Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25822 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. II, 02/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5916-2006 proposto da:
T.E. in proprio e nella qualità di procuratore
generale di T.A. e T.C.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO
47, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FRANCESCO, rappresentati e
difesi dall’avvocato CREA GIUSEPPE;
– ricorrenti –
contro
D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI
ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAJNO ANGELO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2005 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, depositata il 18/01/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che T.E. ricorre in proprio e quale procuratrice di T.C. e A. ma nel fascicolo relativo al giudizio di legittimità non si rinviene la procura.
P.Q.M.
Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.C. ed A. nel termine di giorni novanta dalla comunicazione e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011