Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25822 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 4025-2020 proposto da:

M.S. difensore di MG ADVERSITING SRL elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 186, presso il proprio studio,

rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 24652/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Magistrato coordinatore della sezione VI-V, rilevato l’errore materiale dell’ordinanza n. 24652/2019, depositata il 3 ottobre 2019, nel ricorso fra MG Advertising s.r.l. e Roma Capitale, consistente nella errata indicazione del difensore della società; preso atto che nel rigettare il ricorso proposto da Roma Capitale nei confronti della predetta società, la Corte ha condannato Roma Capitale a rifondere alla MG Advertising s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, indicando la distrazione delle spese “in favore dell’avvocato Rosario La Rosa” invece che “in favore dell’avvocata M.S.”.

Rilevato che la MG Advertising s.r.l., nelle conclusioni rassegnate nel controricorso (pag. 20), formulava la seguente richiesta: “Con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi a favore dell’Avv. M.S. che si dichiara antistataria”;

risulta pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, indicando l’avvocato Rosario La Rosa invece che l’Avvocata M.S..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente rilevato che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata una richiesta volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare d’ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c.. Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, giustifica quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie e anche di proporre controricorso). Considerato pertanto che il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c.;

Va pertanto ritenuto che la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Va dunque corretto sul punto il dispositivo della sentenza disponendo in conformità della richiesta formulata dalla MG Advertising s.r.l., come richiesto dal Magistrato Coordinatore della Sezione;

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 24652/19, depositata il 3 ottobre 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “Rosario La Rosa” si debba leggere ” M.S.”.

PQM

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 24652/2019, depositata il 3 ottobre 2019, sia corretto nel senso che dove si legge “Rosario La Rosa” si debba leggere ” M.S.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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