del creditore dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia e sulle prove all’uopo addotte, che l’avviso di accertamento riguardava “presunti debiti della società STM Costruzioni Srl relativi all’imposta regionale sulle attività produttive ed all’imposta sul valore aggiunto, che nulla hanno a che vedere con le obbligazioni contratte al fine di soddisfare i bisogni della famiglia S.”.

7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 17.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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