Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25822 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25822

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Notaio A.F. ha proposto ricorso per cassazione contro M.P.P. e S.M.A. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 27 marzo 2014, che ha provveduto in grado di appello sulla controversia decisa in primo grado dal Tribunale di Oristano il 30 marzo del 2010.

1.1. Davanti a quel Tribunale nel marzo del 2001 gli intimati avevano convenuto il Notaio e I.R.R., per ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita rogato dal Notaio nel maggio del 1995, nel quale l’ I. aveva garantito la libertà del cespite da pesi, mentre l’immobile era risultato gravato da un pignoramento immobiliare trascritto da F.G., nonchè la loro condanna in via solidale al pagamento della somma di Lire 131.399.772 oltre le rate semestrali del mutuo contratto ed altresì il risarcimento dei danni.

1.2. Nella costituzione dell’ I. e dell’ A., che chiamava in causa la s.p.a. C.A.B., la S.I.A.T., la AXA s.p.a., la Winthertur e la Assid s.p.a., per esserne manlevato nei limiti a ciascuna ascrivibili in forza di una polizza assicurativa, nonchè nella costituzione di tali società, che sollevavano contestazioni sia sulla manleva sia sul rapporto principale, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita ravvisando un grave inadempimento dell’ I. e condannava il medesimo alle restituzioni. Rigettava, invece, pur ravvisando una condotta dell’ A. di inadempimento del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, la domanda risarcitoria e, quanto alle spese giudiziali, condannava l’ I. a favore degli attori, compensava le spese fra le altre parti, salvo quanto al rapporto fra l’ A. e la Assid, riguardo al quale gravava delle spese il Notaio perchè al momento della chiamata in causa la Assid era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’azione doveva esercitarsi in sede concorsuale.

2. La sentenza veniva appellata in via principale dal M. e dalla S. nei confronti del solo A., riguardo alla statuizione che aveva negato la condanna al pagamento della somma in restituzione ed al risarcimento del danno.

All’appello resisteva l’ A., il quale, senza svolgere appello incidentale, contestava la sussistenza del proprio inadempimento e la fondatezza dell’avverso appello ed eccepiva che non si fosse fatta notificazione dell’impugnazione alle compagnie assicuratrici, a suo dire ai sensi dell’art. 332 c.p.c.. Concludeva chiedendo in via principale il rigetto dell’appello avversario e in via subordinata accertarsi il concorso di responsabilità degli appellanti ai sensi dell’art. 1227 c.c., nella causazione del preteso danno. Inoltre, in via ulteriormente subordinata svolgeva appello incidentale riguardo alla propria condanna alle spese nei confronti dell’Assid.

2.1. Nella costituzione dell’ A., la Corte d’Appello di Cagliari, con ordinanza del 17 febbraio 2011, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle cinque società assicuratrici a norma dell’art. 331 c.p.c..

Nessuna delle parti ottemperava all’ordine di integrazione.

2.2. All’esito della rimessione in decisione, la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, per quanto in questa sede interessa, disattendeva l’eccezione dell’appellato di improcedibilità dell’appello per la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione, reputando che “trattandosi di cause scindibili, per essere quella prospettata un’ipotesi di garanzia impropria, l’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere operata dalla parte direttamente interessata, cioè quella garantita”, onde “in mancanza, la violazione de qua (era) priva di ogni effetto (v. sul punto Cass. n. 4893 del 2003)”. Di seguito, la sentenza impugnata riteneva la parziale fondatezza dell’azione risarcitoria nei confronti dell’ A. e, in riforma della sentenza di primo grado, lo condannava al pagamento della somma di Euro 44.576,6 oltre interessi dalla costituzione in mora, confermandola per il resto.

3. Al ricorso per cassazione dell’ A., che propone tre motivi, hanno resistito con congiunto controricorso il M. e la S..

