Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25822 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.14/12/2016),  n. 25822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25414/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TECHNOLOGY TRADERS LIMITES, M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4892/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 22/09/2014, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello della Technology Traders Limited e di M.G., rappresentante fiscale della suddetta società in Italia, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione della società avverso gli avvisi di accertamento IVA, IRPEG ed IRAP, relativi agli anni d’imposta 2001 e 2002.

All’uopo, la CTR ha richiamato gli elementi di fatto che avevano indotto il GIP presso il Tribunale di Milano a disporre l’archiviazione del procedimento penale n. 22132/08 a carico di D.B.A., legale rappresentante della s.r.l., al fine di pervenire all’annullamento degli avvisi “per inesistenza del soggetto destinatario degli stessi”.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20 e dell’art. 654 c.p.p., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che il mero richiamo alle conclusioni assunte dal giudice penale non avrebbe potuto costituire sufficiente supporto alla sentenza impugnata, stante l’autonomia tra il giudizio penale e quello tributario, sicchè la CTR avrebbe dovuto, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio, motivarne la rilevanza nello specifico ambito tributario.

L’intimata non si è costituita.

Il motivo è fondato.

Con un orientamento ormai consolidato, questa Suprema Corte ha affermato che nel contenzioso tributario – in cui non opera automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell’art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna – la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario (Sez. 5, n. 4924 del 27/02/2013).

In altri termini, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, l’accertamento definitivo in sede penale può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve però verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare.

Nel caso di specie, la CTR è venuta palesemente meno a tali principi: anche a voler sottacere che un decreto di archiviazione non dà luogo a giudicato penale, in ogni caso i giudici di appello avrebbero dovuto motivare in ordine al rilievo che gli elementi considerati dal GIP avrebbero specificamente avuto rispetto alla fattispecie tributaria, tanto più che l’archiviazione riguardava non il rappresentante fiscale della società estera in Italia ( M.G., parte del processo), ma un terzo, ancorchè asserito rappresentante legale della Technology Traders Limited s.r.l..

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre

2016

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