Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25822 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. II, 14/10/2019, (ud. 08/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10318-2018 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIUSEPPE
MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BALDELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GIANNICO;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositate il
25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/03/2019 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato:
che la signora V.A., in proprio e quale erede di F.N., ha impugnato per cassazione, sulla scorta di due motivi, il decreto con cui la corte d’appello di Roma ha dichiarato inefficace – ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, – il decreto della stessa corte che aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento a favore dei signori V. e F. della somma di Euro 2.500 ciascuno, a titolo di equa riparazione dell’irragionevole durata di un giudizio, ai sensi della L. n. 89 del 2001;
che la corte romana ha motivato la propria statuizione con il rilievo che il decreto contenente l’ingiunzione non era stato notificato al Ministero nel termine di gg. 30 dal relativo deposito in cancelleria, prescritto dalla suddetta L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2;
che con il primo mezzo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, art. 6 CEDU, artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e artt. 2059 e 1173 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che il ricorso era stato regolarmente notificato (mancando solo, “per mero errore di collazione materiale”, il decreto di accoglimento) e che l’omessa notifica del decreto contenente l’ingiunzione non determinava la inefficacia del medesimo, ma una nullità sanabile con la rinnovazione della notifica del ricorso insieme con il medesimo decreto;
che con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, art. 6 CEDU, artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e artt. 2059 e 1173 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che il Ministero aveva avuto piena conoscenza del decreto, tanto da aver proposto tempestiva opposizione al medesimo;
che l’intimato Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
considerato:
che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione, e vanno disattesi;
che, infatti, la tesi prospettata dalla ricorrente, secondo cui la corte territoriale non avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia del decreto contenente l’ingiunzione, ma disporre la notifica dello stesso – è incompatibile con il disposto letterale della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, che (nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 202, applicabile nel presente giudizio) recita: “Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta”;
che non è pertinente al caso in esame il principio giurisprudenziale invocato dalla ricorrente ed espresso nelle sentenze di questa Corte nn. 5656/15, 3159/16, 24137/16 – secondo cui la notifica al Ministero del solo decreto contenete l’ingiunzione, e non anche del ricorso, non comporta l’inefficacia dell’ingiunzione ma impone al giudice, investito dell’opposizione dell’Amministrazione, di disporre la notifica del ricorso a quest’ultima, onde salvaguardare la pienezza del contraddittorio;
che, infatti, tale principio si fonda sulla triplice premessa che:
a) la notifica del decreto mediante consegna della copia dello stesso non accompagnata dalla copia del ricorso non è inesistente ma nulla (in quanto incompleta) e, pertanto, può essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., mediante la notifica, precedentemente omessa, del ricorso;
b) secondo i principi elaborati da questa Corte sul procedimento per ingiunzione disciplinato dal codice di procedura civile (e, segnatamente, sul disposto dell’art. 644 c.c.), la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non determina l’inefficacia dello stesso, la quale discende soltanto dall’inesistenza – e non anche dalla nullità – della relativa notifica (tra le tante, da ultimo, Cass. 1509/19);
c) i principi di cui al punto b) che precede devono ritenersi applicabili anche all’ingiunzione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3; che proprio l’applicazione di tali principi orienta la soluzione della questione di diritto posta dal presente ricorso in senso opposto alla tesi sostenuta dalla ricorrente, giacchè, nella specie, la notifica del decreto risulta, appunto, inesistente, giacchè la stessa non è mai stata effettuata, avendo la ricorrente notificato solo il ricorso; cosicchè dalla inesistenza della notifica del decreto non può che discendere – in coerenza con la lettera della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, e con la giurisprudenza elaborata da questa Corte sull’art. 644 c.p.c. – l’inefficacia del decreto stesso;
che quindi, in definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;
che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, risultando dagli atti che il processo è esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ai Ministero contro ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019