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 e sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, nonchè memoria dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., art. 101 c.p.c., comma 1, art. 331 c.p.c. e art. 111 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Vi si lamenta che erroneamente la Corte cagliaritana abbia disatteso l’eccezione di “improcedibilità” dell’appello adducendo che la relazione fra la causa principale e le cause di garanzia nei confronti delle società assicuratrici fosse di scindibilità. Si sostiene che, pur essendo prevalente nella giurisprudenza di questa Corte la tesi che la causa di garanzia impropria è scindibile rispetto alla principale, tuttavia, si riterrebbe la relazione di inscindibilità allorquando il garante, costituendosi, come era accaduto nella specie, non si limiti a contraddire sulla domanda di manleva, ma contesti anche il fondamento della domanda principale.

2. Il motivo è fondato.

Lo è alla luce della recente ricostruzione delle implicazioni che sulla causa di chiamata in causa del garante ex art. 1917 c.c., da parte del convenuto, si verificano in sede di gravame nell’ipotesi in cui, come accaduto nel caso di specie, la domanda principale contro il responsabile viene respinta e l’attore proponga impugnazione.

In questo caso, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia, l’attore che propone appello in via principale riguardo al rigetto della sua domanda deve necessariamente introdurlo evocando oltre che il responsabile anche e necessariamente il garante.

Ciò è stato affermato dalla recente Cass., Sez. un. n. 24707 del 2015, all’esito di un percorso motivazionale che ha escluso che dalla qualificazione come propria o impropria della garanzia, secondo una terminologia notoriamente usata, possano discendere differenti implicazioni rispetto al litisconsorzio in fase di impugnazione.

Hanno osservato le Sezioni Unite, per quanto in questa sede interessa, quanto segue:

“p.9.2. Il punto è, però, che l’oggetto di disciplina della norma dell’art. 106 c.p.c. e quello dell’art. 32 c.p.c., nonostante questa seconda norma comprenda l’ambito di disciplina dell’altra, sono, in realtà, solo parzialmente sovrapponibili, nel senso che l’art. 106, può in realtà trovare applicazione senza che necessariamente si debba fare applicazione dell’art. 32. Occorre considerare che l’art. 106 c.p.c., con l’espressione “chiamare nel processo un terzo (…) dal quale pretende di essere garantita”, fermo che la chiamata è esercizio di un’azione (come suggerisce la rubrica del titolo in cui è inserita), si presta a comprendere due distinti profili. Un primo profilo è necessario, in quanto sotteso allo stesso significato della chiamata, l’altro è solo eventuale, anche se di certo ricorre molto di più nella pratica. Il primo profilo si coglie nel significato stesso dell’espressione “essere garantita”. Poichè l’oggetto della garanzia inerisce in tutte le varie fattispecie ad una prestazione, quella di garanzia, che si deve tenere se il modo di essere del rapporto principale risulti accertato con un contenuto sfavorevole al soggetto, il garantito, che ne è parte, la chiamata del terzo ha, come del resto, non si dubita, come contenuto e, quindi, come petitum dell’azione con essa esercitata la richiesta di accertamento di quel modo di essere nel contraddittorio del terzo chiamato preteso garante. Essendo tale accertamento già oggetto del giudizio principale, la richiesta si concreta dunque nell’estensione al terzo preteso garante dell’efficacia e, quindi, della soggezione all’accertamento del rapporto oggetto del giudizio principale, che, rispetto a quello di garanzia, costituisce un elemento – o per previsione normativa discendente dalla struttura delle fattispecie (in quelle che tradizionalmente vengono dette ipotesi di garanzia proprie) o perchè, al di là di una previsione normativa, il fatto dell’accertamento del rapporto principale integra uno degli elementi del rapporto di garanzia – della sua fattispecie costitutiva e, dunque, un elemento “pregiudicante” quest’ultima. E’ questo il contenuto minimale, ma necessario ed indefettibile, della chiamata del terzo garante cui allude l’art. 106 c.p.c.. La chiamata in questo contenuto minimale ma necessario ha come oggetto, premessa la deduzione dell’esistenza del rapporto di garanzia soltanto come rapporto legittimante la chiamata stessa (cioè l’ingresso del terzo nel processo senza una richiesta di accertamento dell’effettiva esistenza di detto rapporto e del suo modo di essere e del riconoscimento di diritti basati su di esso), la mera estensione al terzo garante dell’efficacia della decisione sul rapporto principale. Sotto tale profilo – che qualcuno individua come denuncia della lite, ma con formulazione che non deve essere intesa letteralmente data l’implicazione che la chiamata comunque ha – la chiamata determina l’effetto di estendere sotto il solo aspetto soggettivo l’accertamento relativo al rapporto oggetto della domanda principale al di là delle parti che vi sarebbero legittimate per il modo in cui la situazione giuridica che ne è oggetto è stata prospettata. Quindi, si risolve nell’attribuzione al terzo preteso garante di una legittimazione processuale a contraddire riguardo ad un rapporto cui egli è estraneo. Per effetto della chiamata le parti fra le quali avrà luogo l’accertamento e, quindi, la decisione, riguardo al rapporto principale, saranno non solo quelle originarie riguardo alle quali sussisterebbe la legittimazione processuale sul piano attivo e passivo, bensì anche il terzo garante e ciò sulla base dell’allegazione nella chiamata in causa del rapporto di garanzia. Allegazione che, però, è fatta al solo fine di giustificare tale estensione della legittimazione. Allorquando la chiamata del terzo garante sia esercitata solo sotto il descritto profilo, il che dipende da una scelta limitativa del soggetto garantito, che non chiede anche accertarsi il rapporto di garanzia e non chiede il riconoscimento delle sue implicazioni condizionatamente all’eventuale verificarsi di un accertamento del rapporto principale giustificativo della garanzia, lo scopo che persegue il garantito è soltanto quello – come non ha mancato di rilevare la dottrina – di ottenere che il garante sia assoggettato all’efficacia dell’accertamento sul rapporto riguardo al quale ad avviso del chiamante preteso garantito deve prestare la garanzia, in modo che l’esistenza di tale rapporto non possa più essere ridiscussa in un futuro giudizio nel quale lo stesso garantito farà valere la pretesa di garanzia (fra i cui fatti costitutivi necessariamente si pone il modo di essere del rapporto oggetto della prestazione di garanzia, cioè riguardo al quale essa è dovuta secondo la disciplina del rapporto di garanzia). Nel successivo giudizio con cui il garantito chiederà la prestazione di garanzia (che ha scelto di non far valere), cioè la prestazione cui il garante è tenuto in relazione a quel modo di essere, si potrà discutere fra garantito e garante soltanto della sussistenza stessa del rapporto di garanzia, della debenza della garanzia in base ad esso e di tutte le questioni ad essa relative. La differenza rispetto all’ipotesi in cui il garantito conviene il garante solo dopo che il giudizio sul rapporto rispetto al quale la garanzia è dovuta sia stato accertato in modo tale da giustificare la prestazione della garanzia e lo sia stato nel solo contraddittorio delle parti di esso, è evidente, come non manca di sottolineare la dottrina: in questo secondo caso, essendo quel modo di essere elemento costitutivo della garanzia, nella lite con il solo garantito il garante potrà (oltre che discutere di tutti i profili sopra indicati) anche contestare l’accertamento relativo al rapporto principale, in quanto esso ha avuto corso senza il suo contraddittorio ed in tal caso occorrerà che esso venga ripetuto senza alcun vincolo di quello seguito fra il garantito e la parte del rapporto principale. Il giudicato sfavorevole per il garantito intervenuto senza il contraddittorio del garante sarà trattato in guisa non diversa da come, nel giudizio di garanzia, sarebbe da trattare un riconoscimento stragiudiziale del diritto del pretendente del rapporto principale o un negozio di accertamento di tale diritto intervenuto fra garantito e pretendente. Così come questi sono atti dispositivi compiuti inter alios cui il garante resta insensibile, altrettanto accade quando della sua situazione il garantito risponde nel processo intentatogli dal pretendente senza evocarvi il garante. p.9.3. Nell’ipotesi di chiamata del terzo ora descritta si dice che l’oggetto del giudizio non risulterebbe allargato, ma, in realtà, l’affermazione ha un valore relativo. L’oggetto del giudizio resta certamente quello relativo al modo di essere del rapporto principale, ma, accanto ad esso, se ne aggiunge un altro, che è l’estensione dell’efficacia dell’accertamento su di esso al garante, che è un profilo se si vuole oggettivo quanto meno sul piano del petitum. Non sembra possa negarsi, cioè, che un allargamento dello stesso oggetto del giudizio si verifica in tal caso sotto il profilo soggettivo, perchè l’ingresso del garante nel processo determina che l’accertamento, sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato, si estenderà al terzo, cui invece, in difetto della chiamata, non si sarebbe in alcun modo esteso. Dovendo il terzo garante soggiacere in forza della chiamata al giudicato sul rapporto originariamente dedotto in giudizio ed essendo divenuto destinatario di una domanda di estensione a lui dell’efficacia dell’accertamento del rapporto inter alios egli deve necessariamente poter contraddire riguardo a tale accertamento e tanto giustifica la conseguenza che i poteri processuali funzionali alla gestione della lite diventano riferibili anche al terzo garante, come non manca di sottolineare la dottrina. Il litisconsorzio successivo che si determina per il fatto dell’allargamento della legittimazione operato dalla chiamata al garante esige che i poteri processuali che prima erano attribuiti alle parti originarie siano attribuiti con il filtro del criterio dell’interesse anche al terzo chiamato, salvo che si tratti di poteri di disporre dell’oggetto del processo originario, come ad esempio la confessione riguardo al rapporto che ne è oggetto. Poichè i detti poteri processuali sono attribuiti al terzo a tutela di un interesse proprio (quello a che venga negato il rapporto principale, che potrebbe divenire elemento costitutivo della pretesa di garanzia nei suoi confronti) occorre notare che non si può ritenere che egli assuma una posizione simile a quella di un terzo interventore adesivo dipendente, ancorchè egli sia interessato a sostenere le ragioni del garantito. La sua posizione è simile in realtà a quella di un interventore adesivo autonomo. Egli, venendo chiamato nel processo relativo all’accertamento del rapporto principale riguardo al quale opera la garanzia deve avere la stessa posizione che avrebbe avuto qualora fosse stato convenuto dal garantito dopo il verificarsi di quell’accertamento positivo senza il suo contraddittorio. Così come egli avrebbe avuto riguardo all’accertamento del rapporto oggetto della pretesa garanzia tutti i poteri e le facoltà processuali, allo stesso modo deve poter esercitare questi ultimi quando viene chiamato nel processo inter alios relativo a quell’accertamento. D’altro canto il nesso di dipendenza fra l’accertamento del rapporto principale in modo sfavorevole al garantito e la prestazione di garanzia non realizza un fenomeno di dipendenza permanente fra i due diversi rapporti discendente dal diritto sostanziale, cioè non dipende dal fatto che secondo il diritto sostanziale il rapporto di garanzia abbia come elemento costitutivo il rapporto garantito. L’esistenza di quest’ultimo rappresenta solo un fatto concreto in presenza del quale si realizza il presupposto per il funzionamento di quel rapporto, che non lo contempla come tale, ma contempla solo un oggetto di garanzia astratto, cui esso, quando si verifica, può, per previsione interna al rapporto di garanzia stesso, essere ricondotto, di modo che si giustifica la prestazione dovuta in forza della garanzia. Il rapporto di pregiudizialità non riguarda a ben vedere il rapporto principale e quello di garanzia, bensì il primo, o meglio l’accertamento di un suo modo di essere, e la prestazione oggetto del secondo. E’ il diritto a questa e non il rapporto di garanzia ad essere pregiudicato dall’esito sfavorevole per il garantito del giudizio principale. p.9.4. Importa a questo punto notare che, allorquando la chiamata del terzo garante assuma solo il contenuto di domanda di estensione dell’efficacia soggettiva quanto all’accertamento del rapporto principale, non si può negare che gli effetti descritti sono identici sia per le ipotesi di garanzia c.d. proprie che per quelle c.d. improprie. Importa in primo luogo notare che l’estensione soltanto soggettiva dell’accertamento non ha e non può avere alcun rilievo ai fini della competenza, dato che, se anche si volesse prospettare un problema di individuazione della competenza sulla “domanda di garanzia” diretta al solo fine di estendere la decisione al terzo, la competenza non potrebbe che essere la stessa esistente sul rapporto principale, perchè l’estensione riguarda sempre e solo quest’ultimo. Ne segue che l’art. 32 c.p.c., non viene in rilievo e ciò vale sia per la garanzia propria che per quella impropria, sicchè si perviene ad acquisire un primo risultato nel senso che la relativa distinzione in tal caso è priva di effetti pratici”.

Con questa ricostruzione le Sezioni Unite hanno voluto sottolineare che implicazione necessaria minimale della chiamata di un terzo in garanzia è l’estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, sicchè quel rapporto diventa da decidere nel contraddittorio, oltre che delle parti di esso, del terzo. Di modo che si realizza sempre in tale senso un litisconsorzio necessario di natura processuale fra i tre soggetti.

Le implicazioni di quest’effetto in sede di impugnazione sono state esplicitate dalle Sezioni Unite a chiusura del paragrafo n. 14.1. della motivazione con specifico riferimento al caso di rigetto della domanda principale e di impugnazione dell’attore, là dove Esse si sono così espressa:

“In realtà, la natura litisconsortile necessaria del giudizio insorta sul piano processuale per effetto della chiamata meramente estensiva della legittimazione al garante, impone all’unico soccombente riguardo al modo di essere del rapporto principale, cioè all’attore originario (pretendente), di impugnare anche nei confronti del garante, perchè costui era divenuto parte legittimata a contraddire su quel rapporto per effetto della chiamata e l’estensione della legittimazione non può essere sciolta. Il rapporto nel processo era divenuto trilatero. Se si vuole si può aggiungere che, essendo stata la chiamata del terzo garante in definitiva espressione di una modalità dell’esercizio del diritto di difesa del garantito, non sarebbe comprensibile che a costui non si assicurino, in sede di impugnazione, le medesime condizioni della difesa articolata nel precedente grado”.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno ritenuto, sulla base della motivazione sul significato minimale di ogni chiamata in causa del terzo, che, in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’art. 331 c.p.c..

La connotazione della relazione nel detto senso è assolutamente indipendente dall’esservi stata da parte del garante contestazione della fondatezza della domanda principale, come postula inutilmente il motivo, che è stato redatto prima della citata sentenza e come mostra di credere anche il Pubblico Ministero.

Sicchè, ad evidenziare la manifesta violazione dell’art. 331 c.p.c., da parte della Corte d’Appello non concorre in alcun modo la circostanza che le compagnie assicuratrici del notaio avessero nel caso di specie contestato la fondatezza della domanda principale.

3. Consegue la cassazione della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 c.p.c., con conseguente assorbimento degli altri due motivi, inerenti le statuizioni di merito.

Peraltro, al contrario di quanto opinato dal Pubblico Ministero, non occorrendo accertamenti di fatto per la decisione sull’appello, il quale dal giudice dell’eventuale rinvio dovrebbe, trovando applicazione l’art. 331 c.p.c. e non l’art. 332, come erroneamente opinato dalla sentenza impugnata, essere dichiarato inammissibile per la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, oggettivamente (anche al di là di quanto opinato nella stessa ordinanza che dispose in tal senso), a norma dell’art. 331 stesso, comma 2, la causa può essere decisa nel merito da questa Corte con la declaratoria di inammissibilità dell’appello dei qui resistenti, mentre l’appello incidentale dell’ A. (il quale, del resto, ha chiesto la cassazione senza rinvio con decisione nel merito o quella con rinvio), che era espressamente condizionato, rimane assorbito.

4. Le spese del giudizio di appello e quelle del giudizio di cassazione possono integralmente compensarsi per giusti motivi, secondo il paradigma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile al giudizio in relazione alla sua data di inizio, atteso che solo l’intervento delle Sezioni Unite ha fatto definitiva chiarezza sulle implicazioni della chiamata in causa, propria o impropria che sia, in sede di impugnazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, pronunciando sul merito, dichiara inammissibile l’appello principale dei qui resistenti ed assorbito l’incidentale condizionato del qui ricorrente. Compensa fra le odierne parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA